Corte costituzionale

Sentenza n. 323/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1,

lettera c ultimo periodo, del codice di procedura penale, come

modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 332

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione

dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), e

dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12

(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale

penale e delle norme ad essa collegate), promosso con ordinanza

emessa il 17 marzo 1999 dal Tribunale per i minorenni di Milano,

iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio d'appello avverso il provvedimento

del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la

richiesta di applicazione della custodia cautelare nei confronti di

una minore arrestata in flagranza del delitto di tentato furto

aggravato (punibile, tenendo conto della diminuzione della pena base

prevista per il tentativo e della diminuente prevista per i minori

dall'art. 98 cod. pen., con la reclusione nel massimo inferiore a

quattro anni), il Tribunale per i minorenni di Milano, con ordinanza

emessa il 17 marzo 1999 e pervenuta a questa Corte il 12 luglio 1999,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione, dell'art. 274, comma

1, lettera c) ultimo periodo, del codice di procedura penale come

modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 332 e

dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

"nella parte in cui non prevedono che anche all'imputato minorenne

non sia applicabile la misura cautelare qualora, pur sussistendo il

pericolo della reiterazione di fatti delittuosi dello stesso tipo di

quelli per cui si procede, tale delitto sia punito con pena inferiore

nel massimo a quattro anni".

Il remittente osserva che l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988

contiene una disciplina speciale ed esaustiva dei presupposti per

l'applicazione della custodia cautelare nei confronti dei minori, del

tutto autonoma da quella generale fissata in proposito dal codice di

procedura penale, e con la quale il legislatore avrebbe voluto

regolare con maggior favore la misura restrittiva nei confronti

dell'imputato minorenne. Perciò non sarebbe applicabile a

quest'ultimo l'art. 274 cod. proc. pen., e in particolare l'ultimo

periodo del comma 1, lettera c come sostituito dall'art. 3, comma 2,

della legge n. 332 del 1995, ove si stabilisce che, se il pericolo

riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per

cui si procede, le misure di custodia cautelare possono essere

disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la

pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Secondo il giudice a quo pertanto, nei casi, come quello di

specie, di minore imputato di tentato furto monoaggravato, per i

quali l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 consente l'applicazione

della custodia cautelare (trattandosi del delitto previsto

dall'art. 380, comma 2, lettera e cod. proc. pen. a cui detto

art. 23, comma 1, fa riferimento), pur essendo la pena da infliggere

inferiore nel massimo a quattro anni, si verificherebbe una

disparità di trattamento rispetto all'imputato maggiorenne, per il

quale non sarebbe consentita l'adozione della misura della custodia

cautelare in carcere. Di conseguenza, l'art. 274, comma 1, lettera c

ultimo periodo, del codice di procedura penale e l'art. 23 del d.P.R.

n. 448 del 1988, nella parte in cui non prevedono il divieto di

applicazione della custodia cautelare, nella ipotesi predetta, anche

nei confronti dell'imputato minorenne, sarebbero in contrasto con gli

articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata in parte

inammissibile per irrilevanza, e comunque infondata.

Secondo l'Avvocatura erariale, posto che, come il remittente

stesso riconosce, le norme del codice di procedura penale, con

specifico riferimento all'art. 274, non si applicano ai minorenni,

per i quali la custodia cautelare è disciplinata completamente

dall'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, la questione sollevata nei

riguardi di detto art. 274 sarebbe priva di rilevanza.

La questione avente ad oggetto l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del

1988 sarebbe invece infondata. Non sussisterebbe infatti la

violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la differenza

delle situazioni disciplinate giustificherebbe il diverso trattamento

normativo: la disciplina censurata sarebbe razionale, poiché la

misura cautelare applicata al minore, a differenza di quelle previste

per i maggiorenni dal codice di rito, sarebbe disposta con le cautele

di cui all'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 448 (secondo il quale

"quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida

l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia,

i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione

con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali").

Non sarebbe poi dato di vedere in che cosa consista la denunciata

violazione dell'art. 13 Cost., che si limita a prevedere una riserva

di legge ordinaria per le misure restrittive della libertà

personale; né dell'art. 27 Cost., essendo l'impugnato art. 23 parte

di un sistema nel quale sono particolarmente esaltate le

caratteristiche delle pene volute dal secondo comma del medesimo

art. 27; né, infine, dell'art. 31, rispetto al quale il Tribunale

non indica in alcun modo in che cosa consisterebbe la pretesa

violazione. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe sia l'art. 274, comma 1,

lettera c ultimo periodo, del codice di procedura penale che, nel

testo modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995,

n. 332, consente l'applicazione delle misure di custodia cautelare,

allorché l'esigenza cautelare consista nel pericolo di reiterazione

di reati della stessa specie, solo quando si tratti di delitti per i

quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo

a quattro anni, sia l'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14

gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della

disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), che,

nel prevedere la possibilità di disporre la custodia cautelare del

minorenne per il pericolo di reiterazione di delitti della stessa

specie, non contiene analoga limitazione relativa alla pena per

questi prevista. Le due disposizioni sono censurate "nella parte in

cui non prevedono che anche all'imputato minorenne non sia

applicabile la misura cautelare qualora, pur sussistendo il pericolo

di reiterazione di fatti delittuosi dello stesso tipo di quelli per

cui si procede, tale delitto sia punito con pena inferiore nel

massimo a quattro anni". Secondo il giudice a quo dette disposizioni

sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la

disparità di trattamento fra imputati minorenni e maggiorenni,

nonché con gli articoli 13, 27 e 31 della Costituzione: ma a tal

proposito l'ordinanza non contiene alcuna argomentazione a supporto

delle censure formulate.

2. - La questione non è fondata, in quanto non è condivisibile

il presupposto interpretativo sul quale essa si basa.

Il remittente muove dalla premessa che l'innovazione restrittiva

recata dall'art. 3, comma 2, della legge n. 332 del 1995 alla lettera

c dell'art. 274, comma 1, del codice di procedura penale a seguito

della quale può disporsi una misura cautelare motivata dal pericolo

di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si

procede, solo se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena

della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni non possa

trovare applicazione nei confronti dei minorenni. Infatti, secondo il

giudice a quo l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, che disciplina la

custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale minorile,

conterrebbe una disciplina esaustiva della materia tale da escludere

l'applicazione, nei confronti dei minori, delle norme dettate dal

codice di rito per gli indagati maggiorenni, e dunque anche

dell'art. 274, comma 1, lettera c e dell'integrazione ad esso recata

dalla legge n. 332 del 1995.

Ma non si può omettere di considerare, in primo luogo, che il

legislatore ha inteso stabilire, nei riguardi dei minori, una

disciplina della custodia cautelare più limitativa rispetto a quella

dettata per gli indagati maggiorenni: in conformità al criterio del

favor minoris che domina anche la materia penale, nonché alle

direttive internazionali relative al diritto penale minorile,

ispirate al principio per cui il ricorso alla custodia in carcere per

i minori non può che rappresentare una ultima ratio cui far ricorso

solo quando ciò risulti strettamente indispensabile (cfr. sentenze

n. 46 del 1978, n. 125 del 1992, n. 109 del 1997). Del resto, i

criteri della delega conferita al Governo per la disciplina del

processo minorile (art. 3, comma 1, della legge n. 81 del 1987)

prevedevano che questa si conformasse ai "principi generali del nuovo

processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle

particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e

dalle esigenze della sua educazione", nonché dall'attuazione degli

elencati criteri specifici: tra i quali molti sono proprio

indirizzati verso una disciplina meno severa per i minori (cfr., ad

es., lettere f), h), i), e nessuno, invece, appare autorizzare

trattamenti più severi di quelli contemplati in generale dal codice.

Ciò era del tutto evidente nell'assetto originario della

normativa delegata, in cui si prevedevano condizioni per

l'applicazione ai minori delle misure cautelari in genere (con

riferimento ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena della

reclusione superiore nel massimo a cinque anni: art. 19, comma 4, del

d.P.R. n. 448 del 1988), e in ispecie per l'applicazione della

custodia cautelare (con riferimento ai delitti per i quali la legge

stabiliva la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici

anni: art. 23, comma 1, dello stesso d.P.R., nel testo originario) di

gran lunga più restrittive di quelle previste dal codice di rito per

l'applicazione delle misure coercitive (con riferimento ai delitti

per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore

nel massimo a tre anni, salvi i casi previsti dall'art. 391 cod.

proc. pen. nella ipotesi di arresto in flagranza: art. 280, comma 1,

cod. proc. pen., in conformità a quanto stabilito dalla direttiva

n. 59 contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge di delega n. 81 del

1987). Ma la situazione non è cambiata, sotto questo punto di vista,

nemmeno dopo che la novella del 1991 (art. 42 del d.lgs. 14 gennaio

1991, n. 12) peraltro emanata in base alla delega per la integrazione

e correzione della già intervenuta legislazione delegata, e quindi

necessariamente informata agli stessi originari criteri direttivi

(cfr. art. 7 della legge n. 81 del 1987) ha allargato notevolmente le

condizioni per l'applicabilità ai minori della custodia cautelare,

portando a nove anni il limite di pena massima già fissato in dodici

anni dalla prima parte del comma 1 dell'art. 23, e introducendo

l'ulteriore facoltà di disporre la custodia cautelare quando si

proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 380, comma 2, lettere

e), f), g), h) del codice di procedura penale, nonché per il delitto

di violenza carnale (così, si noti, introducendo nel sistema

apparentemente "chiuso" delle norme sulle misure cautelari nei

confronti dei minori un ulteriore rinvio, sia pure puntuale, a norme

del codice). I reati cui si faceva riferimento restavano infatti pur

sempre delitti puniti con pene massime superiori al limite posto

dall'art. 280, comma 1, cod. proc. pen., e cioè tre anni di

reclusione.

In siffatto sistema, caratterizzato da una disciplina

invariabilmente di maggior favore per i minorenni rispetto a quella

generale, sono intervenute le nuove norme recate dalla legge n. 332

del 1995, che, oltre a stabilire la nuova più elevata soglia di pena

massima prevista (non inferiore a quattro anni di reclusione) per

l'applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 280, comma

2, cod. proc. pen.), hanno introdotto l'ulteriore limite specifico

per l'ipotesi di applicazione delle misure cautelari (in genere)

motivata dal pericolo di commissione di nuovi delitti della stessa

specie di quelli per cui si procede: che si tratti, cioè, di delitti

puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 274,

comma 1, lettera c) cod. proc. pen.).

Si tratta di un limite di specie diversa dagli altri, parametrato

com'esso è non al trattamento penale del delitto per il quale si

procede come sembra invece ritenere il giudice a quo ma a quello dei

delitti della stessa specie la cui commissione si intende

scongiurare; e di un limite che non trova alcun riscontro né alcuna

corrispondenza nelle specifiche previsioni del decreto sul processo

minorile (a differenza, si può aggiungere, degli altri limiti di

pena previsti nella stessa materia).

Quale che sia dunque, in generale, la ricostruzione che si debba

effettuare dei rapporti fra norme del codice e norme del decreto sul

processo minorile, trattandosi in questo caso di una norma specifica

di maggior favore per i possibili destinatari delle misure cautelari,

introdotta ex novo a distanza di tempo dal momento in cui furono

delineate le due parallele discipline del codice e del decreto sul

processo minorile, e al di fuori, com'è evidente, di ogni intento

legislativo di revisione dei rapporti fra le due discipline, si deve

ritenere che essa sia applicabile anche agli indagati minori, in base

al principio, seguito dallo stesso legislatore e conforme ai principi

costituzionali e internazionali, del favor minoris. In assenza,

infatti, di ostacoli testuali insuperabili, e dovendosi procedere ad

una interpretazione sistematica, non può non darsi rilievo

preminente, nella ricostruzione della disciplina, ai criteri di fondo

che la ispirano, fra cui quello appunto del trattamento più

favorevole per l'indagato minorenne.

3. - Così ricostruito il quadro normativo, ed affermata

l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lettera c

secondo periodo, del codice di procedura penale anche ai minorenni,

non ha motivo di porsi la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale per i minorenni di Milano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 274, comma 1, lettera c) ultimo periodo, del codice di

procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14

gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della

disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate),

sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della

Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Milano con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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