Corte costituzionale

Sentenza n. 298/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, primo

comma, lett. a) e b), del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 9 novembre 1993 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Potenza nel procedimento penale a

carico di Varallo Antonio, iscritta al n. 9 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Potenza solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 304, primo comma, lett. a) e b)

del codice di procedura penale "nella parte in cui non consente

l'adozione dell'ordinanza ivi prevista anche quando si procede con

rito abbreviato".

2. - Il remittente premette che la disposizione impugnata prevede,

nei casi di impossibilità di procedere al giudizio per impedimento

dei difensori, la sospensione del termine di custodia cautelare, ma

solo - come può evincersi dalla lettera della norma - con

riferimento all'impossibilità di procedere al "dibattimento", nel

giudizio ordinario, e non anche al giudizio abbreviato, come nel caso

sottoposto al suo esame.

3. - La limitazione suddetta - a suo avviso - si risolve in una

ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni assolutamente

simili, non comprendendosi perché l'imputato debba ottenere un

trattamento differenziato, in materia di termini custodiali, a

seconda che il procedimento sia sfociato nel dibattimento ovvero,

come nel caso di specie, nel giudizio abbreviato, con la conseguenza

che nel secondo caso, astenendosi i difensori dalle udienze, il

termine di cui all'art. 303 del codice di procedura penale non può

essere sospeso.

Né la diversa disciplina potrebbe essere giustificata dalle

caratteristiche del rito abbreviato quale giudizio allo stato degli

atti, che in nessun modo incidono da un lato sull'esercizio del

diritto alla difesa e sui diritti di libertà del cittadino, e

dall'altro sulle esigenze della giurisdizione, come appaiono

bilanciati, gli uni e le altre, nell'art. 304 del codice di procedura

penale; ma, al contrario, da questo punto di vista, il rito

abbreviato non si discosterebbe dal dibattimento, rappresentando

l'uno e l'altro possibili epiloghi decisori del procedimento con pari

esigenze cautelari da un lato, ed identica necessità di tutela dei

diritti di libertà del cittadino, dall'altro.

4. - Quanto infine all'impossibilità di trattazione della causa

per l'astensione da tutte le attività di udienza proclamata dagli

avvocati e procuratori del foro locale, il giudice remittente precisa

che detta situazione processuale è assimilabile, in punto di fatto,

a quella delineata dall'art. 304, primo comma, lett. a) e b), del

codice di procedura penale, riscontrandosi in entrambi i casi

l'impossibilità di procedere al giudizio per impedimento difensivo

ovvero per mancata presentazione dei difensori, e ciò a seconda che

si consideri l'astensione dalle udienze ascrivibile alla fattispecie

di cui alla lettera a) o rispettivamente b), del citato articolo. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Potenza solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 304, primo comma, lett. a) e b),

del codice di procedura penale "nella parte in cui non consente

l'adozione dell'ordinanza ivi prevista anche quando si procede con

rito abbreviato".

2. - La disposizione impugnata prevede, nei casi di impossibilità

di procedere al giudizio per impedimento dei difensori, la

sospensione dei termini di custodia cautelare soltanto - come può

evincersi dalla lettera della norma - con riferimento

all'impossibilità di procedere al "dibattimento" nel giudizio

ordinario, ma non anche al giudizio abbreviato.

Ciò posto, il remittente rileva che detta limitazione si risolve

in una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni

assolutamente simili, non sussistendo motivi perché all'imputato

debba applicarsi un differente trattamento, in materia di termini

custodiali, a seconda che il procedimento sia sfociato nel

dibattimento ovvero nel giudizio abbreviato, con la conseguenza che

nel secondo caso, astenendosi i difensori dalle udienze, i termini di

cui all'art. 303 del codice di procedura penale non possono essere

sospesi.

3. - In sostanza, la questione sollevata mira ad introdurre una

nuova ipotesi di sospensione dei termini di durata massima della

custodia cautelare estendendo anche al giudizio abbreviato la

disciplina prevista dall'art. 304, primo comma, per il giudizio

ordinario.

In questi termini la questione è inammissibile.

Questa Corte ha più volte affermato (v., da ultimo, sent. n. 349

del 1993) che i diritti inviolabili dell'uomo, primo tra tutti quello

alla libertà personale, sono espressione di valori fondamentali; per

tal motivo la loro limitazione (nei soli casi e modi previsti dalla

Costituzione e dalla legge) ha carattere derogatorio ad una regola

generale e presenta natura eccezionale: le norme suscettibili di

incidere su tali diritti, pertanto, non possono essere applicate per

analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo.

Nel caso in esame tali principi portano immediatamente a ravvisare

nel normale decorso dei termini di custodia cautelare la regola

generale e, invece, nella sospensione dei termini stessi, una norma

di carattere eccezionale, giacché consente di prolungare la

limitazione della libertà personale che la custodia cautelare

comporta.

4. - Proprio in relazione a siffatto carattere eccezionale, detta

norma non può essere assunta come utile termine di raffronto ai fini

del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del

principio di eguaglianza. È infatti costante orientamento di questa

Corte che, in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in

tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per

violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che

queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con

tale principio; viceversa, quando si adotti come tertium

comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di

legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino

della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella

particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima (cfr.

ord. n. 666 del 1988, ord. n. 582 del 1988, sent. n. 383 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304, primo comma, lett. a) e b), del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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