Art. 37 c.p.p. — Ricusazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 30 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →

Il giudice puo' essere ricusato dalle parti:

  • a)nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
  • b)se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 gennaio 1997

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 132/2026

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., l’art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. La disciplina censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., che nell’interpretazione del diritto vivente esclude la persona offesa, che non è parte processuale, dal novero dei soggetti legittimati a proporre la dichiarazione di ricusazione, viola il principio del giusto processo, che impone che ogni processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale. Tale principio deve trovare applicazione anche nei confronti della persona offesa, in quanto soggetto del procedimento al quale è affidato – anche in ossequio alla particolare tutela accordata dall’ordinamento europeo alla vittima del reato – un ruolo fondamentale di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero, di cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione è uno dei principali strumenti, quale meccanismo finalizzato ad assicurare la completezza delle indagini. Negare alla persona offesa che abbia proposto opposizione la facoltà di contestare la terzietà e imparzialità del giudice determinerebbe un sostanziale svuotamento del diritto ad essa riconosciuto di interloquire sull’archiviazione. Né la mancata qualità di parte può essere di ostacolo al riconoscimento della sua legittimazione, sia perché il termine “parti” è in più occasioni utilizzato dal legislatore in senso atecnico anche in riferimento alla fase delle indagini preliminari, coperta anch’essa dalla garanzia del giusto processo; sia perché ogni soggetto del procedimento – e a maggior ragione, come nella specie, proprio quello che lo ha attivato – deve potersi avvalere delle norme poste a garanzia della terzietà del giudice. (Precedente: S. 559/1990 - mass. 16750).

    Art. 37 c.p.p. · Art. 409 c.p.p. · Art. 38 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 283/2000

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Sussistono, infatti, i presupposti che questa Corte ha indicato in sue precedenti decisioni per un eventuale intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialità - neutralità del giudice. In particolare, l'accoglimento della questione è imposto dai parametri costituzionali (spec. artt. 3 e 24 della Costituzione, invocati dagli attuali rimettenti) cui la giurisprudenza di questa Corte si è richiamata nell'affermare l'operatività del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice (principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Precedenti: - sent. n. 371/1996, nn. 306, 307, 308, 331 e 351 del 1997, n. 241/1999, 113/2000 e ord. n. 178/1999 nelle quali sono state ricostruite le sfere di applicazione degli istituti della incompatibilità e dell'astensione - ricusazione ed e'stata individuata la funzione da essi svolta per assicurare un'esaustiva tutela del principio del giusto processo. - sent. nn. 432/1995, 155 e 131/1996, 311 e 346/1997, 290/1998, 241/1999, 113/2000 ove è stato affermata l'operatività del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice. - sent. nn. 131 e 155/1996, n. 364/1997 e ord. nn. 206 e 203/1998; 29, 135, 152, 153 e 444/1999 ove è stato affermato il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione delle attività del giudice che ne pregiudicano l'imparzialità, non è sufficiente che il giudice stesso abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio.

    Art. 37 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/1997

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 101 Cost., l'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, in quanto - posto che istituti e regole processuali sono da censurare, alla luce del principio dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto - non vi è equilibrio soddisfacente fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice nel divieto, per il giudice ricusato in base a motivi identici a quelli già precedentemente respinti, di pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (sent. nn. 353 del 1996, 460 del 1995, 114 del 1994, 289 del 1992, 178 del 1991; ord. n. 5 del 1997). red.: S. Di Palma

    Art. 37 c.p.p. · Art. 124 c.p.p. · Art. 161 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari