Art. 274 c.p.p. — Esigenze cautelari

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Le misure cautelari sono disposte:

  • a)((quando sussistono specifiche ed iderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche di ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;))
  • b)quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
  • c)((quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o da suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni)).

Testo in vigore dal 23 agosto 1995 al 20 agosto 2013

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 323/2000

    Questione infondata
    21 luglio 2000

    L'art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo del codice di procedura penale - nel testo innovato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 332 del 1995 - ai sensi del quale può disporsi una misura cautelare motivata dal pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, solo se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, è norma specifica di maggior favore per i possibili destinatari delle misure cautelari, introdotta 'ex novò, a distanza di tempo, dal momento in cui furono delineate le due parallele discipline del codice e del decreto sul processo minorile ed è perciò da ritenersi applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, anche agli indagati minori, in conformità al criterio del 'favor minoris', che domina anche la materia penale nonché alle direttive internazionali sul diritto penale minorile, ispirate al principio che ammette solo come 'ultima ratiò il ricorso alla custodia in carcere per tali imputati. Non è pertanto fondata, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione. - cfr. le sentenze n. 46/1978, 125/1992 e 109/1997. A.M.M.

    Art. 274 c.p.p. · Art. 23 Processo penale minorile · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 148/1998

    Questione infondata
    23 aprile 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata -nel corso dell'udienza per la convalida dell'arresto di persona imputata del delitto di evasione per essersi allontanata dal luogo ove si trovava agli arresti domiciliari - in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo il quale le misure di custodia cautelare (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, custodia cautelare in luogo di cura) sono disposte - quando sussiste il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede - soltanto se si tratti di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Il fatto che il limite edittale di pena, in base alla interpretazione giurisprudenziale della disposizione impugnata richiamata dal giudice 'a quò, operi anche in sede di convalida dell'arresto, mentre, a sua volta, l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce, in caso di arresto di flagranza, che quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., le misure coercitive possono essere disposte anche al di fuori dei limiti edittali di pena fissati dall'art. 280 cod. proc. pen., non comporta violazione del principio di ragionevolezza. L'applicabilità del limite edittale di pena, in forza della disposizione impugnata, in relazione ad una delle esigenze cautelari previste dal codice, laddove nell'art. 391, comma 5, non si fa riferimento a nessuna di esse, dimostra infatti che l'assetto normativo in questione è conseguenza della scelta del legislatore di mantenere distinta, anche in ossequio al principio del 'favor libertatis', la condizione generale di applicabilità riferita alla misura edittale di pena, e perciò verificabile in astratto, dall'accertamento in concreto circa la sussistenza delle esigenze cautelari, cosicché, dal punto di vista della razionalità del sistema, la deroga prevista dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., all'applicabilità del limite edittale di pena, non comporta che, sul diverso terreno in cui operano le esigenze cautelari, si debba derogare anche alla disciplina di queste. Mentre, riguardo al caso di specie, va pure sottolineato che, per altro verso, l'art. 276 cod. proc. pen. attribuisce comunque al giudice, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il potere di sostituire la misura adottata con altra più grave e quindi di disporre la custodia in carcere. - Riguardo alla reciproca autonomia tra convalida dell'arresto e applicazione delle misure cautelari e alle diverse finalità dei due istituti, cfr. S. n. 4/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 274 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 3 Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa · Art. 381 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1995

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 23 agosto 1995. 4 parole tolte, 123 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) quando sussistono tolto: inderogabili aggiunto: specifiche ed iderogabili esigenze attinenti alle indagini aggiunto: relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto aggiunto: ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della provaaggiunto: , fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche di ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;

c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' tolto: dell'imputato, vi e' aggiunto: della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o da suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o … delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procedeaggiunto: . Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art274 · fonte del testo

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