Art. 266 c.p.p. — Limiti di ammissibilità

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L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

  • a)delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
  • b)delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
  • c)delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • d)delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
  • e)delitti di contrabbando;
  • f)reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
  • f-bis)delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
  • f-ter)delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale.
  • f-quater)delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti ((, che puo' essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile)). Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 253 ((2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.)) 253
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 266 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 25401/2024

    27 giugno 2024

    La Quarta Sezione penale, in tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate con captatore informatico per delitti diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto autorizzativo, ha affermato che il disposto dell’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l’utilizzazione all’accertamento dei delitti indicati all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferito esclusivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell’“incipit” del medesimo art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione.

    Art. 266 c.p.p. · Art. 270 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 20/2017

    Questione infondata
    24 gennaio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto. Pur omettendo di indicare specificamente i contenuti delle comunicazioni epistolari intercettate, l'ordinanza di rimessione descrive le fattispecie di causa in termini sufficienti a consentire il necessario controllo sull'applicabilità nel procedimento principale delle norme risultanti dalla richiesta pronuncia additiva, esponendo altresì le ragioni logiche e giuridiche per le quali, ai fini della decisione di merito, occorre procedere a una valutazione integrale delle predette comunicazioni, non consentita dalle norme censurate.

    Art. 266 c.p.p. · Art. 3 Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 149/2008

    Questione inammissibile
    16 maggio 2008

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale (a prescindere da valutazioni sul merito rispetto a cui vale il dictum della sentenza n. 135 del 2002) dell'art. 266, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 14, primo e secondo comma, e 15 della Costituzione, nella parte in cui non estende la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti a qualsiasi ripresa visiva effettuata in luoghi di privata dimora, ancorché le immagini captate non abbiano ad oggetto comportamenti di tipo comunicativo. Infatti, il giudice rimettente, limitandosi ad opporre che il davanzale della finestra di un'abitazione è un punto certamente riconducibile alle nozioni di domicilio e di privata dimora, senza specificare né quali immagini siano state concretamente filmate, né come la ripresa sia avvenuta, ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie concreta; e altresì ha fondato la questione su una premessa interpretativa - e precisamente quella secondo cui, in assenza di un espresso divieto o di una esplicita regolamentazione, da parte della legge ordinaria, delle riprese visive di comportamenti di tipo non comunicativo all'interno del domicilio, tale attività investigativa sarebbe esperibile anche ad iniziativa della polizia giudiziaria, con connessa utilizzabilità processuale dei relativi risultati - che non è l'unica astrattamente possibile, in tal modo omettendo preliminarmente di verificare la praticabilità della soluzione interpretativa opposta rispetto a quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi o da renderli comunque non rilevanti nei giudizi principali. - Sulle condizioni per l'estensione alle videoregistrazioni nei luoghi di privata dimora della disciplina delle intercettazioni ambientali, v., citate, sentenza n. 135/2002, sentenza n. 26795/2006 della Corte di cassazione. - Sul divieto di attività compiute in violazione di diritti fondamentali e relativa inutilizzabilità dei risultati in sede processuale, v., citate, sentenze n. 34/1973, n. 81/1993. - Sul sequestro di scritti per facilitare la difesa nel corso dell'interrogatorio v., citata, sentenza n. 229/1998. - Sull'inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una diversa interpretazione, v., citate, sentenza n. 192/2007, ordinanza n. 409/2007.

    Art. 266 c.p.p. · Art. 13 cost. · Art. 14 cost. · Art. 15 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 251/2004

    Questione inammissibile
    20 luglio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 266, comma 2, del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata in riferimento all’art. 14 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata; in particolare, non fornisce alcuna delibazione circa la fondatezza dell’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, eseguite all’interno dell’abitazione di uno degli imputati, ritenuta come logicamente pregiudiziale rispetto alla proposizione dell’incidente di costituzionalità. - V. sentenza citata n. 304/2000.

    Art. 266 c.p.p. · Art. 14 cost. · Art. 614 c.p. · Art. 267 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 29 maggio 2026 — oggiin vigoreper 5 mesi
  2. 1 maggio 2020 — 29 maggio 2026per 6 anni
  3. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  4. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  5. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  6. 31 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 5 mesi
  7. 1 gennaio 2019 — 31 gennaio 2019per un mese
  8. 4 dicembre 2018 — 1 gennaio 2019per 28 giorni
  9. 22 settembre 2018 — 4 dicembre 2018per 2 mesi
  10. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  11. 6 aprile 2014 — 26 gennaio 2018per 4 anni
  12. 16 ottobre 2013 — 6 aprile 2014per 6 mesi
  13. 1 febbraio 2013 — 16 ottobre 2013per 9 mesi
  14. 2 marzo 2006 — 1 febbraio 2013per 7 anni
  15. 12 maggio 2005 — 2 marzo 2006per 10 mesi
  16. 11 agosto 1998 — 12 maggio 2005per 7 anni
  17. 24 marzo 1996 — 11 agosto 1998per 2 anni
  18. 24 ottobre 1988 — 24 marzo 1996testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2014 al 26 gennaio 2018. 50 parole aggiunte in 2 capoversi.

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penaletolto: ;aggiunto: .

f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presentiaggiunto: , che puo' essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosaaggiunto: . 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

    Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art266 · fonte del testo

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