Codice penale

Art. 614 c.p. — Violazione di domicilio

[1]Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

[3]((La pena e' da due a sei anni se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.)) ((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto e' commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato o se il fatto e' commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.)) 119

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

119

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma quarto del presente articolo, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose. Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 251/2004

    Parametro
    20 luglio 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, soll…

    Art. 14 cost. · Art. 614 c.p. · Art. 266 c.p.p. · Art. 267 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 176/1970

    Parametro
    2 dicembre 1970

    È inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 144 cod. civ., nella parte in cui definisce il marito capo della famiglia, sollevata in quanto detta norma integrando l'art. 614 del cod. pen. (violazione di domicilio), conferirebbe solo al marito la titolarità dell'ius prohibendi e del conseguente diritto di querela. Infatti, anche nel caso in cui si riconoscessero alla moglie poteri pari a quelli del marito, l'opposizione di quest'ultimo basterebbe a far si' che l'ingresso di terzi nella casa coniugale, quantunque consentito dalla moglie, costituisca egualmente reato di violazione di domicilio.

    Art. 614 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 144 c.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli. Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 204

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 2019 al 30 dicembre 2022. 13 parole tolte, 49 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

La pena e' da due a sei annitolto: , e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armatoaggiunto: . Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto e' commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato o se il fatto e' commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art614 · fonte del testo

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