Codice penale

Art. 515 c.p. — Frode nell'esercizio del commercio

[1]Chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.

[2]Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 294/1987

    Questione infondata
    28 luglio 1987

    Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 617- ter c.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Milano con ordinanza del 26 settembre 1983 (r.o. 967/83); b) degli artt. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario) e 388, terzo comma, c.p. -…

    Art. 617-ter c.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 640 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Il delitto di frode nell'esercizio del commercio può commettersi soltanto in relazione alle cose mobili, come è detto espressamente nell'articolo 515. Alla Commissione parlamentare parve inutile codesta espressa menzione, ritenendo essa evidente che quel delitto non può commettersi in relazione a cose immobili. Ma ciò che può essere evidente per l'alta sapienza della Commissione, può non esserlo per tutti coloro che debbono osservare ed applicare la legge; tanto è vero che nell'applicazione dell'articolo 295 del codice del 1889, che parla semplicemente di «cose», è sorto il dubbio se la disposizione potesse riguardare anche gli immobili. TITOLO IX. Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 169

  • Il primo capo di questo titolo è costituito dai delitti contro la libertà sessuale. Questa designazione dell'oggetto giuridico della classe di delitti, di cui si tratta, non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, una libertà sessuale non esiste, e perchè con quei reati si offende non la libertà, ma beni spirituali della persona (pudore, ecc.) e beni materiali (integrità fisica). La Commissione, quindi, consigliò di sostituire, alla predetta rubrica, l'altra: «delitti sessuali» o «delitti contro i rapporti sessuali», se non si preferisse ritornare a quella del capo I, titolo VIII, libro II del codice del 1889. È tuttavia da osservare che l'espressione: delitti sessuali, è piuttosto, per così dire, letteraria che giuridica, in quanto non accenna al diritto leso, ma soltanto al movente, o al fatto materiale. Se poi si dicesse: delitti contro i rapporti sessuali, si sposterebbe la questione, senza risolverla e senza indicare l'oggetto giuridico di tali reati, presupponendo, inoltre, «rapporti» sessuali, che possono anche non esistere, come nel ratto. Il codice finora vigente elude il problema, perchè non dice quale sia l'obiettività giuridica dei delitti in parola e si limita soltanto ad indicare il nomen juris di ciascuno di essi. I delitti in discorso sono caratterizzati dalla violenza o dalla frode. Ora, tanto l'una quanto l'altra ledono la libertà, e precisamente quella libertà che consiste nella libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale. E invero l'esistenza di tale libertà, tra i beni giuridici delle persone, non può essere negata. Non è esatto, infine, che nei delitti contro la libertà sessuale si offenda la integrità fisica o il pudore. Nel ratto, ad esempio, non si offende, o può non offendersi, nè questo nè quella, mentre si offende la libertà sessuale, in quanto vi è una restrizione della libertà commessa a fini sessuali. L'offesa al pudore è considerata nei delitti compresi nel capo secondo di questo titolo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 170

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art515 · fonte del testo

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