Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565, comma 2,

del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 464 stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1996 dal pretore

di Lucera, nel procedimento penale a carico di Di Bello Stefania

Concetta, iscritta al n. 813 del registro ordinanze del 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un dibattimento instaurato a seguito di

opposizione a decreto penale di condanna, il pretore di Lucera ha

sollevato, con ordinanza 22 maggio 1996, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale

in relazione all'art. 464 stesso codice, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione.

Premesso che la difesa dell'imputato aveva proposto eccezione di

nullità del decreto che aveva disposto il giudizio ai sensi degli

artt. 565, comma 2, e 555, comma 1 lettera e), cod. proc. pen., per

omessa indicazione dell'avviso che l'imputato poteva chiedere riti

alternativi, il pretore rileva che nel giudizio in corso, instaurato

a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, trovano

applicazione gli artt. 459 e seguenti cod. proc. pen. (disposizioni

relative al procedimento per decreto per reati di competenza del

tribunale), espressamente richiamati dall'art. 565 cod. proc. pen.

Tra le norme a cui fa rinvio l'art. 565 figura anche l'art. 464 cod.

proc. pen., che a sua volta richiama l'art. 456, commi 1, 3 e 5, cod.

proc. pen., e non anche il comma 2, ove è previsto l'avviso che

l'imputato può chiedere i riti alternativi. Tale omissione -

prosegue il pretore - comporta che le disposizioni che regolano il

decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto

penale di condanna non impongono che debba essere dato all'imputato

l'avviso che può chiedere l'applicazione della pena ai sensi

dell'art. 444 cod. proc. pen. o di essere ammesso all'oblazione. E

ciò nonostante che il termine per tali richieste non sia ancora

spirato, potendo le stesse essere proposte sino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento di primo grado (art. 446, comma 1, cod.

proc. pen., art. 162, primo comma, e art. 162-bis, primo comma, cod.

pen.), con possibilità di riproposizione, per l'oblazione,

addirittura fino alla discussione del dibattimento di primo grado

(art. 162-bis, quinto comma, cod. pen.).

2. - Secondo il rimettente, la non previsione a pena di nullità

nel comma 2 dell'art. 565 cod. proc. pen. dell'avviso circa la

facoltà di chiedere i riti alternativi è giustificata solo in

relazione alla facoltà di chiedere il rito abbreviato, il cui

termine perentorio si consuma con la proposizione dell'opposizione;

in riferimento agli altri due istituti (patteggiamento e oblazione),

l'omissione sarebbe invece in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, in quanto l'avviso della facoltà di usufruire dei riti

alternativi attiene all'esercizio del diritto alla difesa, come

affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995.

L'omissione dell'avviso e della relativa sanzione di nullità si

porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, per

l'irragionevole disparità di trattamento riservata a coloro che sono

stati citati a giudizio nelle forme dell'art. 464 cod. proc. pen., a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna non accompagnata

da alcuna specifica richiesta in ordine al rito, pur versando tali

soggetti in situazione sostanzialmente eguale rispetto a chi è stato

citato a giudizio dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 555 cod.

proc. pen.

3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la reiezione dell'eccezione.

L'Avvocatura sostiene che sul termine per la richiesta dei riti

alternativi diversi dall'abbreviato a seguito di opposizione a

decreto penale di condanna, vi è contrasto nella giurisprudenza

della Corte di cassazione.

In alcune sentenze la Cassazione ha affermato infatti che

"l'eventuale richiesta di riti alternativi vada inderogabilmente

proposta con la dichiarazione d'opposizione". Seguendo tale lettura

la questione proposta sarebbe irrilevante.

In altre pronunzie la Corte di cassazione ha però ritenuto che "la

richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc.

pen. non deve essere inderogabilmente contenuta nella dichiarazione

d'opposizione, ma può essere presentata entro il termine

generalmente indicato nell'art. 446 cod. proc. pen. per il

procedimento di patteggiamento della pena".

Tuttavia anche seguendo tale seconda interpretazione l'eccezione

sarebbe infondata, poiché la sentenza della Corte costituzionale n.

497 del 1995, richiamata dal rimettente, si riferisce a situazione

processuale di gran lunga diversa per modalità e tempi. Nel caso di

cui all'art. 555 cod. proc. pen. l'avviso della facoltà di

presentare richiesta di riti alternativi viene dato per la prima

volta in occasione dell'emissione del decreto di citazione a

giudizio, mentre nel procedimento instaurato a seguito di opposizione

a decreto penale di condanna l'imputato è stato già avvertito della

facoltà di chiedere riti alternativi con la notificazione del

decreto di condanna ed ha già potuto esercitare le sue scelte

difensive. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto

l'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione

all'art. 464, stesso codice, nella parte in cui non prevede che il

decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione a

decreto penale di condanna contenga a pena di nullità l'avviso che

l'imputato ha ancora la facoltà di chiedere nel giudizio

dibattimentale l'applicazione della pena o di essere ammesso

all'oblazione.

Ad avviso del pretore rimettente, tale omissione si porrebbe in

contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per

violazione del diritto dell'imputato di essere informato della

facoltà di avvalersi dei riti alternativi, nonché con l'art. 3

della Costituzione, a causa dell'ingiustificata e irragionevole

disparità di trattamento riservata agli imputati rinviati a giudizio

a seguito di opposizione a decreto penale di condanna rispetto agli

imputati nei cui confronti il pubblico ministero ha emesso il decreto

di citazione a giudizio a norma dell'art. 555 cod. proc. pen., ove

l'avviso relativo alla facoltà di chiedere i riti alternativi è

previsto, a seguito della sentenza n. 497 del 1995, a pena di

nullità.

2. - La questione è infondata.

3. - La disciplina del decreto penale e della relativa opposizione

nel procedimento davanti al pretore è contenuta nell'art. 565 cod.

proc. pen., che nel primo comma opera un rinvio generale alle norme

relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del

tribunale (artt. 459-464 cod. proc. pen.), stabilendo poi, nel

secondo comma, che con l'atto di opposizione l'imputato chiede al

giudice di emettere il decreto che dispone il giudizio, ovvero il

giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444

cod. proc. pen.

Tra le norme oggetto di rinvio figura quindi anche l'art. 464 cod.

proc. pen., relativo al giudizio conseguente all'opposizione al

decreto penale, che a sua volta richiama l'art. 456 cod. proc. pen.,

ove è contenuta la disciplina del giudizio immediato. Peraltro,

l'art. 464 richiama solo i commi 1, 3 e 5 dell'art. 456 cod. proc.

pen., e non anche il secondo comma, ove si precisa che il decreto che

dispone il giudizio immediato contiene l'avviso che l'imputato può

chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena.

Come è stato messo in rilievo dal giudice a quo, nel procedimento

davanti al pretore la legge non prevede, quindi, che il decreto che

dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione debba contenere

l'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena o di

essere ammesso all'oblazione, cioè i due riti alternativi per i

quali non sono ancora intervenuti termini di decadenza:

l'applicazione della pena può, infatti, essere chiesta sino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446,

comma 1, cod. proc. pen.) e l'oblazione prima dell'apertura del

dibattimento (art. 162, primo comma, cod. pen.), con possibilità di

riproporre la domanda sino all'inizio della discussione finale del

dibattimento di primo grado nel caso dell'oblazione disciplinata

dall'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen.

Non sussistono, peraltro, i profili di illegittimità denunciati

dal giudice a quo, in quanto la disciplina ora descritta non

contrasta con il diritto di difesa, né riserva un'irragionevole e

deteriore disparità di trattamento all'imputato rinviato a giudizio

a seguito di opposizione a decreto penale rispetto all'imputato nei

cui confronti è stato emesso il decreto di citazione a giudizio

disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen. Nel primo caso, infatti,

l'imputato ha già ricevuto l'avviso, contenuto nel decreto penale di

condanna, che può chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio

abbreviato o l'applicazione della pena (art. 460, comma 1, lettera e)

cod. proc. pen.), ed è quindi già stato raggiunto da una piena

informazione circa le facoltà che può esercitare in ordine ai riti

alternativi. Ove l'imputato non abbia operato, in sede di opposizione

al decreto penale, l'opzione per un rito alternativo, ma si sia

limitato a presentare dichiarazione di opposizione ovvero a chiedere

il giudizio, non vi è quindi motivo di rinnovare tale avviso, che

risulterebbe pertanto inutile.

In effetti, è questa la ragione assorbente che spiega e giustifica

la peculiare disciplina del decreto che dispone il giudizio emesso a

seguito di opposizione a decreto penale, messa in rilievo senza

contrasti dalla dottrina e dalla giurisprudenza e richiamata anche da

questa Corte in una diversa questione di legittimità relativa al

combinato disposto degli artt. 565 e 460 cod. proc. pen. (ordinanza

n. 346 del 1992).

D'altra parte, salvo quanto riguarda la richiesta di giudizio

abbreviato, per la quale opera il termine di decadenza di quindici

giorni previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.,

non vi sono preclusioni a che l'imputato, che nella dichiarazione di

opposizione non abbia indicato alcuna opzione in ordine al rito, si

avvalga dopo il rinvio a giudizio della facoltà di chiedere

l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione, sino

alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti per i due riti

alternativi, così come precisato da questa Corte nella sentenza n.

344 del 1991 e sostenuto dalla costante giurisprudenza di

legittimità successiva al 1993.

4. - In conclusione, la norma denunciata risponde a criteri di

razionalità, coerenti con la disciplina degli avvisi già contenuti

nel decreto penale di condanna e tali da escludere la dedotta

violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale in relazione

all'art. 464 stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal pretore di Lucera, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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