Art. 473 c.p. — Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

[1]((Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[2]Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[3]I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39

16

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".

Testo vigente dal 15 agosto 2009

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1953 al 15 agosto 2009. 23 parole tolte, 59 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunqueaggiunto: , potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera tolto: i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, tolto: delle opere dell'ingegno o dei aggiunto: di prodotti industriali, ovvero aggiunto: chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione tolto: fino aggiunto: da sei mesi a tre anni e con la multa tolto: fino a lire ventimila aggiunto: da euro 2.500 a euro 25.000.

tolto: Alla stessa pena soggiace chiaggiunto: Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

tolto: Le disposizioni precedenti si applicano sempreaggiunto: I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne tolto: oaggiunto: , dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art473 · fonte del testo

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