Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1997

Altra decisione · depositata il 18/07/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7-ter,

7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del d.-l. 30 dicembre

1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28

febbraio 1990, n. 39, introdotti dai dd.-ll. 18 novembre 1995, n.

489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e

per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), 18 gennaio 1996, n. 22, e 17 gennaio 1966, n. 269;

dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 416 del 1989 come

modificato dal decreto-legge n. 489 del 1995; degli artt. 7, 8 e 9

del decreto-legge n. 489 del 1995; dell'art. 7 del d.-l. 19 marzo

1996, n. 132, e 13 settembre 1996, n. 477 (Disposizioni urgenti in

materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione

dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei

Paesi non appartenenti all'Unione europea); del d.-l. 18 novembre

1995, n. 489; dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 416 del 1989 come

modificato dal d.-l. 16 luglio 1996, n. 376, e dell'art. 15, comma 2,

lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri), promossi con ordinanze emesse l'11 dicembre

1995 dal pretore di Grosseto, il 27 novembre 1995 dal pretore di

Macerata, il 29 novembre 1995 (con successiva ordinanza di correzione

di errore materiale del 22 dicembre 1995) ed altra emessa sempre il

29 novembre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso il

tribunale per i minorenni di Ancona, il 18 dicembre 1995 dal pretore

di Palermo, il 1 dicembre 1995 dal pretore di Ragusa, il 23 gennaio

1996 (sei ordinanze) dal pretore di Roma, il 26 gennaio 1996 (tre

ordinanze) dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, il

23 gennaio 1996 dal pretore di Roma, il 27 febbraio 1996 dal pretore

di Genova, il 18 giugno 1996 (quattro ordinanze) dal tribunale

amministrativo regionale della Toscana, il 22 agosto e il 21 agosto

1996 (due ordinanze) dal pretore di Perugia, il 7 agosto e il 5

agosto (tre ordinanze) dal pretore di Biella, l'8 giugno 1996 dal

pretore di Roma, il 19 aprile 1996 dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Pisa, il 1 ottobre, il 3 ottobre

(tre ordinanze) ed il 5 ottobre 1996 dal pretore di Roma,

rispettivamente iscritte ai nn. 111, 154, 171, 172, 197, 284, da 302

a 307, da 366 a 368, 439, 467, da 1102 a 1105, da 1204 a 1206, da

1225 a 1228, 1251, 1330, da 1362 a 1366 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8, 9, 10,

11, 14, 15, 19, 21, 22, 42, 45 e 46 - prima serie speciale, dell'anno

1996, e nn. 1 e 3 - prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il giudice per l'udienza preliminare presso il

tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza del 29 novembre

1995, il pretore di Palermo, con ordinanza del 18 dicembre 1995, il

pretore di Biella, con quattro ordinanze di identico contenuto, una

del 7 agosto 1996 e tre del 5 agosto 1996, hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.-l. 18

novembre 1995, n. 489 (Disposizioni urgenti in materia di politica

dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno

nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti

all'Unione europea), con riferimento all'art. 77 della Costituzione,

per difetto del presupposto della straordinaria necessità e urgenza

di provvedere in materia di soggiorno nel territorio nazionale di

cittadini appartenenti a Paesi extracomunitari;

che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di

Pisa, con ordinanza del 19 aprile 1996, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli articoli da 7 a 7-septies del d.-l.

19 marzo 1996, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di politica

dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno

nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti

all'Unione europea) (recte: dell'art. 7 del decreto-legge n. 132 del

1996, in quanto sostituisce e introduce, nel corpo del d.-l. 30

dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli articoli da 7 a 7-septies),

in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, e 77 della

Costituzione, in base alla considerazione secondo cui le scelte di

politica criminale sarebbero riservate esclusivamente al Parlamento e

il fenomeno migratorio dai Paesi extracomunitari rappresenterebbe un

dato sociale ormai stabile;

che il pretore di Perugia, con tre ordinanze di identico

contenuto, due del 21 agosto 1996, e una del 22 agosto 1996, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,

comma 2, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri), in riferimento agli artt. 3 e 77 della

Costituzione, in quanto - inibendo al Governo di "rinnovare le

disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la

conversione in legge con il voto di una delle due Camere" -

consentirebbe un uso improprio del potere normativo attribuito

all'esecutivo, perché non vieterebbe di reiterare

incondizionatamente un decreto-legge non convertito nei termini;

che il pretore di Macerata, con ordinanza del 27 novembre 1995,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

comma 1, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n.

39 del 1990, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del citato d.-l.

18 novembre 1995, n. 489, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione;

che il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con tre

ordinanze del 26 gennaio 1996, ha sollevato, in relazione agli artt.

3, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7-septies, commi 4 e 5, del

d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di

politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e

soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non

appartenenti all'Unione europea) (recte: dell'art. 7 del

decreto-legge n. 22 del 1996, nella parte in cui introduce l'art.

7-septies nel citato decreto-legge n. 416 del 1989), atteso che,

comminando sanzioni anche a coloro che non hanno padronanza della

lingua italiana, determinerebbe quei casi di ignoranza inevitabile

della legge penale, secondo quanto affermato da questa Corte con la

sentenza n. 364 del 1988;

che il pretore di Grosseto, con ordinanza dell'11 dicembre 1995,

e il pretore di Palermo, con la già richiamata ordinanza del 18

dicembre 1995, hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7-septies comma 5, come introdotto dal

citato decreto-legge n. 489 del 1995, in relazione all'art. 3, il

primo, e agli artt. 2, 13, 24, 29 e 30, della Costituzione, il

secondo, per l'ingiusta discriminazione fra lo straniero e il

cittadino, in riferimento, fra l'altro, al limite minimo di pena per

l'applicazione della misura coercitiva di cui all'art. 280 del codice

di procedura penale e per l'attribuzione alla polizia giudiziaria di

un potere del tutto estraneo al sistema delineato dal codice di rito;

che il pretore di Palermo, con la menzionata ordinanza, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge n. 489 del

1995, in quanto ha introdotto l'art. 7-septies comma 1, nel

decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990,

che ha istituito una figura di reato punita con l'arresto fino a sei

mesi e l'ammenda fino a L. 800.000 per lo straniero, il quale-

sebbene richiestone dall'autorità di pubblica sicurezza - non

esibisca senza giustificato motivo il passaporto o altro documento di

identificazione, e l'art. 7-septies, comma 2, che punisce con la

reclusione fino a tre anni lo stesso fatto commesso dallo straniero

al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione; a

quest'ultimo riguardo il giudice a quo osserva che il provvedimento

amministrativo potrebbe essere impugnato e, dunque, sospeso o

annullato, per cui verrebbe meno il presupposto per la punibilità

del fatto senza che l'ordinamento preveda un rimedio;

che il pretore di Ragusa, con ordinanza del 1 dicembre 1995, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art.

7-septies commi 1, 2 e 4, come introdotto dal citato decreto-legge n.

489 del 1995, in relazione all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, perché sarebbe riservato alla legge in senso formale

introdurre reati;

che il pretore di Roma, con sei ordinanze, del 1, 3 e 5 ottobre

1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

7 del d.-l. 13 settembre 1996, n. 477 (Disposizioni urgenti in

materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione

dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei

Paesi non appartenenti all'Unione europea), in riferimento all'art.

77, per l'ennesima reiterazione del decreto-legge in difetto dei

requisiti di straordinaria necessità e urgenza, e agli artt. 2, 13,

24 e 25 della Costituzione;

che il pretore di Perugia, con le tre ordinanze sopra indicate,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

comma 5, del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in

materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione

dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei

Paesi non appartenenti all'Unione europea) (recte: art. 7, nella

parte in cui sostituisce l'art. 7-bis, comma 5, del citato

decreto-legge n. 416 del 1989), in riferimento agli artt. 13, 24, 25

e 77 della Costituzione, sia per la reiterazione non legittima nella

materia penale, sia perché consentirebbe di applicare alcune misure

coercitive cautelari anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti

dagli artt. 274, comma 1, lett. b), e 280, comma 1, del codice di

procedura penale, impedendo la verifica giudiziale della legittimità

del provvedimento adottato;

che il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale per

i minorenni di Ancona, con ordinanza del 29 novembre 1995, e

successiva correzione di errore materiale del 22 dicembre, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del

decreto-legge n. 489 del 1995, in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e

31 della Costituzione, per disconoscimento della competenza del

tribunale per i minorenni con riguardo alle valutazioni relative alla

devianza minorile;

che il pretore di Grosseto, con ordinanza dell'11 dicembre 1995,

il pretore di Macerata, con ordinanza del 27 novembre 1995, il

pretore di Palermo, con la già citata ordinanza del 18 dicembre

1995, il pretore di Roma, con ordinanza del 23 gennaio 1996, e il

pretore di Genova, con ordinanza del 27 febbraio 1996, hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 77 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell' art.

7-ter comma 3, del citato decreto-legge n. 416 del 1989, come

sostituito dall'art. 7 dei decreti-legge n. 489 del 1995 e n. 22 del

1996, perché, trattandosi di una figura di espulsione anticipata,

applicabile anche in mancanza d'un accertamento definitivo ed

incontrovertibile della responsabilità penale dell'imputato, si

porrebbe in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, così

rispondendo a una illegittima funzione di prevenzione e repressione

del fenomeno immigratorio, in totale spregio della presunzione di

innocenza di cui al predetto parametro costituzionale, creando

altresì una palese disparità di trattamento tra il cittadino e lo

straniero extracomunitario; in particolare il pretore di Roma insiste

sugli artt. 3, 13, 24, 25 e 77 della Costituzione, e sull'art. 8

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,

in relazione all'art. 10 della Costituzione, dal momento che il

provvedimento cautelare dovrebbe essere applicabile pure in caso di

sentenza non ancora irrevocabile e, anche a voler qualificare l'atto

come misura di sicurezza, questa sarebbe applicata senza la

valutazione di pericolosità (presupposto, invece, previsto dall'art.

7, comma 1, suddetto, e costantemente affermato dalla giurisprudenza

costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 58 del 1995); il pretore

di Genova lamenta, a sua volta, la lesione degli artt. 25 e 77 della

Costituzione, per la violazione del principio della riserva di legge

in materia penale e per il difetto dei requisiti di necessità e di

urgenza del decreto-legge;

che il tribunale amministrativo regionale della Toscana, con

quattro ordinanze di identico contenuto, tutte del 18 giugno 1996, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma

5, del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269 (recte: art. 7, comma 3, che

introduce l'art. 7-quinquies, comma 5, nel citato decreto-legge n.

416 del 1989), in riferimento agli artt. 10, 24 e 113 della

Costituzione, nella parte in cui stabilisce il termine di sette

giorni per la presentazione del ricorso avverso i provvedimenti di

espulsione dal territorio nazionale, stante la brevità del termine

per la impugnativa del provvedimento;

che il pretore di Palermo, con la più volte richiamata

ordinanza, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

del decreto-legge n. 489 del 1995, in quanto ha introdotto l'art.

7-sexies nel citato decreto-legge n. 416 del 1989, in tal modo

esonerando dalle misure ivi previste soltanto gli stranieri con

parenti di nazionalità italiana;

che il pretore di Roma, con sei ordinanze di identico contenuto,

tutte del 23 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7-sexies commi 5, 6 e 7, del citato

decreto-legge n. 416 del 1989, come introdotti dall'art. 7 del citato

decreto-legge del 1996, n. 22, in relazione agli artt. 3, 13 e 16

della Costituzione, perché il provvedimento amministrativo emesso

dal questore, ai sensi del comma 6, sarebbe del tutto svincolato da

qualsiasi parametro normativo predeterminato e dal giudizio di

pericolosità, nella parte in cui impone allo straniero di

presentarsi periodicamente a un ufficio di polizia;

che il pretore di Roma, con ordinanza dell'8 giugno 1996, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge n. 269 del

1996, citato, nella parte in cui introduce, nel più volte richiamato

decreto-legge n. 416 del 1989, l'art. 7-sexies, perché - nello

stabilire l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia -

assimilerebbe ingiustificatamente il cittadino extracomunitario

sprovvisto di documenti di identità a coloro che sono gravati da

seri indizi di colpevolezza;

Considerato che le ordinanze citate riguardano le disposizioni

urgenti in materia di politica dell'immigrazione e la

regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale

di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, emanate

con i decreti-legge nn. 489 del 1995 e 22, 132, 269, 376 e 477 del

1996, mentre una riguarda anche l'art. 15, lett. c), della legge n.

400 del 1988;

che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che tutti i decreti-legge oggetto di censura non sono stati

convertiti in legge entro il prescritto termine di sessanta giorni,

per cui hanno perso efficacia sin dall'inizio;

che ai menzionati decreti-legge, non più reiterati, ha fatto

seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha

stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e ha

fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di

detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle cause di

non punibilità e di estinzione dei reati e quelle che escludono

l'applicazione di altri tipi di sanzioni;

che la questione di legittimità costituzionale relativa all'art.

15, lett. c), della legge n. 400 del 1988 è stata sollevata in

relazione al decreto-legge n. 376 del 1996;

che è necessario restituire gli atti ai giudici a quibus

affinché valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei

giudizi principali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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