Art. 517-quater c.p. — Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari

[1]Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e' punito con la reclusione ((da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000)).

[2]((Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75)).

[4]I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.

Testo vigente dal 29 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2026 al 29 maggio 2026. 45 parole tolte, 55 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e' punito con la reclusione tolto: fino a due aggiunto: da uno a quattro anni e con la multa tolto: fino a euro 20 aggiunto: da euro 10.000 a euro 50.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, aggiunto: anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, aggiunto: offre o pone in vendita tolto: con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte aggiunto: o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

tolto: Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo commaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art517quater · fonte del testo

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