Art. 186 — Insubordinazione con violenza

[1]((Il militare che usa violenza contro un superiore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

[2]Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 24 maggio 1979, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 30/5/1979, n. 147) ha dichiarato: - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "tentato o""; - "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole " ancorche'... preterintenzionale""; - "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la pena di morte con degradazione, se il superiore e' un ufficiale, e".

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 ultimo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore e' un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non e' un ufficiale"" e "in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale"".

Testo vigente dal 18 dicembre 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1982

    Ha colpito questo articolo
    27 maggio 1982

    In tema di sanzioni penali, il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso, in modo che essa adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano certamente nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo` essere censurato dalla Corte solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di tal che la sanzione comminata risulti irrazionale e arbitraria. (Illegittimita` costituzionale "in parte qua" degli artt. 186, ultimo comma, 189, comma primo, C.P.M.P. e 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.)

    Art. 186 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 189 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 26/1979

    Ha colpito questo articolo
    25 maggio 1979

    È irragionevole l'equiparazione dell'omicidio commesso e di quello tentato commesso da un militare contro un superiore. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 186, comma primo, c.p.m.p., limitatamente alle parole "tentato o", in quanto equipara, nella sottoposizione alla stessa pena edittale dell'ergastolo, l'ipotesi dell'insubordinazione con violenza realizzatasi nell'omicidio tentato e quella consistita nell'omicidio.

    Art. 186 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 327/1991

    Questione inammissibile
    10 luglio 1991

    La caducazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 186 c.p.m.p., che configura come autonome figure di reato le ipotesi di insubordinazione con violenza da cui sia derivata lesione grave o gravissima, con conseguente applicazione nel caso delle aggravanti di cui agli artt. 223 e 224 stesso codice disciplinanti il reato di lesioni fra pari grado, condurrebbe, attraverso un'inedita combinazione di disposizioni dettate per la regolamentazione di fatti diversi (insubordinazione e lesioni fra pari grado), ad un intervento sostitutivo, risolventesi nella creazione di nuova fattispecie penale per di più con conseguenze sfavorevoli per l'imputato, intervento che, alla stregua del principio di legalità dei reati e delle pene, esorbita dai poteri della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 186 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 224 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1982 al 18 dicembre 1985. 96 parole tolte, 34 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il militaretolto: , che usa violenza contro un superioretolto: , e' punito con la tolto: morte con degradazione, se aggiunto: reclusione militare da uno a tre anni.

aggiunto: Se la violenza consiste nell'omicidiotolto: , ancorche' tentato o preterintenzionale.

tolto: Se la violenza contro il superiore consiste aggiunto: volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale tolto: gravissima o grave, si applica la pena di morte con degradazione, se il superiore e' un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale.

tolto: Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare, che usa violenza contro un superiore, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni, se il superiore non e' un ufficiale aggiunto: grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art186 · fonte del testo

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