Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28

febbraio 1997 dalla Corte d'assise di Napoli nel procedimento penale

a carico di Giovanni Aprea ed altri, iscritta al n. 328 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte d'assise di Napoli ha sollevato, con

ordinanza del 28 febbraio 1997, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio penale nei confronti di

un imputato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis

cod. pen.) il giudice che in precedenza, nell'ambito di un

procedimento di prevenzione promosso ai sensi dell'art. 1 della

legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), abbia

pronunciato o concorso a pronunciare il decreto di applicazione della

misura di prevenzione, con il quale "sia stata comunque affermata, in

termini di certezza, l'esistenza della medesima associazione di tipo

mafioso e l'appartenenza ad essa della stessa persona imputata" nel

successivo processo penale;

che, ad avviso della Corte rimettente, nell'anzidetta ipotesi -

che si verifica nella specie - si configura un pregiudizio per

l'imparzialità del giudice penale, in termini analoghi a quelli che

hanno condotto alla dichiarazione di incostituzionalità dello stesso

art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva

che non potesse partecipare al giudizio nei confronti di un imputato

il giudice che avesse pronunciato o concorso a pronunciare una

precedente sentenza, resa nei confronti di altri soggetti ma nella

quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua

responsabilità penale fosse già stata comunque valutata (sentenza

n. 371 del 1996);

che infatti, secondo la Corte d'assise, gli accertamenti -

benché incidenter tantum - circa l'esistenza di un'associazione di

tipo mafioso, e gli apprezzamenti - benché fondati su criteri

indiziari o probabilistici - circa l'appartenenza del soggetto a

detta associazione, quali effettuati dal giudice nell'ambito del

procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione,

porrebbero il giudice chiamato alla successiva partecipazione al

giudizio penale per il reato associativo in condizioni non dissimili

da quelle cui ha riguardo la richiamata sentenza n. 371 del 1996,

tanto più considerando la sostanziale coincidenza del materiale

probatorio utilizzabile nelle due sedi processuali, in tal modo

delineandosi la lesione dei parametri costituzionali invocati.

Considerato che il giudice rimettente, facendo richiamo alla

sentenza n. 371 del 1996, chiede a questa Corte una pronuncia che

estenda l'istituto dell'incompatibilità del giudice all'ipotesi in

cui questi si sia pronunciato nell'ambito di un precedente processo

per l'applicazione di una misura di prevenzione;

che, successivamente alla proposizione della presente questione,

questa Corte, richiesta di analoghe estensioni, con numerose pronunce

di inammissibilità ha precisato che le regole concernenti

l'incompatibilità del giudice nel processo penale sono tutte interne

all'articolazione del processo medesimo, giacché sono poste in

rapporto a determinate attività precedentemente svolte nell'ambito

di esso, secondo una logica di garanzia dell'imparzialità del

giudice che opera in via preventiva e in astratto (sentenze nn. 351,

308, 307 e 306 del 1997);

che nelle anzidette decisioni questa Corte ha individuato il

limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo

- sotto il profilo dell'esigenza di imparzialità del giudice - è

destinato a operare per il tramite dell'istituto

dell'incompatibilità: limite rappresentato, appunto, dallo

svolgimento di attività valutative e decisorie nell'ambito dello

stesso procedimento penale;

che, nelle stesse pronunce, questa Corte ha ulteriormente

chiarito che, se il pregiudizio che si assume lesivo

dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questi compiute

al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere - siano esse

attività non giudiziarie o attività giudiziarie svolte in altro

giudizio -, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti

dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.),

anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze di

imparzialità della funzione giudicante, ma secondo una logica a

posteriori e in concreto;

che, più in particolare, è alla stregua del predetto criterio

di distinzione e delimitazione delle due categorie che questa Corte

ha ricondotto all'ambito di operatività dell'astensione e della

ricusazione ogni motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice,

con riguardo alla relazione tra attività "pregiudicante" nel

processo penale e attività "pregiudicata" nel procedimento di

prevenzione (sentenza n. 306 del 1997 citata);

che alla medesima conclusione si deve ora logicamente pervenire

rispetto alla relazione tra le medesime sedi processuali, quale

sottoposta all'esame della Corte, giacché la regola di giudizio

sopra indicata non muta secondo il rapporto di successione temporale

che in concreto può darsi tra l'uno e l'altro procedimento;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte d'assise di Napoli, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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