Nell'articolo 266 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine il seguente comma: "Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art11 · fonte del testo

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