Il primo capo di questo titolo è costituito dai delitti contro la libertà sessuale. Questa designazione dell'oggetto giuridico della classe di delitti, di cui si tratta, non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, una libertà sessuale non esiste, e perchè con quei reati si offende non la libertà, ma beni spirituali della persona (pudore, ecc.) e beni materiali (integrità fisica). La Commissione, quindi, consigliò di sostituire, alla predetta rubrica, l'altra: «delitti sessuali» o «delitti contro i rapporti sessuali», se non si preferisse ritornare a quella del capo I, titolo VIII, libro II del codice del 1889. È tuttavia da osservare che l'espressione: delitti sessuali, è piuttosto, per così dire, letteraria che giuridica, in quanto non accenna al diritto leso, ma soltanto al movente, o al fatto materiale. Se poi si dicesse: delitti contro i rapporti sessuali, si sposterebbe la questione, senza risolverla e senza indicare l'oggetto giuridico di tali reati, presupponendo, inoltre, «rapporti» sessuali, che possono anche non esistere, come nel ratto. Il codice finora vigente elude il problema, perchè non dice quale sia l'obiettività giuridica dei delitti in parola e si limita soltanto ad indicare il nomen juris di ciascuno di essi. I delitti in discorso sono caratterizzati dalla violenza o dalla frode. Ora, tanto l'una quanto l'altra ledono la libertà, e precisamente quella libertà che consiste nella libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale. E invero l'esistenza di tale libertà, tra i beni giuridici delle persone, non può essere negata. Non è esatto, infine, che nei delitti contro la libertà sessuale si offenda la integrità fisica o il pudore. Nel ratto, ad esempio, non si offende, o può non offendersi, nè questo nè quella, mentre si offende la libertà sessuale, in quanto vi è una restrizione della libertà commessa a fini sessuali. L'offesa al pudore è considerata nei delitti compresi nel capo secondo di questo titolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 170