Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 419, terzo

comma e 421, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di D'Avossa Gianalfonso,

iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di D'avossa Gianalfonso, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un procedimento nel quale il pubblico ministero aveva

compiuto vari atti di indagine dopo la richiesta di rinvio a giudizio

ed aveva depositato la relativa documentazione solo il giorno prima

dell'udienza preliminare, il Tribunale militare di Padova ha

sollevato, con ordinanza del 16 marzo 1993, in riferimento all'art.

24, secondo comma, Cost., una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 419, terzo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede un termine per l'adempimento

dell'obbligo di trasmissione al giudice per le indagini preliminari

di detta documentazione e, più specificamente, che tale trasmissione

avvenga "immediatamente" dopo la ricezione del relativo invito.

Premesso che la previsione di detto termine servirebbe a tutelare,

mediante una tempestiva discovery, il diritto dell'imputato ad un

effettivo contraddittorio - e che pertanto la questione è rilevante

anche in fase dibattimentale in quanto verte su un'ipotesi di

nullità ex art. 178, lettera c) in relazione all'art. 180 del codice

di procedura penale - il Tribunale rileva che nella specie il

deposito degli atti d'indagine "susseguenti" - compiuti sia prima che

dopo l'avviso ex art. 419, terzo comma - avvenne in modo da

consentirne a malapena alla difesa una mera lettura; e osserva che,

al contrario, il deposito, nella stesura finale del codice, fu

trasformato da facoltà in obbligo proprio per consentire

all'imputato di vagliare adeguatamente la linea difensiva alla

stregua di tutti gli elementi gravanti a suo carico, e che nella

stessa prospettiva di salvaguardia del contraddittorio si colloca la

previsione (art. 419, quarto comma) di un intervallo di dieci giorni

tra l'udienza preliminare e la notifica del relativo decreto di

fissazione.

L'invocato termine - osserva ancora il remittente - non è

espressamente previsto, né è ricavabile aliunde, dato che, secondo

i lavori preparatori, la documentazione d'indagine "susseguente" può

essere trasmessa anche all'udienza preliminare; né sarebbe

consentito - data l'esigenza di speditezza di detta fase - ritenere

che possa al riguardo concedersi un termine per la difesa.

Dagli atti in questione, per di più, potrebbe risultare uno

stravolgimento del quadro probatorio - con conseguente effetto "a

sorpresa" per l'imputato - dato che la norma impugnata non

circoscrive in alcun modo quelli assumibili, diversamente da quanto

fa l'art. 430 del codice di procedura penale per la fase susseguente

al decreto che dispone il giudizio. Anzi, tali atti potrebbero

addirittura essere quelli su cui effettivamente si fonda il rinvio a

giudizio, dato che non è consentita una previa valutazione degli

elementi posti a fondamento della relativa richiesta ai fini della

fissazione dell'udienza preliminare.

Ad avviso del Tribunale rimettente, poi, alla mancanza di un

termine per il deposito degli atti "susseguenti" non potrebbe

supplirsi - come ritenuto da una decisione di merito - ritenendo che

dalla norma impugnata discenda l'inutilizzabilità nell'udienza

preliminare di quelli compiuti dal pubblico ministero dopo la

ricezione dell'invito a trasmetterli (salvo a far uso di essi ai fini

delle ulteriori informazioni richieste in tale sede ex art. 422,

primo comma, del codice di procedura penale ovvero per chiedere la

revoca, ex art. 435 del codice di procedura penale, dell'eventuale

sentenza di non luogo a procedere). Né una parziale menomazione del

diritto di difesa potrebbe giustificarsi in base alla natura e

funzione dell'udienza preliminare, dato che una completa conoscenza

degli elementi a suo carico è essenziale all'imputato per valutare

se gli convenga ricercare prove a discarico per ottenere già in essa

il "non luogo a procedere", ovvero optare per la richiesta di un rito

speciale (applicazione di pena, rito abbreviato o immediato) o per la

via dibattimentale.

Di qui la necessità di contemperare l'esigenza di prosecuzione

delle indagini ( ex art. 112 Cost.) con il diritto dell'imputato di

difendersi rispetto ad ogni elemento raccolto a suo carico, mediante

la fissazione di un termine per il deposito degli atti d'indagine

susseguenti alla richiesta di rinvio a giudizio, decorso il quale

dovrebbe venir meno il potere del pubblico ministero di procedere ad

ulteriori indagini utilizzabili per l'udienza preliminare: deposito

che - a precisazione del petitum - dovrebbe avvenire "immediatamente"

dopo la ricezione del relativo invito di cui art. 419, terzo comma,

del codice di procedura penale sulla falsariga di quanto previsto

dall'art. 430 del codice di procedura penale per l'attività

integrativa di indagine successiva all'emissione del decreto che

dispone il giudizio.

La violazione denunciata - osserva infine il Tribunale rimettente

- non viene meno per il fatto che l'art. 421, terzo comma, del codice

di procedura penale consente all'imputato di produrre atti e

documenti nell'udienza preliminare, fino all'inizio della

discussione, e quindi gli attribuisce anche un potere di controprova

rispetto alla documentazione trasmessa ex art. 419, terzo comma, del

codice di procedura penale o presentata dal pubblico ministero nella

stessa udienza. Tale potere non sarebbe infatti effettivo rispetto

agli atti d'indagine allegabili "a sorpresa" fino a tale momento; e

da ciò dovrebbe, anzi, dedursi l'illegittimità costituzionale

conseguenziale - ex art. 27 legge n. 87 del 1953 - del medesimo art.

421, terzo comma, nella parte in cui consente che atti d'indagine

susseguenti alla richiesta di rinvio a giudizio e non trasmessi

"immediatamente" ex art. 419, terzo comma, siano presentati

direttamente all'udienza preliminare.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, pur premettendo che

l'esigenza di accertamento della verità potrebbe teoricamente

legittimare una limitata compressione del diritto di difesa, osserva

che questa può essere evitata ritenendo, in via interpretativa, che

la comunicazione al pubblico ministero dell'invito a trasmettere la

documentazione relativa alle indagini successive alla richiesta di

rinvio a giudizio segni, implicitamente, il limite temporale alle

indagini utilizzabili nell'udienza preliminare, e l'ambito degli

elementi di prova in essa rilevanti: salva, peraltro, l'utilizzazione

di quelli posteriori nel dibattimento, o ai fini della revoca della

sentenza di non luogo a procedere, ovvero nella stessa udienza

preliminare nell'ipotesi di cui all'art. 422, primo comma, del codice

di procedura penale.

Ad avviso dell'Avvocatura, tale interpretazione è confortata non

solo dalla struttura logica della norma impugnata ma anche dalla

complessiva disciplina dell'udienza preliminare. Poiché infatti

l'obbligo di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio,

l'intera documentazione relativa alle acquisizioni probatorie

conseguite (art. 416, secondo comma, del codice di procedura penale)

è finalizzato - secondo la Relazione al progetto preliminare del

codice - a consentire all'imputato "di compiere le scelte nell'ambito

delle diverse alternative poste dai riti differenziati", sarebbe

contraddittorio che per gli atti d'indagine successivi sia consentita

una discovery ritardata fino all'inizio della discussione

nell'udienza preliminare (la richiesta di giudizio immediato, tra

l'altro, va effettuata tre giorni prima di tale udienza).

Quanto al termine entro cui gli atti dovrebbero essere trasmessi,

dovrebbe ritenersi che, in assenza di una previsione esplicita, la

spedizione non possa che essere effettuata immediatamente dopo la

ricezione dell'avviso.

3. - La difesa della parte privata si è costituita fuori termine

depositando una memoria adesiva alle argomentazioni e conclusioni

dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale militare di

Padova dubita che l'art. 419, terzo comma, del codice di procedura

penale contrasti con il diritto di difesa garantito dall'art. 24,

secondo comma, Cost. in quanto, non prevedendo un termine per la

trasmissione ed il deposito da parte del pubblico ministero della

documentazione degli atti d'indagine successivi alla richiesta di

rinvio a giudizio - e più specificamente, in analogia con quanto

disposto dall'art. 430 del codice di procedura penale, che a tale

obbligo si ottemperi "immediatamente" dopo la ricezione del relativo

invito - consente per tali atti una "discovery" ritardata fino

all'udienza preliminare - con conseguente effetto "a sorpresa" - e

perciò impedisce all'imputato di vagliare la propria linea difensiva

alla stregua di tutti gli elementi a suo carico, di apprestare

eventuali controprove e di effettuare scelte consapevoli in ordine ai

riti differenziati richiedibili all'udienza preliminare.

Dall'accoglimento di tale questione, secondo il giudice

rimettente, dovrebbe inoltre derivare - in riferimento allo stesso

parametro - la declaratoria d'illegittimità costituzionale

conseguenziale ( ex art. 27 della legge n. 87 del 1953) dell'art.

421, terzo comma, del medesimo codice, nella parte in cui consente di

presentare direttamente all'udienza preliminare gli atti d'indagine

compiuti successivamente al termine come sopra precisato.

2. - La questione non è fondata, nel senso di cui si dirà in

appresso.

Non pare dubbio, innanzitutto, che la prospettiva additata dal

giudice a quo si ponga in contraddizione con l'impianto sistematico

desumibile dalle norme positive.

Il legislatore, infatti, non solo non ha frapposto limitazioni

temporali all'attività d'indagine suppletiva consentita al pubblico

ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, terzo

comma), ma ha consentito alle parti la produzione di (ulteriori) atti

e documenti nel corso dell'udienza preliminare (art. 421, terzo

comma) ed al pubblico ministero di compiere indagini integrative -

pur se in certi limiti oggettivi - successive al decreto che dispone

il giudizio (art. 430), anche qui, senza specifiche limitazioni

temporali. La continuità che si è in tal modo voluta assicurare

alle indagini utili, prima alla decisione sul rinvio a giudizio e poi

alla formazione della prova in dibattimento, sarebbe evidentemente

frustrata dallo spazio vuoto che l'ordinanza vorrebbe interporre.

L'introduzione di questo, tra l'altro, potrebbe avere il

paradossale risultato di indurre il giudice dell'udienza preliminare

a richiedere, con lo strumento di cui all'art. 422 del codice di

procedura penale, ulteriori indagini che sono state già svolte nel

periodo in questione ma che - nella prospettiva qui esaminata - non

sarebbero utilizzabili in detta udienza. E sarebbe del pari

irrazionale un congegno che - come il giudice a quo propone -

contemplasse indagini non utilizzabili ai fini della decisione sul

rinvio a giudizio e utilizzabili, invece, ai fini della revoca della

sentenza di non luogo a procedere.

Del resto, il limite temporale che questi vorrebbe frapporre alle

indagini del pubblico ministero sarebbe in contraddizione con

l'assenza di norme che circoscrivano la facoltà del difensore di

raccogliere nella fase in questione elementi utilizzabili all'udienza

preliminare.

3. - A ben vedere, poi, il richiamo, come paradigma, alla

disposizione (art. 430) che impone al pubblico ministero di

depositare "immediatamente" gli atti di indagine successivi al

decreto che dispone il giudizio è inidoneo a risolvere il problema

posto dall'ordinanza.

Invero, che anche gli atti di indagine successivi alla richiesta

di rinvio a giudizio debbano essere, pur in mancanza di un'analoga

previsione espressa, depositati "immediatamente", man mano che

vengono formati, nella cancelleria del giudice si desume già,

implicitamente, dal fatto che, dopo gli adempimenti che a tale

richiesta conseguono (art. 416, secondo comma, del codice di

procedura penale), non esiste più presso il pubblico ministero alcun

"fascicolo" nel quale versarli; ed a porre rimedio ad eventuali

ritardi provvede l'art. 131 disp. att. cod. proc. pen. disponendo che

le parti private possono prendere visione dei risultati delle

indagini "nel luogo dove si trovano".

Ma altro è riconoscere ciò, altro è affermare

l'inutilizzabilità, nell'udienza preliminare, delle indagini successive all'"invito" di cui all'art. 419, terzo comma. Ad un simile

risultato il giudice a quo perviene in quanto assume che l'esigenza

di speditezza dell'udienza preliminare precluderebbe al giudice di

disporre il differimento per consentire alla difesa di controdedurre

rispetto ad atti d'indagine compiuti nell'imminenza di essa.

Tale presupposizione non può, però, essere condivisa.

Nel dettare le regole di svolgimento dell'udienza preliminare il

legislatore ha già previsto espressamente - agli artt. 420, comma 4

e 422, comma 4 del codice di procedura penale - due ipotesi di

differimento di essa funzionali alla salvaguardia del

contraddittorio. Nulla autorizza a ritenere che si tratti di ipotesi

tassative, dato che la disciplina di detta udienza si caratterizza

per la sua essenziale scheletricità (basti pensare all'assenza di

esplicite previsioni al riguardo nell'ipotesi di nuove contestazioni

ex art. 423 del codice di procedura penale); e ciò vale tanto più

se si ha riguardo all'ampliamento della materia oggetto del

contraddittorio che consegue alla soppressione della regola

dell'"evidenza" contenuta nell'art. 425 del codice di procedura

penale (cfr. art. 1 legge 8 aprile 1993, n. 105).

D'altra parte, la considerazione dell'esigenza di concentrazione

del dibattimento non ha impedito a questa Corte (sentenza n. 203 del

1992) di dedurre dal sistema processuale che si debbono ritenere

consentite sospensioni di breve durata di esso per motivi non

esplicitamente indicati, qualora ciò si appalesi assolutamente

necessario alla salvaguardia del contraddittorio (nella specie,

rispetto alle prove introdotte tardivamente ex art. 493, terzo comma,

del codice di procedura penale). E poiché la garanzia del

contraddittorio rispetto alle prove dedotte da ciascuna delle parti

è certamente un cardine del vigente sistema processuale, essa deve

valere anche nell'udienza preliminare (ovviamente, nei limiti posti

dall'oggetto del giudizio che vi si svolge).

Di conseguenza, è da ritenere che, ove le indagini suppletive del

pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire

un'adeguata difesa, spetti al giudice di regolare le modalità di

svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso differimenti

congrui alle singole, concrete fattispecie, sì da contemperare

l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del

contraddittorio.

In questi termini, la questione va dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 419, terzo comma, del codice

di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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