Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1997

Altra decisione · depositata il 22/10/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del d.-l.

30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.

39, come modificato dall'art. 7 del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376

(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per

la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), e dall'art. 7 del decreto-legge, di reiterazione, 13

settembre 1996, n. 477, avente identico titolo; dell'art. 15, lettera

c) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

promossi con ordinanze emesse il 3 ottobre 1996 dal pretore di Roma,

il 19 settembre 1996 dal pretore di Perugia, il 31 agosto 1996 dal

pretore di Avezzano e il 24 settembre 1996 dal pretore di Padova,

rispettivamente iscritte ai nn. 19, 67, 86 e 118 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 5, 9, 10 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore prof. Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un

cittadino extracomunitario imputato del reato previsto dall'art. 7

del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in materia di

politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e

soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non

appartenenti all'Unione europea) (recte: art. 7, nella parte in cui

sostituisce l'art. 7-bis del decreto-legge n. 416/1989, convertito,

con modificazioni, nella legge n. 39/1990), il pretore di Roma,

chiamato ad applicare l'identico d.-l. 13 settembre 1996, n. 477

(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per

la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), essendo il precedente decaduto per scadenza dei termini, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 77, 2, 13, 24 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 di

esso, nella parte in cui ha modificato il citato art. 7-bis, perché

la disposizione, priva dei requisiti di straordinaria necessità e

urgenza, violerebbe i principi della certezza normativa e della

libertà personale;

che nel corso di un procedimento per la convalida dell'arresto di

altro cittadino extracomunitario il pretore di Perugia ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 77 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del

citato decreto-legge n. 477/1996 (recte: art. 7, nella parte in cui

sostituisce l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 416/1989,

convertito nella legge n. 39 del 1990);

che, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, lo

stesso pretore ha sollevato altresì questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 2, lettera c), della legge 23

agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal momento

che - inibendo al Governo di "rinnovare le disposizioni di

decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con

il voto di una delle due Camere" - seconderebbe un uso improprio del

potere normativo attribuito all'Esecutivo; e ciò sia perché non

vieterebbe la reiterazione d'un decreto-legge non convertito nei

termini (peraltro non legittima nella materia penale), sia perché

consentirebbe di applicare alcune misure coercitive cautelari anche

al di fuori dei limiti di pena stabiliti dagli artt. 274, comma 1,

lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale, impedendo

la verifica giudiziale della legittimità del provvedimento adottato;

che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di un

cittadino extracomunitario, espulso il 10 agosto 1996 dal territorio

dello Stato con decreto del questore dell'Aquila, ai sensi dell'art.

7-bis, comma 5, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, come sostituito

dall'art. 7 del decreto-legge n. 376/1996, il pretore di Avezzano ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 23, 70 e 77 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto

art. 7 (recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-bis

del decreto-legge n. 416/1989), poiché tale decreto-legge avrebbe

reiterato l'efficacia di norme decadute, emanate nella materia penale

e processuale penale, in violazione dei diritti fondamentali della

persona, rendendo quale funzione legislativa tout court, di esclusiva

spettanza delle Camere, il potere eccezionale attribuito al Governo

dall'art. 77 della Costituzione;

che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di due

cittadini albanesi espulsi dall'Italia, e rientrati illegittimamente,

il pretore di Padova ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo

comma, e 77 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge n.

477/1996 (recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art.

7-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 416/1989), perché norma

introdotta in un decreto-legge adottato al di fuori dei casi

straordinari di necessità e urgenza e in violazione del principio

della parità di trattamento (con riferimento all'art. 7, comma

12-sexies, del menzionato decreto-legge n. 416/1989) fra colui che,

espulso, rientra nello Stato e colui il quale, già gravato da una

sentenza irrevocabile di condanna, sia stato espulso su sua richiesta

e abbia poi violato il provvedimento espulsivo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate dai

pretori di Padova e di Perugia.

Considerato che le ordinanze sopra richiamate riguardano le

disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e la

regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale

di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, emanate

con i decreti-legge nn. 376 e 477 del 1996, mentre una concerne anche

l'art. 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988;

che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che i due decreti-legge oggetto di censura non sono stati

convertiti in legge entro il prescritto termine di sessanta giorni,

per cui hanno perso efficacia sin dall'inizio;

che ai menzionati decreti-legge, non più reiterati, ha fatto

seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha

stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e ha

fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di

detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle cause di

non punibilità e di estinzione dei reati e quelle che escludono

l'applicazione di altri tipi di sanzioni;

che la questione di legittimità costituzionale relativa alla

lettera c) dell'art. 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988 è

stata sollevata in relazione al decreto-legge n. 376/1996;

che è necessario restituire gli atti ai giudici a quibus

affinché valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei

giudizi principali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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