Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 391,

comma 5, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Latina con ordinanza emessa il 20 settembre 1999,

iscritta al n. 459 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 280 e 391, comma 5, del codice di procedura penale nella parte

in cui, per i reati di cui all'art. 381, comma 2, cod. proc. pen.,

non consentono l'applicazione di misure cautelari coercitive fuori

dei casi di arresto in flagranza di reato;

che il rimettente, premesso di essere investito della

richiesta del pubblico ministero di applicazione della custodia

cautelare in carcere nei confronti di persona indagata per truffa

continuata (art. 640 cod. pen.), rileva che per tale reato, punibile

con pena fino a tre anni di reclusione, ai sensi degli artt. 278 e

280 cod. proc. pen. non può essere applicata alcuna misura cautelare

"a tutela della collettività e delle potenziali vittime di futuri

illeciti che verosimilmente il prevenuto continuerà a perpetrare",

nonostante sussistano le condizioni dell'art. 273 cod. proc. pen. e

le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen;

che a parere del giudice a quo l'impossibilità di applicare

una misura cautelare all'indagato, solamente perché non è stato

arrestato in flagranza di reato, violerebbe in primo luogo il

"principio di cui all'art. 2 Cost., in base al quale compito primario

della Repubblica [...] è quello di garantire i diritti inviolabili

dell'uomo, tra cui rientra senza dubbio quello a vedere protetta la

propria sicurezza dalla commissione di fatti puniti come reato";

che secondo il rimettente la tutela della sicurezza dei

cittadini comporterebbe "il necessario intervento dell'autorità

giudiziaria per limitare l'altrui libertà personale nei casi in cui

ciò sia assolutamente indispensabile, anche con l'applicazione di

misure cautelari", la cui "necessaria sussistenza" sarebbe implicita

nella previsione di limiti massimi della carcerazione preventiva

contenuta nell'art. 13, quinto comma, Cost;

che nel caso in esame la preclusione all'emissione di misure

cautelari sarebbe inoltre in contrasto con il principio di

ragionevolezza e di eguaglianza "nel trattamento di situazioni

identiche", in quanto condurrebbe a "conseguenze paradossali", quali

la possibilità di emettere una misura coercitiva all'esito

dell'udienza di convalida anche se l'arresto non è stato

convalidato, ovvero per fatti delittuosi di minore gravità solo

perché accompagnati dall'arresto in flagranza o in "quasi

flagranza", mentre per fatti più gravi la misura sarebbe impedita

solamente perché "la fortuna o l'abilità impediscono l'accertamento

in flagranza dei delitti";

che l'irragionevolezza del divieto di ricorrere a misure

coercitive risulterebbe particolarmente evidente in casi, come quello

di specie, in cui si procede contro l'autore di innumerevoli truffe,

"commesse in breve arco temporale ai danni di ignare vittime con

assoluta certezza della reiterazione, anche attuale, della medesima

condotta [...], con grave pregiudizio della sicurezza delle future e

potenziali vittime le quali al potenziale danno del reato

eventualmente subito aggiungerebbero la beffa dell'impossibilità

normativa di intervenire in sede cautelare nei confronti

dell'indagato [...]";

che gli effetti delle disposizioni censurate sarebbero ancor

più "lesivi della tutela della sicurezza dei cittadini nel presente

momento storico, nel quale il notevole lasso di tempo per giungere ad

un provvedimento definitivo di condanna e l'assoluta incertezza circa

la sua effettiva esecuzione rendono impossibile rimettersi alla sola

decisione esecutiva di condanna per ottenere l'interruzione di gravi

condotte criminali, imponendo - nei casi in cui la legge lo consente

- il ricorso a misure cautelari (non necessariamente di natura

detentiva)";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che i parametri

costituzionali in riferimento ai quali è stata prospettata la

questione sono evocati in modo erroneo: da un lato, l'art. 2 della

Costituzione non consacra affatto il diritto inviolabile "ad una

generica sicurezza"; dall'altro, l'art. 3 della Costituzione

presuppone l'omogeneità delle ipotesi messe a confronto, mentre

l'assoggettamento a misura precautelare configura una "plausibile

differenziazione" rispetto alla situazione in cui l'indagato sia

libero;

che secondo l'Avvocatura la disciplina censurata è pertanto

conforme ai principi costituzionali enunciati dagli artt. 13 e 27

Cost., dai quali discende che la carcerazione preventiva, da

considerare situazione "eccezionale", è ispirata alla logica della

extrema ratio e a criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Considerato che il rimettente lamenta che il combinato disposto

degli artt. 280 e 391, comma 5, del codice di procedura penale

consenta di applicare una misura cautelare coercitiva nei confronti

di persona sottoposta ad indagini per uno dei reati elencati

dall'art. 381, comma 2, cod. proc. pen. (nel caso di specie, per il

delitto di truffa) solo ove la stessa sia stata arrestata in

flagranza di reato, e non anche quando si proceda nei confronti di

indagato in stato di libertà;

che ad avviso del giudice a quo tale preclusione si pone in

contrasto con l'art. 2 della Costituzione, in base al quale sarebbe

compito primario della Repubblica (e quindi del legislatore e

dell'autorità giudiziaria) garantire i diritti inviolabili

dell'uomo, tra cui rientra il diritto a "vedere protetta la propria

sicurezza dallacommissione di fatti puniti come reato" mediante

interventi dell'autorità giudiziaria limitativi dell'altrui libertà

personale;

che sarebbe violato anche l'art. 3 Cost., in quanto la

disciplina che impedisce di disporre misure coercitive solo perché

l'abilità o la fortuna ha consentito all'indagato di evitare

l'arresto in flagranza, anche se ha commesso fatti in concreto più

gravi di quelli per cui gli autori sono stati arrestati in flagranza,

risulterebbe intrinsecamente priva di ragionevolezza, e

determinerebbe inoltre paradossali disparità di trattamento nelle

ipotesi in cui per il medesimo fatto la possibilità di applicare una

misura cautelare sia condizionata dalla circostanza che l'autore del

reato è stato colto in flagranza;

che l'art. 2 della Costituzione è evocato erroneamente,

posto che tra i diritti inviolabili dell'uomo non rientra

l'aspettativa dei consociati di vedere tutelata la propria sicurezza

mediante una disciplina legislativa- quale quella auspicata dal

rimettente - volta a generalizzare il ricorso alle misure cautelari

limitative della libertà personale;

che, quanto alle censure riferite all'art. 3 Cost., il

rimettente pone a raffronto situazioni di fatto e processuali non

omogenee, quali quelle dell'indagato, sia pure per il medesimo titolo

di reato, arrestato in flagranza ovvero in stato di libertà;

che di tale diversità di situazioni il legislatore ha tenuto

opportunamente conto, stabilendo appunto che quando l'arresto in

flagranza è stato eseguito per uno dei reati indicati nell'art. 381,

comma 2, cod. proc. pen., le misure coercitive possono essere

disposte anche al di fuori dei limiti edittali di pena stabiliti

dall'art. 280 cod. proc. pen., all'evidente e non irragionevole fine

di coordinare la facoltà di procedere all'arresto in flagranza con

la possibilità di disporre all'esito della convalida, e dunque

solamente quando l'arresto risulti legittimamente eseguito, misure

coercitive (v. sentenza n. 4 del 1992 e ordinanza n. 148 del 1998);

che spetta esclusivamente alla discrezionalità del

legislatore determinare, nel rispetto del principio della riserva di

legge stabilito dall'art. 13, secondo comma, Cost., i casi in cui il

giudice può disporre restrizioni della libertà personale, ed è

pure riservata alla discrezionalità del legislatore la

determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui

possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della

libertà personale ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della

Costituzione (cfr. sentenza n. 188 del 1996);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 280 e 391, comma 5, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e

3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari