Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/2000

Altra decisione · depositata il 26/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale promosso, in un procedimento di ricusazione, con

ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dalla Corte di appello di Palermo,

iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 - prima serie speciale -

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000, il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 luglio 1999, la Corte di

appello di Palermo, chiamata a decidere sulla dichiarazione di

ricusazione presentata dalla parte civile nei confronti del

Presidente del Tribunale di Marsala, nell'ambito di un procedimento

penale per i reati di cui agli artt. 110, 113 e 449, secondo comma,

cod. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 101 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede quale causa di incompatibilità del giudice

l'ipotesi in cui "l'illecito da valutare penalmente sia stato oggetto

di un precedente giudizio in sede civile da parte del medesimo

magistrato";

che la Corte rimettente premette che il giudice ricusato

aveva fatto parte di altro collegio dello stesso Tribunale di Marsala

che aveva definito con sentenza il giudizio civile promosso da una

società di armamento, a responsabilità limitata, di cui era

amministratore unico uno degli attuali imputati, esprimendo in quella

sede in modo inequivoco il suo convincimento sui fatti divenuti poi

oggetto del procedimento penale e affermando, in particolare, che "le

violazioni commesse dall'armatore al massimo comportano una

contravvenzione depenalizzata";

che nel merito la rimettente osserva che la dichiarazione di

ricusazione non può essere accolta in quanto "la dedotta situazione

di incompatibilità, che ove sussistente si risolverebbe in una causa

di ricusazione", non è disciplinata da alcuna previsione di legge:

"non dall'art. 34 c.p.p. né dall'art. 36 lett. c) dello stesso

codice di rito che si riferisce a manifestazioni di giudizio espresse

fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie";

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

di tale mancata previsione in quanto, potendo uno stesso fatto essere

oggetto di separati giudizi ai fini della responsabilità civile e

penale, il giudice che si sia pronunciato in sede civile su tale

fatto, e sia poi chiamato a valutarlo nuovamente in sede penale, si

trova in una posizione che menoma la sua terzietà;

che nella specie il pregiudizio sarebbe consistito nell'avere

il giudice ricusato sostanzialmente affermato nel procedimento civile

la "innocenza anche" ai fini penali del soggetto che poi era stato

chiamato a giudicare in sede penale;

che secondo la Corte rimettente la mancata previsione di una

causa di incompatibilità riconducibile alla ipotesi in questione è

in contrasto con l'art. 3, della Costituzione, data la "palese

violazione del principio di parità di trattamento di situazione

analoghe"; con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, stante

la violazione del diritto di difesa "pregiudicato da convinzioni

precostituite in ordine alla stessa materia del decidere"; e con

l'art. 101 della Costituzione, "posto a presidio dell'imparzialità

della funzione giudicante";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di

intervento spiegato nel giudizio di costituzionalità promosso con

l'ordinanza iscritta al n. 396 del r.o. del 1999 (poi deciso con

sentenza n. 283 del 2000).

Considerato che la Corte di appello di Palermo dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede quale causa di

incompatibilità del giudice l'ipotesi in cui "l'illecito da valutare

penalmente sia stato oggetto di un precedente giudizio in sede civile

da parte del medesimo magistrato";

che con l'ordinanza n. 431 del 1999, successiva all'ordinanza

di rimessione, questa Corte ha dichiarato la manifesta

inammissibilità di analoga questione di costituzionalità, rilevando

che nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal codice

di rito a garanzia dell'imparzialità del giudice l'art. 34 del cod.

proc. pen. fa riferimento alle situazioni in cui i termini della

relazione di incompatibilità intercorrono all'interno del medesimo

procedimento, o comunque nell'ambito di una vicenda processuale

sostanzialmente unitaria riguardante la medesima regiudicanda, mentre

i casi in cui la funzione pregiudicante è espressa in un diverso

procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e

della ricusazione;

che già in precedenza, con le sentenze nn. 306, 307 e 308

del 1997, questa Corte aveva rilevato che le situazioni pregiudicanti

descritte dall'art. 34 c.p.p. sono tipicamente e preventivamente

individuate dal legislatore in base alla presunzione che esse

determinino l'incompatibilità ad esercitare ulteriori funzioni

giurisdizionali nel medesimo procedimento, mentre il pregiudizio

determinato da valutazioni sul merito della responsabilità penale

espresse in un diverso procedimento deve essere accertato in

concreto, caso per caso, facendo ricorso alla disciplina degli

istituti dell'astensione e della ricusazione, eventualmente integrata

da un intervento della Corte stessa;

che con la sentenza n. 283 del 2000 è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen. "nella

parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il

giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un

imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una

valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo

soggetto";

che, a seguito della mutata sfera di applicazione

dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., occorre restituire gli atti

all'autorità giudiziaria rimettente perché valuti se la questione

sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di

Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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