Art. 274 c.p.p. — Esigenze cautelari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 23 agosto 1995. Leggi il testo vigente →

Le misure cautelari sono disposte:

  • a)quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova;
  • b)quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
  • c)quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 23 agosto 1995

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 167/1973

    Questione infondata
    28 novembre 1973

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice penale, 274, 612, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nell…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1972

    Questione infondata
    12 luglio 1972

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale…

    Art. 166 c.p. · Art. 198 c.p. · Art. 274 c.p.p. · Art. 488 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art274 · fonte del testo

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