Art. 419 c.p.p. — Atti introduttivi

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Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia. L'avviso e' altresi' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facolta' di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti. L'avviso ((...)) contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine e' notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia e' notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullita'.

Testo in vigore dal 18 gennaio 2001 al 17 maggio 2014

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 8/2007

    Questione infondata
    19 gennaio 2007

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 419 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che egli ha la facoltà di richiedere i riti alternativi del giudizio abbreviato e del patteggiamento, previsti dagli artt. 438 e 444 del medesimo codice. Infatti, con riferimento ad analoghe questioni, la Corte, ha ripetutamente affermato che l'omessa previsione dell'avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi nell'avviso dell'udienza preliminare non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'informazione è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall'assistenza del difensore, essendo il termine di decadenza dalla menzionata facoltà posto all'interno di un'udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare. Neppure la medesima disposizione viola l'art. 111 Cost., atteso che il diritto di difesa va inteso anche come possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, e che tale diritto risulta violato in ogni caso in cui, ai fini dell'esercizio di facoltà processuali - come quella in esame - che comportano «la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore», venga posto soltanto all'imputato e non anche al difensore, un termine di decadenza decorrente dalla notificazione dell'atto processuale. - In relazione alla mancata previsione della facoltà di richiedere i riti alternativi nell'avviso di udienza preliminare v., citate, ordinanza n. 309/2005 e, tra le molte, ordinanze nn. 56, 55 e 11/2004; sentenza n. 497/1995; in relazione al giudizio immediato, v., citata, sentenza n. 148/2004. - Sul concetto di difesa tecnica v., citata, sentenza n. 120/2002.

    Art. 419 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 309/2005

    Questione infondata
    22 luglio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare, prima delle conclusioni delle parti, richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata diversità della disciplina censurata rispetto a quella prevista dall'art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., che, nell'elencare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, stabilisce che l'imputato deve essere avvertito della facoltà di presentare richiesta dei riti alternativi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nel comma 2 sanziona con la nullità la mancanza o l'insufficienza dell'avvertimento. Infatti, la disciplina contenuta nell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilmente richiamata quale 'tertium comparationis' per sostenere la necessità di estenderla, nel rispetto dell'art. 3 Cost., al decreto di fissazione dell'udienza preliminare. - V., citate, sentenza n. 148/2004; ordinanze n. 484/2002, nn. 56, 55 e 11/2004, n. 231/2003.

    Art. 419 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 421 c.p.p. · Art. 422 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 484/2002

    Questione inammissibile
    26 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto, nel disciplinare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il relativo avviso da notificare all'imputato, non prevedono – a differenza di quanto invece espressamente previsto all'art. 552, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, a favore dell'imputato tratto a giudizio mediante decreto di citazione diretta – che all'imputato medesimo sia dato l'avvertimento che, ricorrendone i presupposti, può presentare richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 421, comma 3, del codice di procedura penale. L'omissione, infatti, da parte del rimettente, della precisazione, nella parte dispositiva dell'ordinanza, che l'avvertimento andrebbe previsto a pena di nullità nonché della indicazione della ragione per la quale sarebbe ricavabile dal sistema una sanzione di nullità tale da determinare la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare; e l'omissione, ancora, della considerazione che la nullità per mancato avvertimento, prevista all'art. 552, comma 2, del codice di procedura penale, ripropone il contenuto della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, di cui alla sentenza n. 497 del 1995; nonché, da ultimo, del chiarimento circa la riferibilità, nel mutato quadro normativo, di quelle stesse ragioni alla disciplina nella quale si vorrebbe introdurre un avviso analogo a quello previsto dall'attuale articolo 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale determinano un difetto di motivazione circa i requisiti della pregiudizialità e della rilevanza della questione nel giudizio 'a quò. – Per la conclusione dell'inammissibilità in situazioni considerate sostanzialmente analoghe, citate le ordinanze n. 346/2000, n. 485/1995, n. 156/1994.

    Art. 418 c.p.p. · Art. 419 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 2000 al 18 gennaio 2001. 4 parole tolte.

… a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti. L'avviso tolto: comunicato al pubblico ministeroaggiunto: ... contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art419 · fonte del testo

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