Art. 274 c.p.p. — Esigenze cautelari
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Le misure cautelari sono disposte:
- a)quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova;
- b)quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
- c)quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 23 agosto 1995
