Art. 474 c.p. — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

[1]((Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[2]Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[3]I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39

16

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".

Testo vigente dal 15 agosto 2009

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 58/2014

    Parametro
    27 marzo 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale…

    Art. 3 cost. · Art. 473 c.p. · Art. 474 c.p. · Art. 381 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1953 al 15 agosto 2009. 36 parole tolte, 112 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunque, fuoriaggiunto: Fuori dei casi di concorso nei tolto: delitti preveduti dall'articolo precedente, aggiunto: reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato tolto: per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali,aggiunto: , al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o aggiunto: altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alteratitolto: , aggiunto: e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

aggiunto: Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a tolto: lire ventimila aggiunto: euro 20.000.

tolto: Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedenteaggiunto: I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art474 · fonte del testo

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