Corte costituzionale

Ordinanza n. 450/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12

aprile 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Firenze sull'istanza proposta da Pataro Luciano,

iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che con ordinanza del 12 aprile 1995 il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del

codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 13, primo

comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente, dovendo deliberare sulla richiesta di

revoca della misura della custodia cautelare in carcere, in

precedenza disposta nei confronti di persona sottoposta alle indagini

per taluni delitti aggravati dalla finalità di agevolazione di

associazioni di tipo mafioso ( ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), solleva

l'incidente di costituzionalità muovendo dall'esposizione della

vicenda oggetto del procedimento penale a quo;

che le concrete evenienze di detta vicenda, ad avviso del

giudice, sono tali da far emergere la sussistenza dei presupposti di

applicazione di una misura cautelare, sia quanto ai gravi indizi di

colpevolezza sia quanto all'esigenza cautelare, rappresentata, nel

caso specifico, dal pericolo di fuga;

che il rimettente ritiene che l'esigenza cautelare sopra detta

potrebbe, in ipotesi, trovare adeguata salvaguardia attraverso

l'applicazione di una misura diversa dalla custodia in carcere, e

precisamente attraverso gli arresti domiciliari e il divieto di

espatrio, ma rileva che una tale possibilità è preclusa dal

disposto dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale (come

modificato dapprima dall'art. 5 del già citato decreto-legge n. 152

del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, e poi dall'art. 1

del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito dalla legge 8

novembre 1991, n. 356), giacché la norma, in presenza di una

imputazione quale quella sopra accennata, rientrante nella

elencazione della norma stessa, stabilisce una presunzione legale di

adeguatezza della sola misura coercitiva carceraria;

che la riferita disciplina è, per un primo profilo, censurata

di irragionevolezza, in quanto, derogando al principio di adeguatezza

espresso nella prima parte della disposizione impugnata e imponendo

una misura più afflittiva in tutti i casi previsti dalla medesima

disposizione, si porrebbe in contrasto con l'esigenza di disporre la

custodia carceraria solo come extrema ratio;

che, sempre in relazione al profilo di asserita

irragionevolezza, la norma è censurata in quanto sottrae al giudice

il potere di adeguare la misura al caso concreto, pur affidando,

incoerentemente, al medesimo giudice il compito di apprezzare appieno

l'esistenza stessa delle esigenze cautelari;

che all'anzidetto profilo il giudice a quo ricollega altresì,

in rapporto al medesimo parametro dell'art. 3 della Costituzione, il

sospetto di violazione del principio di eguaglianza, giacché la

norma "appiattirebbe" situazioni obiettivamente e soggettivamente diverse, sia in astratto che in concreto, così determinando eguale

"risposta cautelare" per casi diversi tra loro;

che, inoltre, la disposizione è impugnata dal rimettente in

riferimento agli articoli 13, primo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione; parametri, questi ultimi, dalla cui lettura combinata

emerge l'esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario le

misure limitative della libertà personale, per cui la custodia in

carcere ne risulta connotata come rimedio estremo, come modo di

"autotutela" dell'ordinamento al quale ricorrere soltanto quando

nessun'altra misura risulti idonea a tutelare le esigenze sottese

alla cautela personale;

che, viceversa, ad avviso del giudice a quo la disciplina

denunziata collide con quel principio, stabilendo un automatismo

applicativo che rende inoperanti i criteri di proporzionalità e

adeguatezza (pur enunciati in generale dallo stesso articolo 275

c.p.p.); criteri dai quali deriverebbe - conclude il rimettente - la

necessità che siano sempre affidati al giudice il "governo dei

valori in giuoco" e la determinazione in concreto del minimo

sacrificio possibile per la libertà personale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, sottolineando in particolare la riferibilità della

disposizione all'esercizio della discrezionalità del legislatore, e

dunque alla scelta di questi circa la tutela da accordare anche ad

altri beni di rilievo costituzionale diversi da quello della libertà

personale, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza della

questione;

Considerato, preliminarmente, che le modifiche alla disciplina

codicistica delle misure cautelari e, segnatamente, all'impugnato

art. 275, comma 3, c.p.p., quali recate dalla legge 8 agosto 1995, n.

332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di

semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di

difesa), approvata ed entrata in vigore successivamente all'ordinanza

di rinvio, non spiegano effetti sul piano della - persistente -

rilevanza della questione né sui profili con quest'ultima dedotti:

da un lato permane, sia in sede di adozione che di revoca della

cautela, la preclusione all'applicazione di misure diverse da quella

carceraria, quanto ai procedimenti per delitti aggravati dalla

finalità di agevolare l'attività delle associazioni previste

dall'art. 416- bis del codice penale, che è l'ipotesi di reato

dedotta nel procedimento a quo; dall'altro resta immutata la

formulazione normativa dell'esigenza cautelare rappresentata dal

pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p., non modificato

dalla nuova legge), che è, a termini dell'ordinanza di rinvio, la

ragione del provvedimento coercitivo adottato nel medesimo

procedimento;

che, nel merito, la previsione "legale" di adeguatezza della

sola misura in argomento, per certi reati di spiccata gravità

indicati nella norma impugnata, non può in primo luogo dirsi

incoerente sul piano del raffronto con il potere affidato al giudice

di valutare l'esistenza delle esigenze cautelari: un raffronto,

istituito dal giudice a quo, fra elementi del tutto disomogenei,

giacché la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze

cautelari prefigurate dalla legge (l' an della cautela) non può, per

definizione, prescindere dall'accertamento della loro effettiva

ricorrenza di volta in volta; mentre la scelta del tipo di misura (il

quomodo di una cautela, in concreto rilevata come necessaria) non

impone, ex se, l'attribuzione al giudice di analogo potere di

apprezzamento, ben potendo essere effettuata in termini generali dal

legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del

corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti;

che, del resto, sempre per questo profilo la sovrapposizione

argomentativa, da parte del rimettente, di elementi eterogenei e

perciò inidonei a sorreggere la censura è rivelata dalla

qualificazione della statuizione che impone la misura coercitiva in

carcere come " ..presunzione iuris tantum superabile solo con la

prova positiva dell'insussistenza delle esigenze cautelari ..";

che, diversamente, ciò che è presunto fino a prova contraria

è il presupposto (di sussistenza delle esigenze cautelari) e non

anche la scelta della misura che ne consegue;

che, inoltre, si deve ribadire che compete al legislatore

l'individuazione del punto di equilibrio tra le diverse esigenze,

della minore restrizione possibile della libertà personale e

dell'effettiva garanzia degli interessi di rilievo costituzionale

tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari nel

processo penale (sentt. n. 1 del 1980; n. 64 del 1970);

che la delimitazione della norma all'area dei delitti di

criminalità organizzata di tipo mafioso (delimitazione mantenuta

nella recente novella) rende manifesta la non irragionevolezza

dell'esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il

coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della

convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel

genere è connaturato (sentt. n. 103 del 1993; n. 407 del 1992);

che, quindi, la predeterminazione in via generale della

necessità della cautela più rigorosa (salvi, ovviamente, gli

istituti specificamente disposti a salvaguardia di peculiari

situazioni soggettive, quali l'età, la salute e così via) non

risulta in contrasto con il parametro dell'art. 3 della Costituzione,

non potendosi ritenere soluzione costituzionalmente obbligata quella

di affidare sempre e comunque al giudice la determinazione

dell'accennato punto di equilibrio e contemperamento tra il

sacrificio della libertà personale e gli antagonisti interessi

collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale;

che, poi, la censura di disparità di trattamento, per l'eguale

"risposta cautelare" a fronte di ipotesi delittuose tra loro diverse

non può trovare accoglimento una volta che si consideri il comune

denominatore di quei reati, ciò che costituisce la ragione fondante

della scelta del legislatore, vale a dire l'individuazione di un'area

di reati che, per comune sentire, pone a rischio, come si è già

osservato, beni primari individuali e collettivi (secondo una linea

già scrutinata da questa Corte: sent. n. 1 del 1980 citata);

che il rilievo che precede vale anche alla luce della ulteriore

selezione qualitativa operata attraverso la recente legge n. 332 del

1995;

che, una volta rilevato il rispetto della riserva di legge a

norma dell'art. 13 della Costituzione, il residuo riferimento

dell'ordinanza di rinvio alla presunzione di non colpevolezza ex art.

27 della Costituzione si rivela manifestamente non conferente, data

l'estraneità di quest'ultimo parametro all'assetto e alla

conformazione delle misure restrittive della libertà personale che

operano sul piano cautelare, che è piano del tutto distinto da

quello concernente la condanna e la pena (ord. n. 339 del 1995;

sentt. n. 342 del 1983, n. 15 del 1982);

che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata sotto ogni profilo e in relazione ad ogni

parametro invocato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e

27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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