Codice di procedura penale

Art. 266-bis c.p.p.

(( (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche). Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonche' a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e' consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi)).

Testo vigente dal 14 gennaio 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art266bis · fonte del testo

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