Art. 223 c.p.p. — Astensione e ricusazione del perito

Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. Il perito puo' essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo. La dichiarazione di astensione o di ricusazione puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 50/1972

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1972

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 223 e 225 del codice di procedura penale, nella parte in cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruzione formale. Così deciso in Rom…

    Art. 223 c.p.p. · Art. 225 c.p.p.

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  • Sentenza n. 148/1969

    Ha colpito questo articolo
    3 dicembre 1969

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, e dell'art. 223, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui si esclude che agli accertamenti ed alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale; ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara…

    Art. 223 c.p.p. · Art. 222 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 163/1974

    Questione inammissibile
    6 giugno 1974

    dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso i…

    Art. 223 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 315 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art223 · fonte del testo

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