Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/01/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 37, comma 2, e 124, commi 1 e 2, del codice di procedura

penale, anche in relazione agli articoli da 157 a 161 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1995 dal pretore

di Rossano nel procedimento penale a carico di Libero Pasquale,

iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Imputato del reato di usura di cui all'art. 644 del codice

penale, Libero Pasquale proponeva nel corso del procedimento a suo

carico, con atti del 2 e 6 febbraio 1995, due dichiarazioni di

ricusazione che, riunite, venivano rigettate, con ordinanza del 18

febbraio, dal tribunale di Rossano. Il successivo ricorso per

Cassazione era dichiarato inammissibile dalla Suprema corte.

Ripresa l'istruttoria dibattimentale, l'imputato presentava altre

due dichiarazioni di ricusazione, una innanzi al Pretore, il 13

ottobre, e l'altra, il giorno successivo, davanti al tribunale, che

però respingeva soltanto la prima. Sollecitato da una "missiva" del

pretore a pronunciarsi ulteriormente, il tribunale concludeva non

doversi procedere su tale richiesta. Ma il Pretore, ritenendo ancora

pendente la dichiarazione di ricusazione del 14 ottobre, sollevava

d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

37, comma 2, e 124, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevedono che, in caso di reiterazione della

dichiarazione di ricusazione, il giudice possa emettere la sentenza,

ovvero nella parte in cui è preclusa la sospensione dei termini di

prescrizione dei reati per i quali si procede.

2. - Osserva il rimettente che ciascuna delle quattro dichiarazioni

di ricusazione avrebbe una propria autonomia e obbligherebbe a un

esame separato, sebbene - al di là della forma e delle

argomentazioni svolte - si presentino sostanzialmente identiche e,

quindi, prive del benché minimo fumus di fondatezza. Pure in questo

caso l'istituto della ricusazione sarebbe utilizzato strumentalmente

dall'imputato per sottrarsi alla conclusione del processo attraverso

la maturazione del termine di prescrizione del reato contestato,

nella specie imminente. Di qui, la questione di costituzionalità

del combinato disposto degli artt. 37, comma 2, e 124, commi 1 e 2,

del codice di procedura penale, anche in relazione agli articoli da

157 a 161 del codice penale.

Complesso di disposizioni, questo, che sarebbe in contrasto con il

generale canone di coerenza dell'ordinamento giuridico, quale si

desume dall'art. 3 della Costituzione. Applicabile anche agli

istituti processuali, tale principio sarebbe vulnerato ogni volta che

di esso si faccia uso distorto, con conseguente paralisi della

funzione processuale e, quindi, in violazione dell'art. 101, primo

comma, e degli artt. 112 e 24 della Costituzione, sia per

l'impossibilità che l'azione penale venga esercitata sino in fondo,

sia perché si priverebbero le parti civili della efficace tutela dei

propri diritti nella sede del processo penale. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 37, comma 2, e 124,

commi 1 e 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli

articoli da 157 a 161 del codice penale; e ciò perché - non

prevedendo che, nel caso di reiterazione della dichiarazione di

ricusazione, il giudice possa pronunciare la sentenza, ovvero che,

nello stesso periodo, restino sospesi i termini di prescrizione dei

reati per i quali si procede - esso contrasterebbe con:

l'art. 3, segnatamente con il generale canone di coerenza

dell'ordinamento giuridico, cui devono uniformarsi pure gli istituti

processuali, altrimenti violato quando se ne faccia uso distorto con

la conseguente paralisi del processo;

l'art. 101, che non tollera disposizioni lesive della funzione

giurisdizionale;

gli artt. 112 e 24 della Costituzione, sia per l'impossibilità

che l'azione penale dispieghi in concreto i suoi effetti, sia perché

si priverebbero le parti civili dell'efficace tutela dei propri

diritti nella sede del processo penale.

2. - La questione è fondata, alla luce degli artt. 3 e 101 della

Costituzione.

Come si è già rilevato (sentenza n. 353 del 1996) a proposito

della rimessione - che pure è istituto del tutto distinto, per

presupposti e meccanismi procedimentali - non vi è equilibrio

soddisfacente fra i principi di economia processuale e di terzietà

del giudice nella ponderazione codicistica che, sulla scia della

previsione dell'art. 69, secondo comma, del codice di procedura

penale del 1930, ha affermato il divieto, per il giudice ricusato, di

pronunciare o "concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia

intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la

ricusazione" (art. 37, comma 2, del vigente codice di procedura

penale).

Analogamente, in questa ipotesi, il possibile abuso - ad avviso del

pretore rimettente ben documentato nel caso in esame - è idoneo a

determinare la paralisi della funzione processuale, con la

conseguente compromissione del bene costituzionale dell'efficienza

del processo, che è aspetto del principio di indefettibilità della

giurisdizione, ricollegabile a vari precetti costituzionali, fra i

quali l'art. 101 della Costituzione invocato dal giudice a quo

(oltre alla sentenza n. 353 del 1996 e l'ordinanza n. 5 del 1997, v.

le sentenze nn. 460 del 1995, 114 del 1994, 289 del 1992, 178 del

1991). E qui va riconosciuta, certo, la discrezionalità del

legislatore per quanto attiene alla individuazione delle scansioni

processuali, tuttavia nel rispetto del principio di ragionevolezza

perché non venga compromessa, di fatto, la nozione stessa del

processo. Sì che sono da censurare, pure alla luce del principio di

razionalità normativa, istituti o regole quando si prestino a un uso

distorto, recando così lesione dell'efficiente svolgimento della

funzione giurisdizionale.

Per rimuovere il rischio che il processo resti paralizzato

dall'abuso della richiesta di ricusazione, occorre dunque dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui - qualora sia riproposta

dichiarazione fondata sui medesimi elementi - fa divieto al giudice

di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non

sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la

ricusazione.

Restano assorbite le altre censure di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia

riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi

motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a

pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza

che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1997:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari