Corte costituzionale

Sentenza n. 135/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 189 e da 266

a 271 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 5 luglio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Di Sarno

Giovanni, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, n. 45,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Alba ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale "degli artt. 189 e 266 - 271 del codice

di procedura penale e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, del

codice di procedura penale", nella parte in cui "non estendono la

disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei

luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale alle riprese visive o

videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi".

L'ordinanza, emessa nell'udienza preliminare, premette che

nell'ambito di un procedimento penale relativo a delitti di

favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il giudice per le

indagini preliminari aveva autorizzato - "anche ai sensi

dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.", qualora il luogo dovesse

considerarsi di privata dimora - l'intercettazione di comunicazioni

tra presenti all'interno di un locale notturno, ove si presumeva

svolgersi l'attività criminosa.

Nello stabilire le modalità delle operazioni, il pubblico

ministero aveva peraltro disposto, con proprio decreto, che nel

locale venissero installate anche delle videocamere: e mentre

l'intercettazione delle conversazioni non era stata di fatto

eseguita, in quanto ostacolata dall'elevato volume della musica;

l'apparato di ripresa visiva, occultato dalla polizia giudiziaria in

una plafoniera sita in una saletta appartata, aveva consentito di

registrare immagini di rapporti sessuali tra i clienti e le ballerine

dell'esercizio.

Anche sulla base di tali registrazioni, il gestore del locale era

stato quindi sottoposto ad arresti domiciliari; misura confermata, in

sede di riesame, dal Tribunale di Torino, la cui decisione era stata

tuttavia annullata dalla Corte di cassazione, sul rilievo che le

riprese visive avrebbero dovuto essere, nel frangente - in quanto

effettuate in luogo qualificabile come di privata dimora - anch'esse

specificamente autorizzate a norma dell'art. 266, comma 2, cod. proc.

pen., rimanendo in difetto inutilizzabili.

Nella richiesta di rinvio a giudizio (formulata prima che

intervenisse la decisione della Corte di cassazione nel procedimento

incidentale de libertate), il pubblico ministero aveva peraltro

indicato fra le fonti di prova a carico anche i nastri delle

videoregistrazioni: nastri dei quali, nell'udienza preliminare, la

difesa aveva quindi eccepito l'inutilizzabilità.

Ciò premesso, il rimettente osserva come - in assenza di

specifica disciplina processuale - la giurisprudenza di legittimità

si sia espressa in modo contrastante riguardo alla possibilità di

effettuare riprese visive a fini di indagine in luoghi di privata

dimora: avendo essa affermato ora che l'operazione resta preclusa in

radice, fuori dei casi in cui risulti strettamente funzionale alla

intercettazione di comunicazioni non verbali tra presenti, dal

principio dell'inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14

Cost; ora, invece, che la videoregistrazione deve essere autorizzata

a norma dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., e cioè in

conformità della disciplina prevista per le intercettazioni

ambientali; ora, infine, che è necessario e sufficiente, in base

agli artt. 189 cod. proc. pen. e 14 Cost., un atto motivato

dell'autorità giudiziaria e, dunque, anche un provvedimento del

pubblico ministero.

Ad avviso del giudice a quo la prima tesi non potrebbe essere

condivisa, in quanto lo stesso art. 14 della Costituzione prevede

"limiti e deroghe" al principio di inviolabilità del domicilio a

salvaguardia di altri valori costituzionali, tra i quali

l'accertamento e la repressione dei reati; e neppure la seconda, non

sussistendo i presupposti per estendere analogicamente alle riprese

visive le disposizioni in tema di intercettazioni di comunicazioni

tra presenti, stante anche la previsione dell'art. 189 cod. proc.

pen. (in tema di prove non disciplinate dalla legge).

La lettura corretta del quadro normativo sarebbe pertanto la

terza (sufficienza dell'atto motivato dell'autorità giudiziaria):

lettura a fronte della quale, tuttavia, la disciplina del mezzo di

ricerca della prova in questione verrebbe a porsi in contrasto tanto

con il principio di uguaglianza - avuto riguardo, quale tertium

comparationis all'ipotesi regolata dall'art. 266, comma 2, cod. proc.

pen. - quanto con lo stesso art. 14 Cost.

L'effettuazione di riprese visive comporterebbe, difatti, una

limitazione della inviolabilità del domicilio equivalente, se non

addirittura maggiore, rispetto all'intercettazione di comunicazioni

fra presenti: sarebbe pertanto irragionevole che a quest'ultima possa

procedersi solo in base a provvedimento del giudice ed entro precisi

limiti, tanto di ammissibilità che temporali, mentre per le riprese

visive basti un provvedimento, sia pur motivato, del pubblico

ministero.

L'art. 14 Cost., d'altro canto, non si limita a richiedere, ai

fini della compressione della libertà di domicilio, un provvedimento

motivato dell'autorità giudiziaria, ma postula altresì che tale

provvedimento sia adottato "nei casi e nei modi stabiliti dalla

legge": imponendo, così, una compiuta disciplina legislativa delle

ipotesi e delle modalità di limitazione di detto diritto

fondamentale, nella specie mancante.

Quanto, infine, alla rilevanza della questione, il rimettente

rimarca come nel procedimento a quo le riprese visive siano state

eseguite in forza di un provvedimento motivato del solo pubblico

ministero ed in un luogo che, per le sue caratteristiche, doveva

considerarsi di privata dimora: con la conseguenza che il quesito di

costituzionalità risulterebbe decisivo ai fini dell'utilizzabilità

delle riprese stesse.

2. - Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

declaratoria di infondatezza della questione.

L'Avvocatura erariale nega la sussistenza del preteso contrasto

con l'art. 14 Cost., ritenendo soddisfatto, nella specie, il livello

minimo di garanzie previsto dal precetto costituzionale, il quale

richiede, ai fini della limitazione del "diritto alla riservatezza",

un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (e, quindi,

anche del pubblico ministero): sarebbe, poi, la motivazione di tale

provvedimento a dover rendere conto degli scopi perseguiti e

dell'esistenza di esigenze investigative ricollegabili al fine,

costituzionalmente protetto, di prevenzione e repressione dei reati.

Non sarebbe del pari compromesso l'art. 3 Cost., in quanto la

valutazione del carattere più o meno "invasivo" della captazione di

immagini rispetto all'intercettazione di comunicazioni fra presenti

costituirebbe apprezzamento discrezionale del legislatore, il quale,

nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 14 Cost., rimarrebbe

libero di dosare le garanzie che assistono ciascun mezzo di ricerca

della prova. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba

dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 14 Cost., "degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale

e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, del codice di procedura

penale", nella parte in cui "non estendono la disciplina delle

intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati

dall'art. 614 cod. pen. alle riprese visive o videoregistrazioni

effettuate nei medesimi luoghi".

Dopo aver ricordato come, in assenza di una specifica disciplina

processuale di tale mezzo di ricerca della prova, la giurisprudenza

di legittimità si sia espressa in modo contrastante riguardo alle

condizioni ed ai limiti di liceità della captazione di immagini in

luoghi di privata dimora a fini investigativi, il rimettente pone a

premessa del quesito di costituzionalità l'adesione all'orientamento

in forza del quale, nell'attuale panorama normativo, risulterebbe

"necessario e sufficiente", per l'effettuazione delle anzidette

riprese visive, un atto motivato dell'autorità giudiziaria (e,

dunque, nella fase delle indagini preliminari, anche un semplice

provvedimento del pubblico ministero).

Tale assetto normativo contrasterebbe, peraltro, con l'art. 3

Cost., in quanto al carattere egualmente, o addirittura maggiormente

"invasivo" delle riprese visive, rispetto alle intercettazioni

ambientali, corrisponderebbe irragionevolmente un più ridotto

"livello di garanzie" (le intercettazioni di comunicazioni fra

presenti sono possibili, infatti, solo in base a provvedimento del

giudice ed entro precisi limiti, di ammissibilità e temporali). Esso

contrasterebbe altresì con l'art. 14 Cost., il quale non si limita a

richiedere, ai fini della compressione della inviolabilità del

domicilio, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, ma

postula altresì che tale provvedimento sia adottato "nei casi e nei

modi stabiliti dalla legge": imponendo, con ciò, una compiuta

disciplina legislativa delle ipotesi e delle modalità di limitazione

della libertà fondamentale in discorso, nella specie non

rinvenibile.

2.1. - Il quesito di costituzionalità formulato dal giudice per

le indagini preliminari del Tribunale di Alba - tendente

all'ottenimento di una pronuncia additiva che allinei la disciplina

processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella

delle intercettazioni di comunicazioni fra presenti nei medesimi

luoghi - impone a questa Corte una verifica pregiudiziale: occorre

stabilire, cioè, se l'operazione investigativa sulla quale il

quesito stesso verte non risulti, in realtà, vietata in modo

assoluto dal sistema costituzionale, a prescindere dal "livello di

garanzie" dal quale la normativa ordinaria eventualmente la circondi.

Ad una simile conclusione parte della giurisprudenza e della

dottrina perviene, in effetti, sul rilievo che la captazione di

immagini rappresenterebbe un tipo di limitazione dell'inviolabilità

del domicilio, diverso ed ulteriore rispetto a quelli contemplati

dall'art. 14, secondo comma, Cost., il quale consente bensì

invasioni per fini di giustizia della sfera domiciliare, ma solo

nella forma delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri.

Rimarcato come le ipotesi di limitazione dei diritti

costituzionalmente garantiti debbano considerarsi, in via di

principio, di stretta interpretazione, stante il loro carattere di

eccezionalità, i fautori della tesi in questione osservano come le

riprese visive non soltanto non figurino nell'elenco delle forme di

interferenza sulla libertà domiciliare espressamente contemplate

dalla Costituzione; ma segnino, altresì, un "salto qualitativo"

rispetto ad esse sul piano dell'"invasività", tale da precludere

qualsiasi tentativo di assimilazione (e, in particolare, la

possibilità di ricondurre le riprese visive al paradigma concettuale

dell'ispezione): giacché mentre le ispezioni, le perquisizioni ed i

sequestri sarebbero forme di intrusione palesi, la captazione di

immagini a fini investigativi avrebbe, di necessità, carattere

occulto.

A tale ricostruzione va peraltro obiettato, per un verso, che il

riferimento, nell'art. 14, secondo comma, Cost., alle "ispezioni,

perquisizioni e sequestri" non è necessariamente espressivo

dell'intento di "tipizzare" le limitazioni permesse, escludendo a

contrario quelle non espressamente contemplate; poiché esso ben può

trovare spiegazione nella circostanza che gli atti elencati

esaurivano le forme di limitazione dell'inviolabilità del domicilio

storicamente radicate e positivamente disciplinate all'epoca di

redazione della Carta, non potendo evidentemente il Costituente tener

conto di forme di intrusione divenute attuali solo per effetto dei

progressi tecnici successivi. Per un altro verso, va osservato che la

citata disposizione costituzionale, nell'ammettere "intrusioni" nel

domicilio per finalità di giustizia, non prende, in realtà, affatto

posizione sul carattere - palese od occulto - delle intrusioni

stesse: la configurazione di queste ultime, e delle ispezioni in

particolare, come atto palese emerge, difatti, esclusivamente a

livello di legislazione ordinaria.

L'attribuzione all'elenco delle limitazioni alla libertà di

domicilio, di cui all'art. 14, secondo comma, Cost., di un carattere

"chiuso" e storicamente "cristallizzato" sulla fisionomia impressa

dalla legge processuale del tempo ai singoli atti invasivi richiamati

provocherebbe, d'altro canto, un evidente squilibrio nell'assetto

costituzionale dei diritti di libertà.

nel sistema delle libertà fondamentali, difatti, la libertà

domiciliare si presenta strettamente collegata alla libertà

personale, come emerge dalla stessa contiguità dei precetti

costituzionali che sanciscono l'una e l'altra (artt. 13 e 14 Cost.),

nonché dalla circostanza che le garanzie previste nel secondo comma

dell'art. 14, Cost., in rapporto alle limitazioni dell'inviolabilità

del domicilio, riproducono espressamente quelle stabilite per la

tutela della libertà personale. Il domicilio viene cioè in rilievo,

nel panorama dei diritti fondamentali di libertà, come proiezione

spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da

interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente:

prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in

parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni

salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona.

Ciò posto, l'adesione alla tesi contrastata implicherebbe che il

domicilio trovi tutela nella Carta costituzionale - quanto alla

tipologia delle interferenze da parte della pubblica autorità - in

modo più energico, non solo rispetto alla libertà e alla segretezza

delle comunicazioni (l'art. 15, secondo comma, della Costituzione fa

generico riferimento, infatti, a possibili "limitazioni" di essa,

senza alcuna restrizione quanto ai tipi); ma altresì rispetto alla

stessa libertà personale, di cui l'inviolabilità del domicilio

costituisce espressione in certo senso sotto-ordinata (l'art. 13,

secondo comma, Cost., infatti, consente, a determinate condizioni,

oltre alla "detenzione", "ispezione" e "perquisizione personale",

"qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale"). Una

simile ricostruzione appare tanto meno plausibile ove si consideri

che nel terzo comma dell'art. 14 della Costituzione - per quanto

attiene ai motivi ed ai modi della limitazione - la protezione

costituzionale del domicilio risulta, viceversa, più debole di

quella degli altri diritti di libertà dianzi menzionati; si ammette

infatti in tale comma, in termini ampi, che "leggi speciali"

consentano di eseguire "accertamenti e ispezioni" domiciliari anche

per motivi "di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e

fiscali".

Giova soggiungere che l'ipotizzata restrizione della tipologia

delle interferenze della pubblica autorità nella libertà

domiciliare non troverebbe riscontro né nella Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(art. 8), né nel Patto internazionale sui diritti civili e politici

(art. 17); né, infine, nella Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (artt. 7 e

52), qui richiamata ancorché priva di efficacia giuridica per il suo

carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.

2.2. - Escluso che l'attività investigativa in argomento si

scontri con un divieto costituzionale assoluto, l'odierna questione

si palesa infondata.

Al riguardo, va invero osservato che la captazione di immagini in

luoghi di privata dimora ben può configurarsi, in concreto, come una

forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, che si

differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione

sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento, come

nell'ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali: fattispecie

nella quale già ora è applicabile, in via interpretativa, la

disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di

privata dimora. Stabilire quando la ripresa visiva possa ritenersi

finalizzata alla captazione di comportamenti a carattere comunicativo

e determinare i limiti entro i quali le immagini concretamente

riprese abbiano ad oggetto tali comportamenti è, d'altra parte, una

questione che spetta al giudice a quo risolvere.

Il problema di costituzionalità si configura solo ove si

fuoriesca dall'ipotesi della videoregistrazione di comportamenti di

tipo comunicativo, venendo allora in considerazione soltanto

l'intrusione nel domicilio in quanto tale. In questo caso, il modello

normativo evocato dal giudice a quo come tertium comparationis è

inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni

poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle

comunicazioni, da un lato; l'invasione della sfera della libertà

domiciliare in quanto tale, dall'altro. Sebbene, infatti, come già

accennato, libertà di domicilio e libertà di comunicazione

rientrino entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela

della "vita privata" - tanto da essere oggetto di previsione

congiunta ad opera dei citati artt. 8 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 17

del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonché, da

ultimo, ad opera dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea - esse restano significativamente differenziate

sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza

essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da

interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui

si svolge la vita intima di ciascun individuo. La libertà di

comunicazione, per converso - pur presentando anch'essa un

fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non

legittimati alla percezione del messaggio informativo - ha un

contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o

più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti.

L'ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di

intercettazione di comunicazioni potrebbe perciò essere disciplinata

soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali

dell'art. 14 Cost; ferma restando, per l'importanza e la delicatezza

degli interessi coinvolti, l'opportunità di un riesame complessivo

della materia da parte del legislatore stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

"degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e,

segnatamente, dell'art. 266, comma 2, del codice di procedura

penale", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 14 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Alba con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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