Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1996 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 280, 287 e

381, primo comma, numero 1 e secondo comma, lettera c) e g) del

codice di procedura penale e dell'art. 207 disp. att. codice di

procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24 aprile 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Roma, il 2 agosto 1995, il 17 e il 24 luglio 1995 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova,

rispettivamente iscritte ai nn. 431, 695, 733 e 789 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 30, 44, 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Roma, al quale veniva chiesta, in sede di giudizio di

convalida di arresto in flagranza per diversi reati, l'adozione di

una misura cautelare coercitiva a carico di un militare in relazione

al delitto di insubordinazione con violenza, rilevato che la pena

edittale massima prevista per quel delitto è inferiore al limite

generale - reclusione superiore nel massimo a tre anni - fissato

dall'art. 280 del codice di procedura penale per l'applicazione di

misure cautelari coercitive, e che l'insubordinazione con violenza

non è compresa nell'elenco dei reati per i quali, ai sensi dell'art.

381, secondo comma, cod. proc. pen., può comunque procedersi

all'arresto facoltativo in flagranza, con la conseguenza che la

misura cautelare non avrebbe potuto essere adottata nemmeno ai sensi

dell'art. 391, quinto comma, secondo periodo, cod. proc. pen., ha

sollevato d'ufficio, con ordinanza del 24 aprile 1995, pervenuta a

questa Corte il 21 giugno 1995 (r.o. n. 431 del 1995), questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, del medesimo art. 381, secondo comma, lettera c), cod.

proc. pen., in relazione all'art. 207 disp. att. del cod. proc.

pen., nella parte in cui, mentre consentono l'arresto in flagranza

per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336,

secondo comma, cod. pen.), non lo consentono per il reato di

insubordinazione con violenza previsto dall'art. 186, primo comma,

del codice penale militare di pace.

Premette il giudice remittente che, a seguito della sentenza n.

503 del 1989 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 308, primo comma, cod. pen. mil. di pace, a

determinare i casi in cui si può procedere ad arresto in flagranza

non possono che essere le disposizioni del diritto processuale

ordinario: ma, al di sotto del limite di pena fissato in via

generale dall'art. 381, primo comma, cod. proc. pen., l'arresto è

consentito solo in relazione ai reati comuni elencati nel secondo

comma dello stesso art. 381, mentre non lo è in relazione a reati

militari che hanno identici elementi costitutivi dei reati comuni

elencati.

La differenza di trattamento fra reati comuni e reati militari

sarebbe, secondo il remittente, priva di fondamento razionale. In

particolare, sarebbe palese l'irragionevolezza della discriminazione

tra il reato comune di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e

quello militare di insubordinazione con violenza. Infatti i reati

militari di insubordinazione con violenza e di abuso di autorità,

previsti dal codice penale militare, sarebbero in rapporto di

specialità rispetto alla normativa comune concernente i delitti dei

privati contro pubblici ufficiali, onde apparirebbe del tutto

irrazionale che soltanto per i primi non si possa procedere

all'arresto facoltativo in flagranza.

Tale preclusione assumerebbe poi un ulteriore profilo di

irragionevolezza in quanto sarebbe del tutto incongruo che, di fatto,

non si possa procedere con giudizio direttissimo in casi in cui fatti

analoghi potrebbero invece essere perseguiti con quel procedimento se

di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Né l'obiezione secondo cui la decisione di accoglimento avrebbe

effetto in malam partem apparirebbe tale da precludere la

proposizione della questione, posto che a ben vedere l'eventuale

declaratoria di incostituzionalità si porrebbe piuttosto come

ulteriore esplicazione della pronuncia di questa Corte (sentenza n.

503 del 1989) che espunse dall'ordinamento una norma di maggior

sfavore come l'art. 308 cod. pen. mil. di pace; e che già con la

sentenza n. 469 del 1990 la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della norma che non consentiva il procedimento in

contumacia nei confronti degli imputati dei reati di diserzione e di

mancanza alla chiamata, eliminando un privilegio ingiustificato.

2. - Nel corso di un giudizio di convalida dell'arresto in

flagranza di un militare per il reato di furto militare a danno

dell'amministrazione militare, il giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 17 luglio

1995, pervenuta a questa Corte il 3 ottobre 1995 (r.o. n. 733 del

1995), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.

381, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude

l'arresto facoltativo in flagranza per i reati puniti con la

reclusione militare per una durata uguale a quella prevista dallo

stesso comma in relazione ai reati puniti con la reclusione, nonché

dello stesso art. 381, secondo comma, lettera g), nella parte in cui

esclude l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre

lo prevede per il reato di furto comune.

Il remittente rileva che il reato per il quale si procede è punito

con la reclusione militare, mentre l'art. 381, primo comma, cod.

proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza per i delitti

non colposi per i quali sia stabilita la pena della "reclusione"

superiore nel massimo a tre anni. Il principio di tassatività

sancito dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione non

consentirebbe di estendere la previsione dell'arresto in flagranza ai

casi in cui la pena prevista non è quella della reclusione ma quella

della reclusione militare; e d'altra parte si tratterebbe di pene

diverse, come è confermato dal fatto che determinati reati militari

sono puniti con la pena della reclusione, tant'è che l'art. 23 del

codice militare accomuna la reclusione e la reclusione militare sotto

le dizioni di "pene detentive" o "restrittive della libertà

personale", e proprio alla prima di queste dizioni si riferivano le

previgenti disposizioni dello stesso codice che disciplinavano le

misure restrittive della libertà.

Inoltre il remittente rileva che l'art. 381, secondo comma, lettera

g), cod. proc. pen. consente l'arresto facoltativo in flagranza per

il reato di furto, non per il reato di furto militare: sarebbe, a suo

giudizio, del tutto irrazionale che fatti sostanzialmente uguali e

connotabili di uguale gravità, come il furto e il furto militare,

sottostiano ad un diverso trattamento quanto all'applicabilità

dell'arresto in flagranza.

Benché si tratti di questione in malam partem essa sarebbe -

rileva il giudice a quo - ugualmente sollevabile trattandosi di

materia processuale e comunque perché altrimenti si dovrebbe

riconoscere la non impugnabilità di norme costitutive di privilegi

positivi.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dovrebbe, a

parere del remittente, estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, agli artt. 380, primo comma (arresto

obbligatorio in flagranza), 384, primo comma (fermo di indiziato di

delitto), 280 (condizioni di applicabilità delle misure coercitive)

e 287 (condizioni di applicabilità delle misure interdittive) del

codice di procedura penale, che presenterebbero gli stessi vizi.

3. - Il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo

Tribunale militare di Padova, investito di una richiesta di

applicazione di misura coercitiva a carico di un militare indagato

per concorso in truffa militare aggravata, ha sollevato d'ufficio,

con ordinanza del 2 agosto 1995, pervenuta a questa Corte il 26

settembre 1995 (R. O. n. 695 del 1995), questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione,

dell'art. 280 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente

l'applicabilità di misure cautelari coercitive nel caso di reati

militari puniti con la reclusione militare superiore nel massimo a

tre anni, come invece prevede per i reati comuni puniti con la

reclusione.

Il giudice remittente esclude che in via di interpretazione l'art.

280 possa applicarsi ai reati puniti con la reclusione militare,

ritenendo tale interpretazione preclusa dal principio di tassatività

dei casi di limitazione della libertà personale, di cui all'art. 13

della Costituzione, e dal divieto di interpretazione analogica di

leggi che fanno eccezione alla regola generale della libertà

personale.

Tuttavia, secondo il remittente, sarebbe del tutto irrazionale e

perciò lesivo del principio di uguaglianza che fatti come quelli

puniti dal codice militare, ontologicamente uguali e connotabili di

uguale gravità rispetto a quelli previsti dal codice penale comune,

sottostiano ad un diverso trattamento quanto all'applicabilità di

misure cautelari; né sussisterebbero giustificazioni per tale

diversità di trattamento, ché anzi la qualità militare del

soggetto attivo del reato può rendere in talune fattispecie ancor

più concrete e pressanti le esigenze cautelari.

In riferimento all'art. 112 della Costituzione, il remittente

osserva che privare il pubblico ministero del potere di richiesta di

misure cautelari implicherebbe un sostanziale indebolimento

dell'azione penale che finirebbe col non essere più assistita dai

mezzi e supporti necessari per un corretto esercizio.

4. - La stessa autorità giudiziaria, investita di una richiesta di

applicazione di una misura cautelare coercitiva ovvero di una misura

cautelare interdittiva nei confronti di un militare indagato per

truffa militare, con ordinanza del 24 luglio 1995, pervenuta a questa

Corte il 25 ottobre 1995 (r.o. n. 789 del 1995), ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen.

nella parte in cui non consentono l'applicazione di misure

coercitive, e rispettivamente di misure interdittive, per reati

militari puniti con la reclusione militare, alle stesse condizioni

che le rendono applicabili ai reati comuni o ai reati militari puniti

con la reclusione.

Seguendo una linea argomentativa analoga a quella esposta nella

ordinanza di cui sopra, al numero 3, il remittente esclude che gli

artt. 280 e 287 cod. proc. pen. possano trovare applicazione per i

reati puniti con la reclusione militare, trattandosi di pena diversa

da quella della reclusione; e rileva che tale diversità di

trattamento sarebbe irrazionale, e quindi lesiva del principio di

uguaglianza. Considerato in diritto

1. - I quattro giudizi instaurati con le ordinanze dei Giudici per

le indagini preliminari presso i Tribunali militari di Roma e di

Padova possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, data la

connessione fra le questioni sollevate.

2. - Queste hanno ad oggetto due gruppi di norme - rispettivamente

l'art. 381, primo comma e secondo comma, lettere c) e g) del codice

di procedura penale, concernente l'arresto in flagranza (ordinanza n.

431 del giudice per le indagini preliminari di Roma e ordinanza n.

733 del giudice per le indagini preliminari di Padova), e l'articolo

280 (ordinanze nn. 695 e 789 del giudice per le indagini preliminari

di Padova) nonché l'articolo 287 (per la sola ordinanza n. 789) del

codice di procedura penale, concernenti le misure cautelari personali

coercitive e interdittive - accomunate, nella prospettazione delle

questioni, dal fatto che esse non consentirebbero di disporre

l'arresto in flagranza, e rispettivamente le misure cautelari, per i

reati militari puniti con la pena della reclusione militare, ovvero

per reati militari di gravità uguale a quella di reati comuni per i

quali l'arresto in flagranza, e conseguentemente anche l'adozione di

misure coercitive, sono viceversa possibili.

Più precisamente, il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Roma ritiene bensì applicabile anche ai reati

militari puniti con la reclusione militare l'art. 381, primo comma,

cod. proc. pen., secondo cui l'arresto facoltativo in flagranza è

consentito per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce

la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; ma dubita

della legittimità costituzionale, in riferimento al principio di

ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 381, secondo comma,

cod. proc. pen. - ove si prevedono i reati per i quali l'arresto in

flagranza è consentito comunque, al di fuori del limite di pena di

cui al primo comma - in relazione all'art. 207 disp. att. cod. proc.

pen., nella parte in cui non consentono l'arresto in flagranza e

conseguentemente precludono l'adozione di misure cautelari coercitive

al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280, ai sensi dell'art.

391, quinto comma, secondo periodo, dello stesso codice, per il reato

di insubordinazione con violenza (art. 186 cod. pen. mil. di pace),

laddove lo consentono per il reato di violenza o minaccia a un

pubblico ufficiale previsto dall'art. 336, secondo comma, cod. pen.

comune.

A sua volta il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Padova da un lato nega - in contrasto con

l'altro giudice remittente - che l'art. 381, primo comma, cod. proc.

pen., prevedendo l'arresto facoltativo in flagranza per i reati

puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo edittale a

tre anni, sia applicabile anche ai reati militari puniti con la

reclusione militare, e per questa ragione dubita, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale di

detta norma; e dubita altresì della legittimità del secondo comma,

lettera g) dello stesso art. 381, nella parte in cui non consente

l'arresto facoltativo in flagranza per il reato di furto militare,

mentre lo consente per il reato di furto previsto dal codice penale

comune (ordinanza n. 733). Dall'altro lato, lo stesso giudice dubita,

sempre in riferimento all'art. 3 Cost., e in un caso anche in

riferimento all'art. 112 Cost., della legittimità costituzionale

degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen., nella parte in cui non

consentono, secondo l'interpretazione da lui seguita, l'adozione di

misure cautelari coercitive, e rispettivamente interdittive, per i

reati puniti con la reclusione militare (ordinanze nn. 695 e 789).

La stretta connessione fra tutte le questioni è messa

ulteriormente in luce dall'ordinanza n. 733 del giudice per le

indagini preliminari di Padova là dove il giudice remittente - sia

pure andando oltre il compito a lui affidato - esprime l'avviso che

la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 381 cod.

proc. pen. debba estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, agli artt. 380 (arresto obbligatorio in

flagranza), 384, primo comma (fermo di indiziato di delitto), 280

(condizioni di applicabilità delle misure coercitive) e 287

(condizioni di applicabilità delle misure interdittive) del codice

di procedura penale, disposizioni che, ad avviso del medesimo

remittente, "tutte presentano gli stessi vizi delle disposizioni

direttamente impugnate".

3. - È opportuno premettere un cenno sulle vicende normative da

cui deriva la situazione oggi denunciata dai giudici remittenti.

Il codice penale militare di pace, che contiene la generale norma

di rinvio di cui all'art. 261, in forza della quale "salvo che la

legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura

penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali

militari", disciplinava all'origine in modo autonomo e compiuto

l'adozione delle misure restrittive della libertà personale

dell'imputato di reati militari. Precisamente, l'art. 308 di detto

codice prevedeva l'arresto obbligatorio di chiunque fosse colto in

flagranza di un reato militare punibile con pena detentiva; l'art.

309 prevedeva che, fuori dei casi di flagranza, il militare in

servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla

giurisdizione militare, non potesse essere arrestato se non in

dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto

dell'autorità giudiziaria, salve le misure precauzionali che il

comandante da cui il militare dipendeva ritenesse di adottare; a loro

volta gli artt. 313 e 314 disciplinavano i casi in cui il mandato di

cattura era obbligatorio (in particolare riferendosi, oltre che ad

alcuni reati elencati, a tutti i reati non colposi soggetti alla

giurisdizione militare per i quali la legge stabilisse una pena

detentiva superiore nel massimo a tre anni, con la sola eccezione dei

reati di duello: art. 313, primo comma, numero 3), ovvero facoltativo

(in particolare riferendosi ai reati non colposi per i quali la legge

stabilisse una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni,

con eccezione dei reati di duello, e dunque, in sostanza, pressoché

a tutti i restanti reati puniti con pena detentiva: art. 314); l'art.

322 disciplinava la concessione della libertà provvisoria

all'imputato che si trovava nello stato di custodia cautelare,

vietandola nei casi in cui il mandato di cattura fosse obbligatorio.

4. - Su questa normativa, ispirata a largo impiego delle misure

restrittive di libertà ante causam, sono venute ad incidere varie

pronunce di questa Corte, e più radicalmente le innovazioni

legislative apportate a partire dal 1988 in materia di provvedimenti

restrittivi della libertà personale degli imputati.

In particolare, la sentenza n. 68 del 1974, nel dichiarare

l'illegittimità dell'art. 322, secondo comma, cod. pen. mil. di pace

nella parte in cui non consentiva la concessione della libertà

provvisoria nei casi in cui era obbligatorio il mandato di cattura,

osservò, fra l'altro, che la carcerazione preventiva "non si

atteggia in modo diverso, quanto alla sua funzione e alla sua

finalità, nel rito ordinario e nel rito militare", pur ammettendo

che, in via generale, possano essere legittime le disposizioni

integrative e derogative dei codici penali militari, ragionevolmente

giustificate, nonostante la loro differenza da quelle del codice

comune; e la sentenza n. 50 del 1985, dopo l'introduzione

legislativa della richiesta di riesame dei provvedimenti sulla

libertà personale, chiarì che essa trovava applicazione anche con

riguardo agli imputati soggetti alla giurisdizione militare, in forza

del generale richiamo alle norme del codice comune contenuto

nell'art. 261 del codice penale militare di pace.

L'art. 309 cod. pen. mil. di pace, che disciplinava in generale

l'arresto dei militari fuori dei casi di flagranza, fu poi dichiarato

incostituzionale con la sentenza n. 74 del 1985, la quale, pur

fondandosi essenzialmente sul contrasto con l'art. 13 della

Costituzione di quella parte di detto art. 309 che prevedeva "misure

precauzionali" adottate dal comandante del corpo, ritenne che la

declaratoria di illegittimità dovesse coinvolgere l'intero articolo,

per lo stretto collegamento fra le varie sue parti, e dunque colpire

anche la parte che prevedeva l'arresto "in dipendenza di un mandato

od ordine di cattura o di arresto dell'autorità giudiziaria". In

quella sede la Corte affermò esplicitamente, come conseguenza

"ovvia" della pronuncia, che "a disciplinare l'"arresto fuori dei

casi di flagranza" nei confronti dei militari in servizio alle armi

potranno subentrare - nell'attesa di un intervento legislativo,

soprattutto ipotizzabile in sede di sempre più auspicata riforma del

codice penale militare di pace - le vigenti disposizioni del diritto

processuale penale ordinario, com'è logico che sia, quando si tratta

di reati non soggetti alla giurisdizione militare, e come discende

automaticamente dall'art. 261 cod. pen. mil. di pace, quando si

tratta di reati soggetti alla giurisdizione militare"; e richiamò

l'assunto, già espresso nella sentenza n. 68 del 1974, secondo cui

la funzione e la finalità della carcerazione preventiva non sono

diverse nel rito ordinario e in quello militare.

Infine con la sentenza n. 503 del 1989, intervenuta dopo l'entrata

in vigore del nuovo codice di procedura penale, la Corte dichiarò

l'illegittimità costituzionale dell'art. 308 cod. pen. mil. di pace,

concernente l'arresto in flagranza, osservando che la previsione in

esso contenuta dei casi di arresto difettava dei requisiti di

eccezionalità prescritti dall'art. 13, terzo comma, della

Costituzione, per le misure restrittive di libertà adottate dalle

autorità di pubblica sicurezza. Anche in quella occasione la Corte

affermò, come conseguenza "evidente" della pronuncia, che "a

determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti di reati

militari commessi da militare non potranno che essere, allo stato

della legislazione, le disposizioni del diritto processuale penale

ordinario", vale a dire gli artt. 380 e 381 del nuovo codice, in

forza del "lineare" dettato dell'art. 261 cod. pen. mil. di pace.

Nel frattempo, peraltro, l'entrata in vigore del nuovo codice di

rito penale, e ancor prima della legge 5 agosto 1988, n. 330, che ne

anticipava alcune linee in tema di disciplina dei provvedimenti

restrittivi della libertà personale, pose il problema della

sopravvivenza delle norme che in questa materia erano dettate dal

codice militare. La conclusione cui pervenne la giurisprudenza della

Corte di cassazione, nonché quella dei tribunali militari, e che ha

trovato largo appoggio nella dottrina, nonostante perplessità e

dissensi sulle argomentazioni di supporto ad essa, fu nel senso che

debbano ritenersi inapplicabili, per effetto dell'entrata in vigore

del nuovo codice, le disposizioni degli artt. 313 fino a 323 del

codice penale militare di pace, che disciplinavano i mandati di

cattura e la custodia cautelare, applicandosi dunque integralmente

anche ai reati di competenza dei tribunali militari le norme del

nuovo codice di procedura penale (v. ad esempio Cass., sez. I, 22

marzo-22 maggio 1991, Pagliarini).

Questa conclusione era sorretta dalla consapevolezza della totale

dissonanza della normativa già contenuta nel codice militare con i

principii in materia di misure restrittive della libertà personale

accolti nel nuovo codice di rito comune. Era dunque evidente

l'esigenza di provvedere in via legislativa al coordinamento del

codice militare, tuttora non riformato, con il nuovo codice di

procedura penale: dato che quest'ultimo, anche in forza dei limiti

della delega sulla cui base era stato emanato, non aveva potuto

dettare in proposito una adeguata disciplina.

5. - Da tale mancato coordinamento traggono origine anche i dubbi

di costituzionalità prospettati dai giudici remittenti.

In primo luogo, infatti, le norme del codice comune, che prevedono

le condizioni generali per l'adozione delle misure coercitive e

interdittive (artt. 280 e 287 cod. proc. pen.), per l'arresto in

flagranza (artt. 380 e 381 cod. proc. pen.), nonché per il fermo di

indiziato di delitto (art. 384 cod. proc. pen.), si riferiscono a

tale fine ai limiti della pena edittale comminata per i vari reati:

ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni per le misure

coercitive e interdittive, o non inferiore nel massimo a quattro anni

per la custodia cautelare in carcere (art. 280, primo comma e 2, e

art. 287); ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a cinque

anni e nel massimo a venti anni per l'arresto obbligatorio in

flagranza (art. 380, primo comma); reclusione superiore nel massimo a

tre anni, o a cinque anni in caso di delitti colposi, per l'arresto

facoltativo in flagranza (art. 381, primo comma); ergastolo o

reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel

massimo a sei anni, per il fermo di indiziato di delitto (art. 384,

primo comma, prima parte).

Tutte queste norme fanno riferimento alla pena della "reclusione".

Ora, i reati previsti dal codice penale militare sono talvolta

anch'essi puniti con le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione

(v. art. 23, secondo comma, cod. pen. mil. di pace), ma per lo più

sono invece puniti con l'unica pena militare principale rimasta dopo

l'abolizione della pena di morte: la "reclusione militare" (art. 22,

primo comma, numero 2, e art. 26 cod. pen. mil. di pace).

Di qui la tesi interpretativa, peraltro minoritaria ancorché non

isolata - e fatta propria anche da uno dei giudici remittenti -

secondo cui il mancato riferimento, nelle citate norme del codice di

procedura, ai delitti puniti con la reclusione militare non

consentirebbe di applicarle in tutti i casi in cui si procede per

reati militari puniti con tale pena, e dunque per la grande

maggioranza dei reati previsti dal codice militare.

Sussisterebbe in proposito una vera e propria lacuna, sulla quale

si appuntano le censure di costituzionalità del giudice per le

indagini preliminari di Padova, il quale ritiene che tale situazione

normativa, che non consentirebbe all'autorità giudiziaria militare

di disporre misure coercitive o interdittive, né alla polizia

giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza, in caso di reati

militari puniti con la reclusione militare, contrasti con l'art. 3

nonché, per quanto riguarda l'art. 280 cod. proc. pen., anche con

l'art. 112 della Costituzione.

6. - La questione così prospettata è infondata sotto tutti i

profili, in quanto è errata, a giudizio di questa Corte, la premessa

interpretativa sulla quale essa si fonda.

Il letterale riferimento delle norme in questione, ai fini di

individuare i reati per i quali è prevista l'adozione delle diverse

misure cautelari, a determinati minimi o massimi di pena della

"reclusione" non impedisce, secondo una lettura ragionevole e

sistematica delle norme stesse, che tenga conto dell'evoluzione

normativa accennata, di considerarle applicabili anche ai reati per i

quali la pena prevista è quella della "reclusione militare".

È ben vero, infatti, che la reclusione militare è stata

considerata, anche da questa Corte, come pena autonoma, diversa dalla

reclusione comune e dotata di autonoma disciplina giuridica, così da

far ritenere legittima e non irrazionale la diversa disciplina della

rispettiva durata minima (v. ordinanza n. 220 del 1987): e che le due

pene sono accomunate dal codice penale militare sotto la

denominazione di "pene detentive" o "restrittive della libertà

personale" (cfr. art. 23 cod. pen. mil. di pace). Ma il fondamento,

considerato dalla Corte tuttora "apprezzabile" pur "nel quadro della

odierna integrazione dell'ordinamento militare in quello statale",

della "specialità della reclusione militare" è stato indicato solo

nelle diverse modalità di esecuzione della pena, che

caratterizzerebbero in senso militare i fini rieducativi perseguiti

con la pena stessa, e precisamente comporterebbero una finalità di

"recupero al servizio militare" (sentenza n. 503 del 1989).

A tali differenti modalità di esecuzione non fa riscontro una vera

e propria differenza di natura fra le due pene. Nemmeno può dirsi

che l'esecuzione di ciascuna delle due pene corrisponda e consegua

sempre alla condanna per reati o categorie di reati distinte. Non

solo infatti il codice penale militare commina per taluni reati

militari, soggetti alla giurisdizione militare, la pena della

reclusione comune (cfr. per esempio artt. 157, 167, primo comma, 215,

216 cod. pen. mil. di pace). Ma, soprattutto, il sistema normativo

del codice militare è ispirato a quello che si potrebbe definire

come principio di "sostituibilità" fra reclusione e reclusione

militare. Così, ai sensi dell'art. 27, primo comma, cod. pen. mil.

di pace, "alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai

militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione

militare per eguale durata, quando la condanna non importa la

degradazione", vale a dire la pena militare accessoria che, secondo

l'art. 28 del codice militare, priva il condannato della qualità di

militare (art. 55 cod. pen. mil. di pace). Parimenti, ai fini della

esecuzione delle pene inflitte a militari "in servizio permanente

alle armi", l'art. 63, numero 3, dello stesso codice prescrive che

"alla pena della reclusione, se la condanna non importa la

interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la

reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia

inferiore a un mese". Per converso, e specularmente, nei casi di

condannati a pene militari che abbiano prestato servizio militare

puramente di fatto, ovvero abbiano cessato di appartenere alle forze

armate, o siano assimilati ai militari, o iscritti ai corpi civili

militarmente ordinati, o siano comunque persone estranee alle forze

armate, in sede di esecuzione "alla pena della reclusione militare è

sostituita la pena della reclusione per eguale durata" (art. 65 cod.

pen. mil. di pace). Ancora, nel caso di concorso di più reati,

alcuni dei quali puniti con la reclusione, altri con la reclusione

militare, si applica la reclusione ovvero la reclusione militare, con

un aumento pari alla durata complessiva dell'altra pena che si

dovrebbe infliggere per i reati concorrenti, a seconda che la

condanna importi ovvero non importi la degradazione.

Appare evidente dalle disposizioni citate che l'ordinamento

considera le due pene come reciprocamente sostituibili (si noti come

la "conversione" di una pena nell'altra sia prevista sempre a parità

di durata), e che l'applicazione di una o dell'altra pena non dipende

in definitiva tanto dalla specie del reato commesso quanto dalla

circostanza che il reo o il condannato rivesta tuttora, ovvero non

rivesta o non rivesta più, la qualità di militare. In altri

termini, la reclusione militare non è altro che la reclusione che

può essere inflitta e applicata nei confronti di coloro che

rivestono la qualità soggettiva di militare, mentre il venir meno di

tale qualità comporta l'automatica conversione della reclusione

militare inflitta in reclusione comune.

Ciò conferma che la specialità della reclusione militare si

colloca esclusivamente sul versante delle modalità di esecuzione di

una pena fondamentalmente unitaria. Se infatti si trattasse veramente

di pene di natura diversa, non sarebbe ammissibile, in quanto

contrasterebbe pienamente, fra l'altro, con il principio

costituzionale di legalità delle pene (art. 25 Cost.), la

conversione dell'una nell'altra pena in forza di circostanze esterne

rispetto alla fattispecie del reato commesso, come la perdita

successiva della qualità di militare da parte del condannato.

7. - Del resto la piena equiparabilità, a certi fini, di

reclusione comune e reclusione militare è stata ritenuta da questa

Corte quando essa ha censurato le norme dell'ordinamento

penitenziario le quali non prevedevano l'applicabilità della misura

alternativa della detenzione domiciliare per i condannati alla

reclusione militare, sia pure limitatamente all'ipotesi del

condannato in condizioni di salute particolarmente gravi (sentenza n.

414 del 1991), o non prevedevano l'ammissione ai permessi premio dei

condannati alla reclusione militare (sentenza n. 227 del 1995); o

quando ha censurato come ingiustificata la differenza di disciplina

dell'affidamento in prova al servizio sociale, quanto ad

indefettibilità della previa osservazione della personalità, del

condannato militare rispetto al condannato comune (sentenza n. 119

del 1992); o ancora quando ha ammesso la non irrazionalità del

principio della sostituzione della reclusione comune con quella

militare, di cui al citato art. 27 del codice militare (sentenza n.

409 del 1989, numero 7 del Considerato in diritto).

Né contraddice questa linea la ritenuta illegittimità di tale

sostituzione nel caso di condanna per il reato di rifiuto del

servizio militare per motivi di coscienza, che era motivata dalla

contraddizione fra la previsione dell'esonero dal servizio militare,

previsto per i così detti obiettori totali a seguito dell'espiazione

della pena, e una modalità di esecuzione della pena stessa

improntata alla finalità del recupero del soggetto al servizio

militare, nonché dal rischio di "spirale delle condanne" derivante

dall'assoggettamento dell'obiettore totale al trattamento proprio

della reclusione militare (sentenza n. 358 del 1993).

Dal canto suo la giurisprudenza dei giudici comuni ha ammesso

l'applicabilità delle norme sul trattamento sanzionatorio della

continuazione tra reati anche al caso di reati puniti rispettivamente

con la reclusione e con la reclusione militare (v. Cass., sez. un., 5

luglio 1984, Falato); e, ancor più significativamente, ha ammesso

l'applicabilità del "patteggiamento" anche quando debba infliggersi

la pena della reclusione militare, ancorché l'art. 444 cod. proc.

pen., nello stabilire il limite di pena che consente il

"patteggiamento", faccia riferimento letterale alla "reclusione" (v.

ad es. Cass., sez. I pen., 28 ottobre 1995, Gallo).

8. - Si può dunque concludere che, essendo la reclusione comune e

la reclusione militare solo due species dell'unico genus

"reclusione", e in concreto due pene autonome quanto a modalità di

esecuzione ma identiche per natura ed intercambiabili a parità di

durata, nulla vieta di applicare le norme del codice di procedura

penale, che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale

per identificare i reati per i quali possono trovare applicazione le

misure coercitive o interdittive ovvero l'arresto in flagranza o il

fermo di indiziati di reato, anche nei casi in cui i reati per cui si

procede sono reati militari punibili con la reclusione militare:

considerato anche che "la carcerazione preventiva, che è

giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia

in modo diverso, quanto alla sua funzione e alla sua finalità, nel

rito ordinario e nel rito militare" (sentenza n. 68 del 1974). Questa

è anzi l'unica ragionevole lettura del sistema normativo, una volta

che si considerino venute meno le norme speciali del codice militare

sulle misure restrittive della libertà, e quindi debbano trovare

applicazione anche in queste ipotesi, in forza del generale richiamo

dell'art. 261 cod. pen. mil. di pace, le norme dell'ordinamento

processuale penale comune.

Così interpretate le norme denunciate, non si pone evidentemente

il problema che ha dato luogo alle censure sollevate dal giudice

remittente in ordine alla presunta mancata previsione nelle stesse

norme della possibilità di adottare misure cautelari per reati

puniti con la reclusione militare.

9. - Resta da esaminare il secondo ordine di questioni sollevate,

concernente l'asserita lacuna dell'art. 381, secondo comma, cod.

proc. pen., laddove, nell'elencare i reati per i quali può

procedersi all'arresto in flagranza al di fuori delle condizioni

generali in ordine all'entità della pena edittale stabilite dal

primo comma, non contempla reati militari che sarebbero in qualche

modo assimilabili, per natura e gravità, a reati comuni compresi nel

predetto elenco.

In proposito deve però ritenersi rilevante solo la questione

sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Roma con riguardo alla lettera c) del secondo comma

dell'art. 381, ove si menziona il reato di violenza o minaccia a un

pubblico ufficiale previsto dall'art. 336 cod. pen., in riferimento

al reato di insubordinazione con violenza previsto dall'art. 186,

primo comma, cod. pen. mil. di pace.

Viceversa non è rilevante l'analoga questione sollevata dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Padova con l'ordinanza n. 733 con riguardo alla lettera g) del

secondo comma dell'art. 381, ove si menziona il reato di furto

previsto dall'art. 624 del codice penale, in riferimento al reato di

furto militare previsto dall'art. 230 cod. pen. mil. di pace. Infatti

nella specie sottoposta al giudice patavino si procede per il delitto

di furto militare a danno dell'amministrazione militare, per il quale

l'art. 230, secondo comma, cod. pen. mil. di pace prevede la pena

della reclusione militare da uno a cinque anni, e dunque una pena

superiore al limite al di sopra del quale l'arresto facoltativo in

flagranza è comunque consentito a norma dell'art. 381, primo comma,

cod. proc. pen, secondo la lettura qui accolta. Dovendo trovare

applicazione tale norma, è inammissibile, in quanto priva di

rilevanza, la questione che investe la diversa norma del secondo

comma, lettera g) dello stesso art. 381.

10. - La questione sollevata dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Roma è infondata.

L'art. 381, secondo comma, cod. proc. pen. introduce una deroga

alla regola generale di cui al primo comma, che collega la facoltà

di procedere all'arresto in flagranza all'entità della pena

(reclusione superiore nel massimo a tre anni nel caso di delitto non

colposo, consumato o tentato) prevista per il reato per il quale si

procede. Tale deroga consiste nella previsione nominativa di una

serie di reati elencati, per i quali tale facoltà è concessa anche

se la pena per essi prevista dalla legge è inferiore al limite di

cui al primo comma. Si tratta ovviamente di un elenco tassativo, non

suscettibile né di letture estensive (i reati sono indicati con la

loro denominazione e con il richiamo alla corrispondente disposizione

del codice penale o di altra legge, e dunque si tratta di fattispecie

ben determinate), né tanto meno di applicazione analogica,

trattandosi di norma eccezionale in rapporto alla regola generale del

primo comma.

Ora, non vi è dubbio che sussista una disarmonia in questa

disciplina, in quanto il legislatore del codice ha elencato solo i

reati comuni colpiti con pena edittale meno elevata, ma per i quali

si è ritenuto possano sussistere particolari esigenze cautelari tali

da richiedere l'arresto in flagranza, mentre ha completamente

pretermesso la considerazione dei reati militari previsti dal codice

militare, in ordine ai quali in precedenza provvedeva con

disposizione di generalissima applicazione l'art. 308 del codice

militare medesimo. Caduta tale disposizione a seguito della sentenza

n. 503 del 1989 di questa Corte, sono rimaste solo le norme del

codice comune, le quali però, mentre stabiliscono le condizioni

generali per procedere all'arresto (primo comma dell'art. 381,

applicabile, come si è detto, anche ai reati militari puniti con la

reclusione militare), nulla dispongono in ordine a singoli reati

militari per i quali si consenta l'arresto fuori da quelle condizioni

generali.

Tuttavia la disarmonia non è tale da dar luogo ad una situazione

di incostituzionalità.

Non può infatti che essere riservato al legislatore, nella sua

esclusiva discrezionalità, stabilire in via tassativa, ai sensi

dell'art. 13 della Costituzione, i casi e i modi in cui possono

essere disposte restrizioni della libertà personale, e

specificamente i "casi eccezionali di necessità ed urgenza" in cui

possono essere adottati provvedimenti restrittivi provvisori al di

fuori della riserva di giurisdizione esistente in materia. Tali casi,

costituenti altrettante deroghe - costituzionalmente ammesse - alla

regola generale dell'inviolabilità della libertà personale, non

possono essere estesi con pronunce di questa Corte, per ragioni

analoghe a quelle che impediscono la introduzione, per via di

pronunce di incostituzionalità, di nuove ipotesi di reati o di pene

(v. da ultimo sentenza n. 411 del 1995).

Il reato militare di insubordinazione con violenza previsto

dall'art. 186 cod. pen. mil. di pace può ben essere considerato di

gravità equiparabile a quella del reato comune di violenza o

minaccia ad un pubblico ufficiale previsto dall'art. 336, secondo

comma, cod. pen., anche se si tratta di fattispecie diverse per

alcuni degli elementi costitutivi: l'insubordinazione con violenza è

configurata come reato contro la disciplina militare (titolo terzo

del libro secondo, cod. pen. mil. di pace), mentre la violenza o

minaccia ad un pubblico ufficiale è compresa fra i delitti dei

privati contro la pubblica amministrazione (libro II, titolo II, capo

II, cod. pen).

Ma resta il fatto che solo il legislatore può compiere

l'apprezzamento necessario per includere eventualmente tale reato

militare fra quelli per i quali è consentito l'arresto in flagranza

fuori dalle condizioni generali stabilite dall'art. 381, primo comma,

cod. proc. pen.

11. - La riforma dei codici militari in conformità ai principii

della Costituzione repubblicana è impegno che da troppo tempo ormai

grava, insoddisfatto, sugli organi legislativi. Questa Corte ritiene

di dover indirizzare ad essi un nuovo, pressante invito a provvedere,

anche prendendo spunto dai problemi applicativi di cui le presenti

questioni di costituzionalità, sollevate da giudici militari, sono

ulteriore testimonianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 280 e 287 del codice di procedura penale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con

l'ordinanza (r.o. n. 789 del 1995) del giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in

epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 280 del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, sollevata con

l'ordinanza (r.o. n. 695 del 1995) del giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in

epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 381, primo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata

con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in

epigrafe;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera g) del codice di

procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,

sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata

in epigrafe;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera c) del codice di

procedura penale, nonché dell'art. 207 disposizioni di attuazione

del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della

Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 431 del 1995) del

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Roma, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari