Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1996

Altra decisione · depositata il 14/06/1996 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7-terlegge 489/1995
  • art. 7legge 39/1990
  • art. 7legge 489/1995
  • art. 7-terlegge 22/1996
  • art. 7legge 22/1996

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 18

novembre 1995, n. 489 e dell'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416 (convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39),

introdotto dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 novembre

1995, n. 489, nonché dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18

gennaio 1996, n. 22, promossi con ordinanze emesse il 25 novembre

1995, il 29 novembre 1995, il 1 dicembre 1995, il 29 novembre 1995

(n. 2 ordinanze), l'11 dicembre 1995 (n. 2 ordinanze) e il 24

novembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Roma, il 16 dicembre

1995 dal pretore di La Spezia, il 27 novembre 1995 (n. 3 ordinanze)

dal pretore di Roma e il 19 febbraio 1996 dal pretore di Genova,

rispettivamente iscritte al n. 936 del registro ordinanze del 1995 ed

ai nn. 27, 28, 29, 30, 240, 241, 252, 253, 265, 346, 347, 348 e 365

del registro ordinanze del 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 3, 6, 12, 13, 17 e 19, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 936

del 1995, nn. 240 e 241 del 1996), emesse, nel corso di altrettanti

procedimenti penali conseguenti all'arresto in flagranza di cittadini

stranieri, a seguito della richiesta di applicazione della misura

dell'espulsione dal territorio dello Stato prevista dall'art. 7-ter

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), inserito

dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489

(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per

la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del suddetto decreto-legge n. 489 del 1995 e, in

particolare, del citato art. 7-ter del decreto-legge n. 416 del

1989, come introdotto dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge n.

489 del 1995, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25 e 77 della

Costituzione;

che il giudice a quo osserva che la norma impugnata stabilisce

che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice è tenuto a

disporre l'espulsione dello straniero arrestato in flagranza, anche

se nei confronti dello stesso non venga applicata alcuna misura

cautelare, senza prevedere alcun elemento valutativo, ai fini della

decisione, tranne le inderogabili esigenze processuali;

che, ad avviso del rimettente, la misura dell'espulsione prevista

dall'art. 7-ter impugnato costituisce una nuova misura cautelare

personale, applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri,

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che essa

comporta per lo straniero un'ingiustificata disparità di

trattamento, tenuto anche conto del fatto che l'applicazione della

misura in questione risulta sganciata dalle esigenze cautelari, di

cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, nonché della

circostanza che la norma censurata non prevede alcun termine massimo

in ordine alla durata della misura;

che, inoltre, ad avviso del giudice rimettente, la possibilità

che lo straniero, anche se incensurato, sia assoggettato alla misura

dell'espulsione risulta in contrasto con i doveri di solidarietà

sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, considerato anche che

tra i soggetti sottoponibili ad espulsione sono compresi gli

stranieri regolarmente residenti in Italia da meno di cinque anni o

conviventi con cittadini italiani diversi dai parenti entro il quarto

grado;

che, in riferimento alla violazione dell'art. 24 della

Costituzione, il giudice a quo afferma che la norma impugnata,

prevedendo l'espulsione su richiesta del pubblico ministero in

assenza di qualunque presupposto, diverso dalla condizione di

straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare,

preclude l'esercizio del diritto di difesa rispetto all'adozione

della suddetta misura, mentre, nell'ipotesi in cui - a seguito

dell'arresto in flagranza - si proceda immediatamente al giudizio

direttissimo a norma dell'art. 566, sesto comma, del codice di

procedura penale, la stessa norma impedisce la partecipazione

dell'imputato al dibattimento;

che, infine, nell'ordinanza si dubita della legittimità della

norma impugnata con riferimento agli artt. 25 e 77 della

Costituzione, osservandosi che il principio della riserva di legge in

materia penale comporta che le scelte di politica criminale siano

monopolio esclusivo del Parlamento, e che, nella specie, non

sussistevano i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza

richiesti dall'art. 77, dal momento che l'esigenza di

razionalizzazione normativa, in relazione al fenomeno

dell'immigrazione, era già da tempo esistente;

che con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 346, 347 e

348 del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il pretore

di Roma ha sollevato la stessa questione di legittimità

costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali,

nonché agli artt. 11 e 113 (recte, 13 e 111) della Costituzione;

che, in relazione a questi due ulteriori parametri, il giudice a

quo ritiene che, ove si interpreti la norma nel senso che in presenza

dei presupposti indicati il pubblico ministero debba chiedere

l'espulsione, la motivazione del provvedimento del giudice sarebbe

solo formale; ove, invece, si interpretasse la norma nel senso che il

pubblico ministero possa chiedere l'espulsione, la violazione dei

citati articoli della Costituzione discenderebbe dalla mancata

specificazione dei presupposti che consentono l'adozione di un

provvedimento restrittivo della libertà personale;

che con quattro ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 27, 28,

29 e 30 del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il

Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7-ter, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 416 del 1989,

in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo

comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che in riferimento alle censure relative agli artt. 3 e 24, le

argomentazioni coincidono sostanzialmente con quelle proposte nelle

ordinanze già menzionate, mentre in riferimento alla violazione

dell'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, il giudice a

quo ritiene che la disposizione in questione preveda una misura che

incide sulla libertà personale, applicata sul solo presupposto

dell'arresto in flagranza dello straniero, in violazione del

principio della riserva di legge e di giurisdizione in materia di

limitazioni della libertà personale;

che in relazione al contrasto con l'art. 27, secondo e terzo

comma, della Costituzione, nelle ordinanze si osserva che

l'applicazione della misura dell'espulsione, prima che sia accertata

la colpevolezza dell'arrestato con sentenza di condanna divenuta

irrevocabile, determina l'equiparazione della notizia di reato al

giudizio di colpevolezza;

che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 252 e 253

del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il Pretore di

Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

7-ter della legge n. 39 del 1990 (recte, del decreto-legge n. 416 del

1989, da essa convertito), in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, 3 e 25, terzo comma, della Costituzione;

che, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle

già esaminate, il giudice a quo lamenta la lesione del diritto di

difesa e la violazione del principio della riserva di legge in

materia penale;

che nel corso di un procedimento penale a carico di uno

straniero, arrestato ai sensi dell'art. 7-septies commi 4 e 5, del

decreto-legge n. 416 del 1989 (inserito dal decreto-legge n. 489 del

1995), il pretore di La Spezia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7-ter commi 1, 3 e 4, della legge n. 39 del

1990 (recte, del decreto-legge n. 416 del 1989, da essa convertito),

in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione (r.o. n. 265

del 1996) rilevando, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti

con quelle già esaminate, la violazione del principio di

eguaglianza, del diritto di difesa e dell'obbligo di accertamento

della colpevolezza ai fini dell'adozione di un provvedimento

sostanzialmente definitivo quale l'espulsione;

che, infine, anche il pretore di Genova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7-ter della legge n. 39 del

1990 (recte, del decreto-legge n. 416 del 1989, da essa convertito),

inserito dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1996,

n. 22, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (r.o. n. 365 del

1996), osservando, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con

quelle già esaminate, che la norma pone in essere un'ingiustificata

discriminazione tra gli stranieri e i cittadini italiani;

che nei giudizi iscritti nel registro ordinanze ai nn. 936 del

1995, 27, 29, 30, 240, 241, 252, 253, 265, 348 e 365 del 1996 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le

questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione riguardano le

disposizioni relative all'espulsione dal territorio dello Stato dello

straniero arrestato in flagranza di reato o sottoposto a custodia

cautelare, e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi congiuntamente;

che oggetto del presente giudizio sono le questioni di

legittimità costituzionale del decreto-legge 18 novembre 1995, n.

489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e

per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea) - e, in particolare, della disposizione prevista dall'art.

7, terzo comma, dello stesso decreto, inserita all'art. 7-ter del

decreto-legge 30 novembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39 - nonché dell'art. 7, terzo comma, del

decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, che ha reiterato il precedente,

questioni sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27,

77 e 111 della Costituzione;

che il decreto-legge n. 489 del 1995 non è stato convertito in

legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione -

come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14

del 18 gennaio 1996 - e pertanto ha perso efficacia sin dall'inizio;

che il suddetto decreto-legge è stato reiterato dai

decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 22, e 19 marzo 1996, n. 132 - che

hanno perso anch'essi efficacia fin dall'inizio in quanto non

convertiti entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva

pubblicazione, come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996, e n. 115 del 18 maggio 1996 -

nonché dal decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, attualmente in

vigore;

che questa Corte, con la sentenza n. 84 del 1996, ha affermato

che "la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al

momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è

rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più

in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad

essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando

quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con

riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio -

perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella

sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione

successiva, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronunzia" (v.

anche, nello stesso senso, ordinanza n. 108 del 1996);

che, pertanto, anche nel presente giudizio, allo scopo di

identificare la disciplina da sottoporre all'esame della Corte, è

necessario verificare preliminarmente il contenuto del decreto-legge

17 maggio 1996, n. 269 - e, in particolare, dell'art. 7, terzo comma,

di tale decreto - onde stabilire la sussistenza dei requisiti che

consentono, secondo la citata sentenza n. 84 del 1996, il

trasferimento del giudizio di costituzionalità alla disciplina in

vigore;

che, al fine di compiere tale verifica, assume rilievo

pregiudiziale per l'esame della Corte la valutazione della

legittimità della reiterazione dei decreti-legge n. 489 del 1995 e

nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la richiamata disciplina in

vigore, prevista dal decreto-legge n. 269 del 1996, è stata

introdotta nell'ordinamento;

che questa Corte dubita, in riferimento all'art. 77 della

Costituzione, della legittimità costituzionale del decreto-legge n.

269 del 1996, in quanto lo stesso, mediante reiterazione, ha

rinnovato l'efficacia di norme decadute a seguito della mancata

conversione, nel termine fissato dalla norma costituzionale, di un

precedente decreto-legge che le prevedeva;

che il dubbio relativo alla lesione della richiamata disposizione

costituzionale va nella specie valutato anche in relazione all'ambito

nel quale intervengono le norme impugnate, che, disciplinando una

particolare forma di espulsione dello straniero dal territorio dello

Stato, attengono alla sfera dei diritti fondamentali della persona e

sono suscettibili di produrre effetti irreversibili in tale sfera.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dispone la trattazione innanzi a sé della

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77

della Costituzione, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269

(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per

la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione

Europea);

Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare le

questioni relative congiuntamente a quella di cui al capo precedente;

Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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