Arresto in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare. 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12)). 3. Nell'avvalersi ((della facolta' prevista dal comma 1)) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della personalita' del minorenne.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. 84 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare. 2. tolto: Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non e' indicata, in una comunita' pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorita' giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12. 3. Nell'avvalersi tolto: delle facolta' previste dai commi 1 e 2 aggiunto: della facolta' prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della personalita' del minorenne.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art16 · fonte del testo

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