Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della

strada), come modificato dall'art. 120 del decreto legislativo

10 settembre 1993, n. 360, promossi con ordinanze emesse il

15 novembre e il 7 dicembre 2000 dal Tribunale di Imperia, iscritte

ai nn. 370, 371 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 21

dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore, emesse il

15 novembre 2000 ed il 7 dicembre 2000 nel corso di altrettanti

giudizi di opposizione avverso provvedimenti di sospensione

provvisoria della validità della patente di guida, il Tribunale di

Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 385 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 120 del

decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui

prevede che il prefetto possa disporre la sospensione provvisoria

della validità della patente di guida anche nelle "ipotesi di reato

perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti

improcedibile o comunque non iniziata";

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere

investito dell'opposizione avverso un provvedimento prefettizio di

sospensione provvisoria della validità della patente di guida,

adottato ai sensi dell'art. 223, comma 2, del codice della strada a

seguito di un incidente stradale da cui erano derivate lesioni

personali: fatto in relazione al quale, peraltro, la persona offesa

non aveva proposto querela entro il termine di legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,

il rimettente osserva come, nel caso di violazione di norme sulla

circolazione stradale da cui siano derivati danni alle persone, sia

prevista l'applicazione, con la sentenza di condanna emessa in sede

penale, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione

della patente;

che in relazione alle ipotesi di reato ora indicate,

l'art. 223, comma 2, del codice della strada stabilisce altresì che

il prefetto disponga, su segnalazione dell'organo accertatore, la

sospensione provvisoria della patente, ove sussistano "fondati

elementi di una evidente responsabilità";

che quest'ultima disposizione, peraltro - nella parte in cui

obbliga l'autorità amministrativa ad emanare il provvedimento

interdittivo della guida anche quando il reato ipotizzato sia

perseguibile a querela e la stessa non sia stata proposta -

risulterebbe intrinsecamente irragionevole e contraria ai principi

costituzionali di uguaglianza, di buon andamento della pubblica

amministrazione, di legalità e tassatività in materia sanzionatoria

e di libertà di circolazione, oltre che lesiva del diritto di

difesa;

che nell'ipotesi considerata, difatti, la natura cautelare,

innegabilmente propria della sospensione provvisoria della patente

rispetto all'esito sfavorevole all'imputato del giudizio penale (al

quale soltanto conseguirebbe l'irrogazione della sanzione vera e

propria), risulterebbe completamente "stravolta" e la misura si

trasformerebbe essa stessa in una sanzione, non prevista peraltro

dalla legge;

che a differenza delle altre misure di cautela preventiva, le

quali possono essere adottate, in rapporto ai reati perseguibili a

querela, solo se questa sia presentata (come stabilisce, ad esempio,

l'art. 381, comma 3, cod. proc. pen.), la sospensione della patente -

provvedimento che pure "comprime con inevitabile danno economico la

libertà di circolazione" - potrebbe essere disposta in via

preventiva anche quando, difettando la querela, il procedimento

penale non abbia luogo: col risultato che essa verrebbe "scontata"

senza alcun possibile rimedio;

che in tal modo, il diritto di difesa del soggetto la cui

patente è stata cautelarmente sospesa resterebbe sostanzialmente

rimesso all'arbitrio della parte lesa, libera di non proporre la

querela e di inibire, così, all'interessato l'accertamento della

propria innocenza (presunta fino alla condanna definitiva)

nell'ambito naturale del giudizio penale;

che ne deriverebbe, in pari tempo, una ingiustificata

disparità di trattamento tra i soggetti "che hanno avuto la

possibilità di essere sottoposti a giudizio" e quelli "cui il

giudizio è stato negato", benché destinatari di "analoga ed

impropria "sanzione ": né l'accertamento penale potrebbe ritenersi

superfluo solo perché la norma impugnata subordina la sospensione

provvisoria al riscontro di una "evidente" responsabilità, stante la

genericità ed indeterminatezza di tale concetto;

che lo stesso legislatore avrebbe mostrato del resto di

condividere i rilievi esposti, allorché, nell'introdurre, con il

d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, una nuova disciplina in materia

analoga - quella delle patenti nautiche - ha espressamente

subordinato, all'art. 25, comma 4, il corrispondente provvedimento di

sospensione all'"inizio" del procedimento penale nei confronti

dell'abilitato e, dunque, alla presentazione della querela, nei casi

in cui essa è richiesta;

che emergerebbe così, peraltro, una ulteriore disparità di

trattamento tra conducenti di mezzi terrestri e di natanti, non

potendo sostenersi che la tutela dell'incolumità personale richieda

minor tutela durante la navigazione, piuttosto che durante la

circolazione su strada;

che è intervenuto in entrambi i giudizi di costituzionalità

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano

identiche questioni, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi congiuntamente;

che i dubbi di costituzionalità espressi dal giudice a quo

poggiano sulla premessa interpretativa per cui la sanzione della

sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del codice

della strada nei casi di violazione di norme del medesimo codice da

cui siano derivati "danni alle persone", non possa essere comunque

applicata allorché - trattandosi di reato perseguibile a querela

(come nell'ipotesi di lesioni colpose) - l'azione penale non abbia

corso per difetto di questa;

che da ciò il rimettente trae la conseguenza che, in

violazione di plurimi parametri costituzionali (tra cui, in primis,

quello di ragionevolezza), l'art. 223, comma 2, del codice della

strada - prevedendo indistintamente, nelle ipotesi di reato dianzi

indicate, la misura cautelare della sospensione provvisoria della

patente da parte del prefetto - consentirebbe di applicare tale

misura, anticipatoria della sanzione vera e propria, anche in

fattispecie nelle quali la sanzione definitiva resterebbe, per

contro, radicalmente preclusa;

che il presupposto interpretativo da cui il rimettente muove

contrasta, tuttavia, con l'indirizzo seguito dalla prevalente

giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che nelle ipotesi in

cui l'azione penale non possa essere iniziata per mancanza di

querela, si determina non già una preclusione all'applicazione della

sanzione della sospensione della patente, ma soltanto lo spostamento

della relativa competenza dal giudice penale all'autorità

amministrativa;

che, al riguardo, giova in effetti osservare che - a

differenza del precedente codice della strada, il quale (secondo la

tesi maggioritaria) configurava la sospensione della patente di guida

come pena accessoria, totalmente legata, in quanto tale, alle sorti

del reato cui accedeva - il nuovo codice della strada del 1992

qualifica tale misura come sanzione amministrativa accessoria, tanto

nei casi in cui essa segue ad una violazione costituente semplice

illecito amministrativo, quanto nei casi in cui essa segue ad un

fatto previsto come reato: e ciò anche allo scopo di renderla

insensibile alle vicende del processo penale, aumentandone

l'effettività;

che facendo eco alla generale previsione dell'art. 24 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 221 del nuovo codice della

strada stabilisce, altresì, che quando l'esistenza di un reato

dipenda da una violazione del medesimo codice non costituente reato -

ossia nel caso di connessione obiettiva tra reato ed illecito

amministrativo stradale - il giudice penale è competente a conoscere

di entrambi e ad applicare, quindi, anche le sanzioni amministrative;

nondimeno, la competenza del giudice penale sulla violazione

amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per

estinzione del reato o per difetto di una condizione di

procedibilità;

che in tale cornice sistematica, l'art. 222 del codice della

strada - nello stabilire che nei casi di omicidio e lesioni colpose

per violazione di norme sulla circolazione stradale il giudice

applichi, con la sentenza di condanna, la sanzione della sospensione

della patente di guida (unitamente alle sanzioni amministrative

pecuniarie previste per la violazione stessa) - opera dunque su un

duplice versante: giacché, da un lato, individua il fatto punibile

con la sanzione amministrativa accessoria de qua (profilo

sostanziale); e, dall'altro, attribuisce al giudice penale la

competenza ad irrogarla, sul presupposto (e a condizione) che la

cognizione di quel "fatto", in quanto costituente illecito penale,

sia a lui devoluta (profilo processuale);

che da ciò si inferisce, quindi, che ove il giudice penale

non sia chiamato ad intervenire - come quando manchi una condizione

di procedibilità - la competenza ad applicare la sanzione avuta di

mira non può che spettare all'autorità amministrativa

ordinariamente deputatavi;

che a tale conclusione non varrebbe opporre che il successivo

art. 224, comma 3, del codice della strada demanda specificamente al

prefetto il compito di disporre la sospensione della patente, in

luogo del giudice, previo accertamento dei relativi presupposti, solo

nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte

dell'imputato, senza far menzione dell'ipotesi dell'improcedibilità;

che la disposizione da ultimo citata - alla luce

dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, dianzi ricordato -

deve essere infatti letta come espressiva della voluntas legis di

rimettere al prefetto l'irrogazione della sanzione definitiva in

tutti i casi (diversi dalla morte dell'imputato) in cui

l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede

penale (compreso, dunque, quello di mancanza della querela o rinuncia

alla stessa); e ciò non soltanto per motivi di ordine sistematico,

ma anche per una ragione di ordine logico: tra le cause di estinzione

del reato il codice penale annovera, invero, anche la remissione

della querela (art. 152 cod. pen.), onde sarebbe inspiegabile un

diverso trattamento dell'ipotesi di mancata presentazione della

stessa (o di rinuncia), essendosi al cospetto di situazioni del tutto

omogenee rispetto all'interesse pubblico all'irrogazione della

sanzione, che la norma ha inteso tutelare;

che in simile prospettiva non si riscontra, dunque, alcuno

"stravolgimento" della funzione cautelare propria della misura della

sospensione provvisoria della patente: misura che, a mente

dell'art. 223, comma 2, del codice della strada, il prefetto è

chiamato a disporre, a fini di tutela immediata della sicurezza della

circolazione stradale, quando "sussistano fondati elementi di una

evidente responsabilità" per taluno dei reati in rapporto ai quali

è prevista l'omologa sanzione accessoria;

che nei casi di mancanza di querela - e, amplius, di

improcedibilità dell'azione penale - la misura in questione conserva

infatti pienamente detta funzione in rapporto alla sanzione

definitiva che sarà irrogata, non più dal giudice penale, ma dallo

stesso prefetto;

che palesemente insussistente si rivela, del pari, la dedotta

violazione del diritto di difesa: la previsione, nell'art. 222 del

codice della strada, dell'applicabilità della sospensione della

patente ad opera del giudice penale costituisce infatti espressione

del principio del simultaneus processus; principio che non ha modo

peraltro di operare quando il processo penale non si celebri per

difetto di una condizione di procedibilità, e che comunque resta

privo di copertura costituzionale (cfr., ex plurimis, sentenza n. 60

del 1996; ordinanze n. 410 del 2000, n. 396 del 1996 e n. 308 del

1991);

che nella fattispecie considerata, d'altro canto,

l'interessato - al di là della facoltà di immediata impugnazione

davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dello stesso

provvedimento di sospensione provvisoria (cfr. sentenza n. 31 del

1996) - può svolgere egualmente con pienezza le sue difese

proponendo opposizione davanti al giudice civile, ai sensi

dell'art. 205 del codice della strada, avverso il provvedimento del

prefetto di applicazione della sanzione in via definitiva;

che, di conseguenza, va negato anche il supposto vulnus del

principio di uguaglianza, sotto il profilo della disparità di

trattamento, a seconda delle scelte della persona offesa in tema di

proposizione della querela, tra soggetti cui il giudizio sarebbe

concesso e soggetti cui sarebbe negato;

che d'altro canto, una volta escluso l'ipotizzato fenomeno di

trasformazione della sospensione provvisoria della patente in vera e

propria sanzione, i sospetti di violazione dei principi "della

legalità e della tassatività in materia sanzionatoria" restano eo

ipso travolti;

che quanto, poi, all'ulteriore profilo di supposta

compromissione dell'art. 3 Cost. - vale a dire alla disparità di

trattamento tra conducenti di mezzi terrestri e conducenti di

natanti, connessa al fatto che l'art. 25, comma 4, del d.P.R.

9 ottobre 1997, n. 431 (recante il regolamento sulla disciplina delle

patenti nautiche) subordina la sospensione cautelare della patente

nautica all'inizio del procedimento penale - anche a voler

prescindere dal rango secondario della norma invocata come tertium

comparationis, va comunque negata la validità del postulato del

giudice a quo, circa la totale omologabilità delle situazioni poste

a confronto;

che contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente,

infatti, le esigenze di tutela dell'incolumità personale durante la

circolazione stradale e durante la navigazione si prestano a

valutazioni legislative diversificate, nei limiti della

ragionevolezza, in rapporto alle caratteristiche dei mezzi impiegati,

nonché alle modalità e all'intensità dei due tipi di circolazione;

che sostanzialmente immotivati, e comunque affatto privi di

autonomia rispetto alle altre doglianze, risultano da ultimo i

sospetti di violazione dei principi di libertà di circolazione e di

buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 16 e 97 Cost.);

che la questione deve essere dichiarata, pertanto,

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada), come

sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993,

n. 360, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale di Imperia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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