Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 381,

secondo comma, 205 e 576, terzo comma, del codice di procedura penale,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1976 dal giudice istruttore del

tribunale di Cassino, nel procedimento penale a carico di Cucchi

Annino, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977;

2) ordinanza emessa il 17 settembre 1977 dal giudice istruttore del

tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di

Pasqualini Alberto, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 7

dicembre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza 26 luglio 1976 il giudice istruttore del

tribunale di Cassino, su conforme richiesta del pubblico ministero,

dichiarò non doversi procedere nei confronti di Annino Cucchi in

ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, n. 1, e 495 cod. pen.

perché lo stesso non era imputabile, e, a norma dell'art. 222 cod.

pen., ordinò il ricovero del medesimo in manicomio giudiziario, per

la durata minima di due anni.

Avverso tale sentenza il Cucchi propose appello e incidente

d'esecuzione, sostenendo che l'impugnazione sospendeva l'applicazione

della misura di sicurezza e sollevando, in via subordinata, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, comma terzo,

cod. proc. pen. in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Con ordinanza 27 ottobre 1976 il giudice istruttore del tribunale

di Cassino ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione

sull'incidente di esecuzione, e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 381, comma secondo, 205, 576, comma terzo,

cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la sospensione

dell'esecuzione della misura di sicurezza, in pendenza del giudizio

sull'impugnazione proposta da parte dell'imputato, prosciolto con

sentenza istruttoria, con la quale è stata disposta l'applicazione di

misura di sicurezza.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del

6 aprile 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Con sentenza 5 agosto 1977 il giudice istruttore del tribunale

di Reggio Emilia, su conforme richiesta del pubblico ministero,

dichiarò non doversi procedere nei confronti di Alberto Pasqualini in

ordine al reato di cui agli artt. 582 e 577, n. 1, cod. pen.,

trattandosi di persona non imputabile per totale infermità di mente

e, a norma dell'art. 222 cod. pen., ordinò il ricovero dello stesso

in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo non inferiore a due

anni.

Avverso tale sentenza il Pasqualini propone appello e incidente di

esecuzione, chiedendo la sospensione dell'esecuzione della misura di

sicurezza e sollevando, in via subordinata, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 576, cpv. secondo, 205 e 381,

cpv. primo, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Con ordinanza 17 settembre 1977 il giudice istruttore del tribunale

di Reggio Emilia ha ritenuto rilevante ai fini della decisione

sull'incidente di esecuzione e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 576, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte

in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di proscioglimento,

che applichi una misura di sicurezza, sia sospesa fino a quando la

sentenza stessa sia divenuta irrevocabile.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del

7 dicembre 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 6 dicembre 1977, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

I due giudizi vanno riuniti in quanto sollevano questioni che per

aspetti diversi attengono ad una comune censura di violazione

dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

1. - Secondo il giudice istruttore del tribunale di Cassino gli

artt. 381, comma secondo, 205 e 576, comma terzo, cod. proc. pen.

sarebbero in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto

determinerebbero una disparità di trattamento non giustificata tra due

soggetti che si trovano nella medesima condizione: l'imputato

condannato e l'imputato prosciolto. La disparità sussisterebbe in

quanto l'imputato condannato può beneficiare, in pendenza della

impugnazione, della sospensione della esecuzione della condanna e della

misura di sicurezza, mentre il prosciolto, pur avendo diritto

all'impugnazione (art. 387 c.p.p.) avverso la sentenza, con la quale il

giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere, trattandosi di

persona non imputabile per infermità psichica (art. 378 c.p.p.), ed ha

ordinato il ricovero in un manicomio giudiziario (art. 222 c.p.), non

ha diritto alla sospensione della misura di sicurezza anche quando

l'impugnazione investe l'applicabilità di detta misura, contestandosi

il presupposto dell'infermità mentale.

Potrebbe, quindi, accadere che il giudice della impugnazione

escluda la non imputabilità e prosciolga l'imputato con altra formula

o ne ordini il rinvio a giudizio, mentre, nel frattempo, l'imputato è

ricoverato in manicomio giudiziario e rimane privo della libertà

personale per un periodo di durata tale da rendere vano l'accoglimento

dell'impugnazione.

2. - Il giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

576, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che

l'esecuzione della sentenza di proscioglimento, che applichi la misura

di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sia

sospesa fino a quando la sentenza stessa non sia divenuta

irrevocabile.

Ha considerato che la sentenza di proscioglimento, pur in pendenza

di impugnazione, è immediatamente esecutiva anche per quanto concerne

la misura di sicurezza in essa disposta, laddove il condannato, a

termini degli artt. 205, 576, comma quarto, cod. proc. pen., non è

assoggettato, fino alla data in cui la sentenza diviene irrevocabile,

alla esecuzione della pena e della misura di sicurezza. Siffatto

trattamento differenziato non sarebbe giustificato dalla

considerazione che "caratteristica della pena è l'afflittività",

laddove le misure di sicurezza sono "piuttosto tese alla cura e al

recupero dell'individuo", in quanto può opporsi: da un lato che la

misura di sicurezza presenta "in realtà un concreto connotato di

afflittività" e dall'altro che "anche la pena tende alla rieducazione

del condannato, ma soprattutto che le esigenze di assistenza medica e

di difesa sociale, che possono richiedere l'immediato ricovero del

prosciolto, sono già sufficientemente tutelate dall'art. 206 cod.

pen., secondo il quale nell'istruttoria o nel giudizio il giudice

provvede, all'occorrenza, all'applicazione provvisoria della misura di

sicurezza che sarà revocata, ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen.",

allorché con la sentenza di proscioglimento sarà applicata la misura

di sicurezza a norma del codice penale.

3. - Le questioni non sono fondate.

Il giudice, se si tratta di persona che, nel momento in cui ha

commesso il fatto, era, per infermità in tale stato di mente da

escludere la capacità di intendere e di volere (artt. 85 e 88 c.p.),

deve pronunciare sentenza di non doversi procedere perché si tratta di

persona non imputabile (art. 378 c.p.p.) ed ordinare il ricovero in un

manicomio giudiziario per un certo periodo di tempo (art. 222, comma

primo, c.p.). Il giudice fonda la pronuncia su perizia psichiatrica,

cioè su accertamento tecnico dei disturbi della sfera intellettiva e

volitiva di indubbia natura patologica. Ed è in considerazione di

siffatto accertamento, del grave pericolo per la comunità, della

necessità di difesa preventiva sociale e, nel contempo, di cura del

prosciolto, che la qualità di persona socialmente pericolosa è

presunta dalla legge (art. 204, comma secondo, c.p.).

Il legislatore non ravvisa conciliabile con dette esigenze una

esecuzione dilazionata sulla base dell'art. 205 cod. proc. pen., che,

con la statuizione "salvo che la legge disponga altrimenti",

attribuisce al legislatore stesso il potere di stabilire le eccezioni

al principio generale dell'effetto sospensivo della impugnazione.

Le suddette esigenze non possono essere soddisfatte solo dall'art.

206 cod. pen., che prevede l'applicazione provvisoria di misure di

sicurezza nell'istruzione.

In vero questa applicazione provvisoria deve cessare in caso di

proscioglimento (art. 381, comma secondo, c.p.p.); ed allora, qualora

non fosse immediatamente esecutiva la sentenza di proscioglimento che

applica la misura di sicurezza definitiva, si giungerebbe alla

situazione irragionevole che il prosciolto, provvisoriamente internato

in manicomio giudiziario, deve essere posto in libertà proprio dopo

che con quella sentenza è stata accertata la sua infermità psichica

e, di conseguenza, sussiste la pericolosità presunta.

Ben diversa da quella del prosciolto per difetto di imputabilità

è la situazione del condannato al quale è applicata anche la misura

di sicurezza.

Nella ipotesi di misura di sicurezza conseguente a condanna, la

pena costituisce l'oggetto primario ed essenziale della sentenza,

mentre la misura di sicurezza ha natura complementare rispetto alla

pena e, perciò, va eseguita dopo la espiazione della pena.

Invece, l'applicazione della misura di sicurezza è disposta dalla

sentenza di proscioglimento per infermità di mente in quanto

conseguenza immediata e diretta dell'accertata infermità; la misura

di sicurezza è isolata, autonoma e non subisce l'influenza del regime

di esecuzione proprio delle pene.

Non è valido neppure l'altro argomento della parziale

equiparazione delle misure di sicurezza alle pene, poiché, come

questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 96 del 1970 e n. 167

del 1972), le misure di sicurezza si differenziano ontologicamente

dalle pene per la diversità della natura e delle finalità: esecutive

e precauzionali le prime, rieducative e retributive le seconde.

Le precisate finalità della misura di sicurezza dell'internamento

in manicomio giudiziario e la diversità della situazione giuridica

dell'imputato prosciolto per infermità psichica e del condannato

escludono che sussista la denunciata irrazionale disparità di

trattamento tra soggetti in situazioni identiche o analoghe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 576,

comma terzo, 205 e 381, comma secondo, cod. proc. pen., proposta dal

giudice istruttore del tribunale di Cassino, con ordinanza 27 ottobre

1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576,

comma terzo, cod. proc. pen. proposta dal giudice istruttore del

tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza 17 settembre 1977, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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