Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 (comma 2 o

2-bis) del codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse

il 27 marzo e il 18 aprile 2000 dal giudice dell'udienza preliminare

presso il tribunale militare di Verona e il 6 giugno 2000 dal giudice

dell'udienza preliminare presso il tribunale di Ascoli Piceno

rispettivamente iscritte ai nn. 345, 346 e 513 del registro ordinanze

2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e

40 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 27 marzo 2000 (r.o. n. 345/2000)

il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di

Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della

Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 34 del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che abbia

disposto il rinvio a giudizio a esercitare nuovamente - a seguito di

annullamento del precedente decreto che dispone il giudizio - la

funzione di trattazione dell'udienza preliminare, nei confronti dello

stesso imputato e per il medesimo reato;

che nel giudizio principale è stata dichiarata in sede

dibattimentale la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso

a conclusione di una prima udienza preliminare e che, a seguito di

ciò, della trattazione della nuova udienza preliminare è stato

investito lo stesso giudice-persona fisica che ha disposto il rinvio

a giudizio dell'imputato;

che il rimettente solleva questione di costituzionalità

dell'art. 34 cod. proc. pen. (comma 2) in quanto non esclude che sia

affidata allo stesso giudice-persona fisica che ha disposto una prima

volta il giudizio, con un decreto successivamente annullato, la

funzione di trattazione della ulteriore udienza preliminare, nei

confronti dello stesso imputato e per lo stesso reato, assumendo che

questa possibilità si pone in contrasto con i principi

costituzionali compendiati nella garanzia del giusto processo;

che, a tale riguardo, il rimettente esclude che una eventuale

soluzione del problema possa essere ricercata nell'ambito degli

istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod.

proc. pen.), i quali, secondo l'interpretazione della Corte

costituzionale, attengono alla tutela dell'imparzialità del giudice

nei casi in cui il pregiudizio consegua all'esercizio di talune

funzioni in un diverso processo, mentre quando il rischio di

pregiudizio derivi da attività compiute nello stesso processo si

verte nell'ambito di applicazione della disciplina denunciata, che

però non ricomprende l'ipotesi anzidetta;

che il giudice a quo pur consapevole del fatto che la Corte

costituzionale - sulla premessa numerose volte affermata della

mancanza dei caratteri del "giudizio" di merito nella sede

dell'udienza preliminare anche dopo le modifiche recate dalla legge

8 aprile 1993, n. 105 - ha dichiarato la manifesta infondatezza di

una questione analoga (ordinanza n. 367 del 1997), ritiene che sia

possibile pervenire ora a diversa soluzione sulla base di ulteriori e

più recenti modifiche legislative;

che, in particolare, il rimettente fa richiamo al nuovo comma

2-bis dell'art. 34 cod. proc. pen., inserito dall'art. 171 del

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in quanto detta norma,

nello stabilire l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza

preliminare per il giudice che nel medesimo procedimento abbia svolto

funzioni di giudice per le indagini preliminari, dimostrerebbe

l'abbandono, da parte del legislatore, dello stretto collegamento tra

disciplina dell'incompatibilità e "giudizio", inteso come

valutazione di merito sul contenuto dell'accusa, ponendo, invece,

secondo un diverso e più limitato criterio, la sola condizione

dell'aver effettuato una (pregressa) valutazione contenutistica

dell'accusa e delle prove, ciò che sarebbe confermato dal successivo

comma 2-ter del medesimo art. 34, recante specifiche ipotesi escluse

dall'incompatibilità appunto perché prive di qualsiasi connotato in

tal senso;

che l'omissione legislativa appare al giudice a quo in

contrasto con il canone di ragionevolezza (art. 3 della

Costituzione), giacché il giudice che abbia disposto una prima volta

il rinvio a giudizio con proprio decreto successivamente annullato ha

compiuto una valutazione di contenuto dell'accusa di certo più

penetrante di quella riscontrabile in qualsiasi altra attività che

sia svolta nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini

preliminari, nonché con il principio di uguaglianza (ancora

l'art. 3) sotto il profilo della parità di trattamento, nel

raffronto con le ipotesi, assimilabili, che viceversa determinano

l'incompatibilità;

che vi sarebbe inoltre lesione del diritto di difesa

dell'imputato (art. 24 della Costituzione), compromesso dalla

pregressa valutazione di contenuto dell'accusa, espressa dallo stesso

giudice;

che sarebbe infine violata la garanzia costituzionale del

giusto processo (art. 111 della Costituzione), nel suo aspetto di

terzietà del giudice, perché la nuova valutazione sul contenuto

dell'accusa ai fini del rinvio a giudizio potrebbe essere

condizionata dalla "forza della prevenzione", tendendo il giudice a

mantenere ferma la medesima valutazione espressa in precedenza;

che con altra ordinanza in data 18 aprile 2000 (r.o.

n. 346/2000) il medesimo giudice dell'udienza preliminare presso il

tribunale militare di Verona ha sollevato questione identica e

riferita agli stessi parametri costituzionali;

che con ordinanza del 6 giugno 2000 (r.o. n. 513/2000) il

giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Ascoli Piceno

ha sollevato analoga questione, in riferimento agli artt. 3 e 111,

secondo comma, della Costituzione;

che anche in questo giudizio di merito un primo decreto di

rinvio a giudizio è stato annullato per ragioni processuali, e

l'udienza preliminare è stata nuovamente affidata al medesimo

giudice-persona fisica;

che tale ipotesi, si osserva nell'ordinanza di rimessione,

non rientra né nel comma 2 né nel comma 2-bis dell'art. 34 cod.

proc. pen., e che pertanto la disciplina risulta, ad avviso del

rimettente (che denuncia specificamente l'art. 34, comma 2-bis),

lacunosa e in contrasto con gli anzidetti parametri costituzionali:

con l'art. 111, in quanto il principio di terzietà del giudice non

si risolve nell'equidistanza rispetto alle parti, ma impone anche di

evitare possibili situazioni di pregiudizio, sia esso reale o anche

solo apparente, per il condizionamento derivante da precedenti

attività; e con l'art. 3, perché ne risultano differenziate

situazioni processuali invece assimilabili, alla stregua della ratio

dell'impugnato comma 2-bis che il rimettente individua nella esigenza

di preservare il giudice dell'udienza preliminare dalla conoscenza di

atti del procedimento, conoscenza certo maggiore nell'ipotesi in

discorso rispetto a quella conseguente alle spesso episodiche

attività svolte dal giudice per le indagini preliminari;

che in tutti e tre i giudizi così promossi è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, con identiche

argomentazioni nei relativi atti di intervento, per l'infondatezza

delle questioni sollevate.

Considerato che le due ordinanze del giudice dell'udienza

preliminare del tribunale militare di Verona e l'ordinanza del

giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Ascoli Piceno

sollevano un'analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 cod. proc. pen. per motivi sostanzialmente identici e

che quindi i relativi giudizi possono essere riuniti per essere

decisi congiuntamente;

che le tre ordinanze sopra menzionate sottopongono a questa

Corte il dubbio circa la compatibilità dell'art. 34 cod. proc.

pen. con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui

non prevede che il giudice per l'udienza preliminare, il quale abbia

disposto il rinvio a giudizio con decreto successivamente annullato,

non possa esercitare nuovamente la funzione di trattazione

dell'udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato, per il

medesimo reato;

che questa Corte ha in passato affermato numerose volte che,

nell'udienza preliminare, il giudice è chiamato a svolgere una

delibazione di carattere processuale circa l'idoneità della domanda

del pubblico ministero a determinare l'apertura della fase del

giudizio e non a esprimere valutazioni sul merito del giudizio stesso

e che, su questa base, la questione di costituzionalità dell'art. 34

cod. proc. pen., nella parte anche in questa circostanza impugnata,

è già stata dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 207

del 1998 e 367 del 1997);

che, quanto alla censura mossa alla disposizione denunciata

sotto il profilo della violazione del principio del "giusto

processo", i termini costituzionali della questione ora proposta non

sono modificati, rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto:

a) la nuova formulazione dell'art. 111, secondo comma,

della Costituzione, imponendo che il processo si svolga "davanti a un

giudice terzo e imparziale", non innova sostanzialmente rispetto ai

principi già desumibili dagli a suo tempo invocati artt. 24 e 3

della Costituzione, quali interpretati dalla giurisprudenza di questa

Corte e in quanto;

b) in ogni caso, le innovazioni nel frattempo apportate

alla disciplina dell'udienza preliminare con la legge 16 dicembre

1999, n. 479 innovazioni dalle quali si trae spunto per argomentare

l'introduzione di valutazioni sul merito dell'accusa da parte del

giudice dell'udienza preliminare idonee a pregiudicare la terzietà e

l'imparzialità del medesimo giudice, una volta chiamato a

pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di rinvio a giudizio non

erano ancora operanti nel momento in cui i giudici per l'udienza

preliminare, nei tre procedimenti in questione, si erano pronunciati

disponendo il giudizio con i decreti poi annullati - le udienze

preliminari in questione, nei tre procedimenti penali, essendosi

svolte rispettivamente il 5 ottobre 1998, il 27 ottobre 1999 e il

27 marzo 1998, prima quindi dell'entrata in vigore della citata legge

n. 479 del 1999, dalla quale la disciplina dell'udienza preliminare

è stata modificata;

che, circa la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto

il profilo della pretesa irrazionalità del sistema legislativo che

non prevede l'incompatibilità a tenere la (ulteriore) udienza

preliminare per il giudice dell'udienza preliminare che abbia

pronunciato il decreto che dispone il giudizio successivamente

annullato, mentre prevede l'incompatibilità a tenere l'udienza

preliminare per il giudice che, nel medesimo procedimento, abbia

svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari

(incompatibilità prevista dall'art. 34, comma 2-bis cod. proc.

pen. a seguito dell'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51), anche indipendentemente dal rilievo

dell'inapplicabilità di detta disposizione in due dei tre

procedimenti dai quali ha origine la presente questione, è

sufficiente rilevare che la suddetta modifica legislativa indicata

come tertium comparationis introduce una nuova causa di

incompatibilità operante tra funzioni diverse svolte nell'ambito del

procedimento, mentre la nuova causa di incompatibilità alla quale i

giudici rimettenti tendono tramite la pronuncia di

incostituzionalità della norma denunciata opererebbe in relazione a

una medesima funzione e ciò di per sé basta a escludere l'esistenza

di quella contraddizione del legislatore che alimenta la prospettata

denuncia di irrazionalità delle scelte legislative;

che, per questo, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 (o comma 2-bis) del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del

tribunale militare di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare

del tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:2001:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari