Corte costituzionale

Ordinanza n. 441/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

27 settembre 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

di Lecce nel procedimento penale a carico di R. C. e altri, iscritta

al n. 245 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Lecce ha sollevato, con ordinanza del 27 settembre 2000, in

riferimento agli artt. 24, 25 e 111, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato nei

confronti di taluni imputati che abbiano chiesto di essere processati

con tale rito il giudice che in precedenza abbia emesso, previa

separazione del procedimento originariamente unitario, il decreto che

dispone il giudizio nei confronti di altri imputati del medesimo

fatto-reato;

che il rimettente muove dalle recenti modifiche legislative

alla disciplina dell'udienza preliminare, introdotte con la legge

16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), che avrebbero radicalmente

trasformato la configurazione di detta udienza "richiedendo ormai al

giudice anche un'attività di giudizio, sia pure in negativo, prima

di emettere il decreto che dispone il giudizio", con la conseguenza

che tale momento del procedimento "non può più essere ritenuto mero

atto di impulso processuale, ma il compendio di un'intensa e puntuale

attività di giudizio";

che, ad avviso del rimettente, l'emissione del decreto che

dispone il giudizio nei confronti dei coimputati del medesimo

fatto-reato - nella specie, del delitto di associazione per

delinquere -, è stata necessariamente preceduta da una implicita

valutazione della posizione degli imputati che lo stesso giudice ora

si trova a giudicare con il rito alternativo;

che il giudice a quo dubita quindi della legittimità

costituzionale della norma impugnata, traducendosi l'ipotesi in esame

in un vulnus dei principi di imparzialità e terzietà del giudice

(art. 111, secondo comma, della Costituzione), nonché in una lesione

tanto del diritto di difesa spettante alle parti (art. 24 della

Costituzione) quanto del principio del giudice naturale precostituito

per legge (art. 25 della Costituzione);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte una

pronuncia che estenda l'istituto dell'incompatibilità del giudice

all'ipotesi in cui questi, chiamato a giudicare alcuni imputati con

il rito abbreviato, nell'ambito di un precedente procedimento penale

abbia già emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di

altri coimputati del medesimo fatto-reato;

che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare,

se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice

deriva da attività da questi compiute al di fuori del giudizio in

cui è chiamato a decidere - siano esse attività non giudiziarie o

attività giudiziarie svolte in altro giudizio -, si verte

nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della

ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), anch'essi preordinati

alla salvaguardia delle esigenze di imparzialità della funzione

giudicante, ma secondo una logica a posteriori e in concreto

(sentenze n. 283 e n. 113 del 2000, n. 351, n. 308, n. 307 e n. 306

del 1997; ordinanze n. 431, n. 277, n. 178 e n. 133 del 1999);

che, in particolare, pur non potendo escludersi che, per il

peculiare atteggiarsi delle singole fattispecie, l'attività che il

giudice abbia compiuto in un precedente procedimento possa

determinare un pregiudizio alla sua imparzialità nel successivo

procedimento a carico di altro o di altri concorrenti, in simili casi

- al di là delle ipotesi particolari che hanno dato luogo alle

sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999 - soccorre sia l'art. 36,

comma 1, lettera h), cod. proc. pen., nell'interpretazione non

restrittiva alla quale vincola il principio del giusto processo

(sentenza n. 113 del 2000), sia l'art. 37 cod. proc. pen., come

risultante dalla sentenza n. 283 del 2000 di questa Corte,

attribuendosi in tal modo ai più duttili strumenti dell'astensione e

della ricusazione il compito di realizzare il principio del giusto

processo attraverso valutazioni caso per caso e senza oneri

preventivi di organizzazione delle attività processuali;

che, secondo i precedenti appena citati, lo strumento di

tutela contro l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice -

pregiudizio da accertarsi in concreto -, derivante da una sua

precedente attività compiuta in un separato procedimento nei

confronti di coimputati del medesimo fatto-reato, non può essere

ravvisato in ulteriori pronunce sull'art. 34, comma 2, cod. proc.

pen., ma deve essere ricercato nell'ambito degli istituti

dell'astensione e della ricusazione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25 e 111,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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