Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992

dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Collini

Azelio ed altra, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Forlì dubita che l'art. 41 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non consente al giudice ricusato di pronunciare la

manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione ove essa

sia identica ad altre già dichiarate inammissibili dall'organo

competente a provvedere su di esse, contrasti:

con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di

trattamento che si determinerebbe tra chi, reiterando le istanze, si

sottragga di fatto al processo e chi vi si sottoponga per scelta di

correttezza o per impossibilità di pagare le sanzioni di cui

all'art. 44 cod. proc. pen.;

con gli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione, perché il

reiterato impedimento alla prosecuzione del processo comporterebbe la

sua sottrazione al giudice naturale, il blocco dell'attività

giurisdizionale e che il reato contestato non venga perseguito, fino

a poter giungere alla sua prescrizione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che nel sollevare la questione il giudice rimettente

muove dall'erroneo presupposto per cui la presentazione della

dichiarazione di ricusazione comporterebbe l'automatica sospensione

dell'attività processuale;

che in realtà ai sensi del secondo comma dell'impugnato art.

41, tale sospensione è preclusa nei casi - che il rimettente assume

ricorrano nel giudizio a quo - di inammissibilità della

dichiarazione di ricusazione, ed, è - al di fuori di questi -

rimessa alla valutazione del giudice competente a decidere sul merito

della ricusazione, il quale può disporre la sospensione temporanea

di ogni attività processuale ovvero la limitazione di questa al

compimento dei soli atti urgenti;

che al giudice ricusato è solo preclusa la pronuncia di

sentenza fino a che la ricusazione non sia dichiarata inammissibile o

rigettata (art. 37, secondo comma, cod. proc. pen.);

che, di conseguenza, la problematica prospettata trova già

soluzione nella disciplina positiva, sicché la questione si appalesa

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 41 del codice di procedura penale sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 112 della Costituzione, dal

Pretore di Forlì con ordinanza del 15 luglio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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