Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29

gennaio 1997 dalla Corte d'assise di Torino nel procedimento penale a

carico di Alberga Nicola ed altri, iscritta al n. 69 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un dibattimento a carico di numerosi imputati in

stato di custodia cautelare per reati rientranti nella previsione

dell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,

dibattimento contrassegnato da plurime sospensioni dei termini di

custodia cautelare, il Pubblico ministero, all'udienza del 17 gennaio

1997, nel richiedere una nuova sospensione dei detti termini,

formulava apposita riserva nei confronti di tre imputati, per

l'"insussistenza - secondo la propria valutazione - delle esigenze

cautelari", avendo tali imputati offerto una collaborazione in grado

di escludere le esigenze di cui all'art. 274, lettera c), del codice

di procedura penale.

Nella stessa udienza la difesa dei medesimi imputati chiedeva la

revoca della misura cautelare, provvedimento che veniva denegato

dalla Corte d'assise sul presupposto della permanente esigenza della

pericolosità sociale degli imputati esclusi dalla richiesta di

sospensione.

Con ordinanza del 29 gennaio 1997, la Corte d'assise di Torino ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 304, comma 3, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui esclude poteri di ufficio del

giudice in tema di sospensione dei termini massimi di custodia

cautelare, nella fase dibattimentale".

2. - Premette il giudice a quo che la richiesta del Pubblico

ministero è "eccentrica rispetto ai presupposti di legge

dell'istituto della sospensione": sia perché uno dei presupposti è

costituito dall'attualità dello stato custodiale in conseguenza del

provvedimento di un giudice sia perché, in caso di difformi

valutazioni del pubblico ministero e del giudice in ordine alla

pericolosità, dà per scontato che è il giudizio di una parte

quello che deve prevalere, sia perché la sospensione ha per unico

obiettivo la permanenza in vinculis di imputati di gravi reati,

giudicati pericolosi, in pendenza di dibattimenti particolarmente

complessi.

Con la conseguenza - sempre ad avviso del giudice a quo - che

davvero incomprensibile si rivela la necessità che il procedimento

diretto alla sospensione debba essere attivato dal pubblico

ministero, non potendo il giudice, di ufficio, accertare i

presupposti richiesti dall'art. 304 del codice di procedura penale,

presupposti tutti, peraltro, di agevole verifica.

Una situazione, dunque, profondamente diversa tanto dall'esercizio

del potere cautelare quanto dall'istituto della proroga dei termini,

entrambi iscrivibili alla fase delle indagini preliminari, fase nella

quale il giudice esercita esclusivamente poteri di controllo

sull'attività del pubblico ministero.

Un potere, quello attribuito ad una parte, che dà luogo a

trattamenti processuali differenziati, nonostante l'identità delle

situazioni poste a confronto; inserendosi erroneamente fra i

presupposti condizionanti la sospensione "il comportamento

processuale collaborativo" dell'imputato che può incidere soltanto

sulle condizioni per la revoca della misura, condizioni che solo il

giudice è tenuto a valutare.

In più l'inoperatività della sospensione per taluni degli

imputati, in forza della richiesta del Pubblico ministero,

comportando l'imminente decorrenza dei termini di custodia, verrebbe

ad incidere, compromettendone l'osservanza, anche sul precetto di cui

all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per

irrilevanza, data l'erroneità del presupposto interpretativo da cui

muove il giudice a quo: quello cioè che il provvedimento di

sospensione dei termini di custodia cautelare possa dar luogo a

posizioni individuali differenziate. Tale assunto è smentito dalla

costante interpretazione giurisprudenziale, potendo una simile

differenziazione operare soltanto nei confronti di imputati ai quali

i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si

proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

Nella specie, quindi, trattandosi, fra l'altro, di provvedimento di

sospensione, preceduto da altri provvedimenti dello stesso tipo, la

mancata richiesta nei confronti di taluni degli imputati non sarà di

ostacolo all'operatività della sospensione anche nei confronti di

quelli per i quali la sospensione non è stata richiesta "senza

necessità di instaurare un ulteriore sub-procedimento attivato da

una nuova richiesta del p.m." e quali che possano essere le

determinazioni del giudice a quo in ordine alla esistenza delle

esigenze cautelari nei confronti di ciascun imputato. Considerato in diritto

1. - La Corte d'assise di Torino dubita, in riferimento agli artt.

3 e 101 della Costituzione, della legittimità dell'art. 304, comma

3, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude poteri

d'ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini massimi di

custodia cautelare nella fase dibattimentale".

Più in particolare, il giudice a quo nel corso del dibattimento a

carico di numerose persone, in vinculis per reati compresi nella

previsione dell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di

procedura penale, e riguardo alle quali aveva, su richiesta del

Pubblico ministero, con reiterati provvedimenti, disposto la

sospensione dei termini di custodia per la "particolare complessità

del dibattimento", di fronte ad una ulteriore richiesta di

sospensione del Pubblico ministero che eccettuava dall'effetto

sospensivo tre degli imputati per l'assenza nei loro confronti delle

esigenze cautelari, ritenendosi vincolato a tale richiesta, ha

sollevato la questione di legittimità sopra indicata.

Da ciò si evince che, pur sembrando l'ordinanza di rimessione

investire l'art. 304, comma 3, nel suo integrale contenuto precettivo

avente ad oggetto i poteri del giudice in presenza della richiesta di

sospensione dei termini da parte del pubblico ministero, l'effettivo

petitum perseguito risulta incentrato sulla illegittimità

dell'ineludibile alternativa derivante dalla richiesta parziale, cui

conseguirebbe o la corrispondente sospensione parziale dei termini

ovvero il rigetto della domanda di sospensione.

E pur osservando che, alla stregua della giurisprudenza della Corte

di cassazione, l'istituto della sospensione dei termini, fondandosi

sul dato oggettivo della sospensione del dibattimento, non può che

riferirsi "a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di

vario tipo, insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e

accomunanti" senza che possa farsi luogo, nell'ipotesi prevista dai

commi 2 e 3 dell'art. 304, "al riconoscimento di posizioni

individuali differenziate" - nessun discrimine essendo possibile alla

stregua della normativa denunciata - ritiene però di essere

"impedita a pronunciarsi dall'inattività" del Pubblico ministero.

Nonostante ciò, l'ordinanza di rimessione afferma la rilevanza -

donde una qualche contraddittorietà nei suoi enunciati - della

questione sollevata solo nei confronti degli imputati relativamente

ai quali il Pubblico ministero ha espressamente omesso di formulare

la richiesta di sospensione, perché con riferimento agli altri

imputati il Pubblico ministero "è, invece, ancora in grado di

determinarsi altrimenti, essendo l'istituto della sospensione

applicabile in ogni momento del procedimento".

2. - La questione non è fondata.

Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo

risulta, infatti, erroneo in quanto fondato su una non corretta

lettura del disposto dell'art. 304, commi 2 e 3, del codice di

procedura penale.

3. - Appare opportuno precisare come l'istituto della sospensione

dei termini di custodia cautelare ha la sua genesi nelle diverse

stesure dell'art. 272, settimo comma, dell'abrogato codice di rito,

l'ultima delle quali, quella derivante dall'art. 1 della legge 17

febbraio 1987, n. 29, prevedeva che i termini di durata della

custodia cautelare rimangono sospesi durante il tempo in cui

l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase

del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o

rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la

partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di

assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la

sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze

istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel

provvedimento di sospensione o di rinvio. Come ulteriore ipotesi di

sospensione veniva contemplata, infine, quella operante nella fase

del giudizio, per il tempo in cui il dibattimento deve essere

rinviato o sospeso, a causa della mancata presentazione,

dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di

uno o più difensori.

4. - L'art. 2, numero 61, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.

81, dopo aver prescritto la previsione, per ciascuna fase

processuale, di termini autonomi di custodia cautelare ed aver

dettato le direttive in tema di proroga della custodia cautelare,

introduceva nella sua terza sub-direttiva la "previsione che i

termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante

il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità

dello stesso nonché a differimenti processuali non imposti da

esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o

al suo difensore".

Alla detta direttiva venne data attuazione, per la parte

concernente la sospensione dei termini di durata massima di custodia

cautelare, con l'art. 304 del codice, contemplante, nella sua

versione originaria, due ordini di provvedimenti di sospensione dei

termini. L'uno, quello previsto dal comma 1, quasi estrapolato

dall'art. 272, settimo comma, cod. proc. pen. 1930, dettato

dall'intento di prevenire eventuali comportamenti dilatori diretti ad

ottenere la scarcerazione (lettera a)), o di precludere che

comportamenti anche pienamente legittimi dei difensori potessero

anticipare la scarcerazione dell'imputato (lettera b)).

L'altro, previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo e scaturente

dall'ultima parte della sub-direttiva sopra ricordata, contemplava (e

contempla tuttora, dato che il testo originario non è stato oggetto

di modifiche di sorta) la possibilità di sospensione dei termini di

durata massima della custodia cautelare, nella fase del giudizio,

quando si tratti di reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a)

(una norma oggetto, peraltro, di plurime stesure rispetto al testo

originario, dapprima ad opera dell'art. 6 del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e

successivamente ad opera dell'art. 21 della legge 8 agosto 1995, n.

332), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il

tempo in cui si sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel

giudizio di primo grado o nel giudizio di impugnazione.

Alla diversità delle previsioni rispettivamente contemplate dal

comma 1 e dai commi 2 e 3 dell'art. 304 fa da riscontro una

differenziata disciplina processuale. La sospensione prevista

dall'art. 304, comma 1, consegue pressoché di diritto al verificarsi

degli eventi da esso indicati e senza che venga richiesta alcuna

iniziativa del pubblico ministero. Il relativo provvedimento viene

così ad assumere i connotati dell'atto vincolato in presenza delle

condizioni richieste dalla legge. Per la sospensione prevista

dall'art. 304, comma 2, invece, la quale deriva da situazioni

oggettive che devono essere verificate da parte del giudice

(particolare complessità del dibattimento), così da atteggiare il

detto provvedimento come ascrivibile alla categoria di quelli a

discrezionalità vincolata, la legge richiede l'apposita richiesta

del pubblico ministero (comma 3 dell'articolo).

Rimasta, come si è visto, pressoché immutata la disciplina della

sospensione su richiesta, una prima integrazione ha attinto il comma

1 dell'art. 304: l'introduzione della lettera b)-bis poi divenuta c),

ad opera dell'art. 4 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60,

convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133, che ha contemplato la

sospensione durante la pendenza dei termini previsti dagli artt. 544,

commi 2 e 3, quelli, cioè necessari per la stesura della motivazione

della sentenza. Le innovazioni di maggiore significato apportate al

testo dell'art. 304 del codice di procedura penale attengono sempre

alle ipotesi che si sono definite di sospensione vincolata. L'art. 15

della legge n. 332 del 1995 ha, infatti, da un lato, esteso il regime

della sospensione dei termini (questa volta, ovviamente, di fase)

all'udienza preliminare, se questa è sospesa o rinviata per taluno

dei casi indicati dal comma 1, lettere a) e b). Ma la più

significativa delle innovazioni è nella previsione che

l'operatività dei casi di sospensione ora ricordati (quelli, cioè,

previsti dall'art. 304, comma 1, lettere a) e b)), resta preclusa nei

confronti dei coimputati "ai quali i casi di sospensione non si

riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa

separazione dei processi".

5. - Così riassunto il quadro normativo ora vigente in forza delle

"novellazioni" conclusesi con la legge n. 332 del 1995, è possibile

pervenire ad una prima essenziale conclusione: e cioè che la

disciplina processuale delle ipotesi previste dal primo (e dal

quarto) comma e di quelle previste dal secondo e dal terzo comma

dell'art. 304 differiscono profondamente. A parte la necessaria

richiesta del pubblico ministero che contrassegna la sospensione da

ultimo ricordata, la ratio a fondamento di essa risulta designata

esclusivamente da due presupposti: la particolare complessità del

dibattimento ed il rientrare i reati contestati nella previsione

dell'art. 407. Ma se, per un verso, può senz'altro dubitarsi della

effettiva coerenza della scelta legislativa di trasferire

l'apprezzamento di simili presupposti in capo al pubblico ministero

al punto da averlo configurato alla stregua di titolare esclusivo del

potere di iniziativa in ordine al provvedimento di sospensione,

considerata, da un lato, la specifica e già segnalata natura

"oggettiva" di quei parametri di valutazione e, dall'altro, la

circostanza che gli stessi ruotano attorno alle esigenze connesse

alla gestione di una fase ormai riservata all'organo del

dibattimento, resta il fatto - assorbente agli effetti del presente

giudizio - che una volta compiuto un simile apprezzamento e, dunque,

esercitato il potere di richiesta, tale potere finisce per assumere

connotazioni ontologicamente "inscindibili" proprio perché ancorato

al processo nella sua globalità e non a singole posizioni cautelari.

Qualsiasi diverso enunciato che pretendesse di circoscrivere la

portata della richiesta del pubblico ministero a parte degli imputati

o a parte delle imputazioni, finirebbe quindi ineluttabilmente per

introdurre - come il caso di specie è emblematico esempio -

parametri e finalità del tutto eterogenei rispetto alla funzione

dell'istituto, con evidente compromissione delle esigenze che il

legislatore ha inteso salvaguardare.

6. - Tutto ciò risulta, del resto, confermato dalla giurisprudenza

della Corte di cassazione, costante nel ritenere che la sospensione

di cui all'art. 304, commi 2 e 3, presuppone la difficoltà del

dibattimento nel suo complesso e fa astrazione dalle posizioni dei

singoli imputati.

Questa linea è stata ulteriormente ribadita con la introduzione

dell'art. 304, comma 5, ad opera dell'art. 15 della legge n. 332 del

1995 che - nel consentire per i casi previsti dal comma 1, lettere a)

e b), del medesimo articolo l'inapplicabilità della sospensione nei

confronti degli imputati ai quali i casi di sospensione non si

riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa

separazione dei processi - ha tracciato un ulteriore decisivo

discrimine tra le due ipotesi di sospensione. Così potendosi

ripetere relativamente alla sospensione disciplinata dai commi 2 e 3

dell'art. 304, per un verso, che la facoltà consentita al giudice

dal comma 2 dell'art. 304 cod. proc. pen., non può comportare, ove

effettivamente esercitata, distinzioni individuali fra imputati nel

processo, sempreché raggiunti da imputazioni fra quelle di cui

all'art. 407, comma 2, lett. a), attenendo alla obiettiva

complessità particolare del dibattimento e cioè ad una situazione

collettiva (o cumulativa) comune a tutti i soggetti partecipi, anche

per le condizioni di connessione di vario tipo insite nell'intreccio

di incolpazioni correlate ed accomunanti, cosicché il richiamo al

dato obiettivo della complessità del dibattimento è ostativo al

riconoscimento di posizioni individuali differenziate; per un altro

verso, che il tema della sospensione prescinde da quello delle

esigenze cautelari il cui venir meno potrà essere fatto valere dagli

imputati soltanto con il chiedere la revoca della misura.

7. - Si deve, dunque, concludere nel senso che la stessa richiesta

di sospensione del pubblico ministero che contenga limitazioni

all'operatività della sospensione stessa, deviando così dal quadro

normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, è da ritenere del

tutto estranea alla disciplina legislativa. Tale illegittimità,

peraltro, mentre non è in grado di viziare (in base al principio

utile per inutile non vitiatur) la domanda nel suo complesso,

consente al giudice di provvedere secondo il modello legislativo, in

tal modo pervenendo, nei sensi previsti dall'art. 304, comma 2, alla

sospensione dei termini di custodia cautelare senza l'apposizione di

condizioni o di limitazioni di sorta.

Così interpretata, la norma denunciata si sottrae agli addebiti di

illegittimità costituzionale formulati dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, dalla Corte

d'assise di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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