Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992

dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Viele

Soccorsa, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale, instaurato a seguito

dell'opposizione proposta dall'imputata Viele Soccorsa avverso il

decreto penale di condanna con il quale la si accusava, tra l'altro,

del reato di molestia o disturbo alle persone commesso con il mezzo

del telefono, a fronte della richiesta del pubblico ministero di

produrre in giudizio un tabulato recante l'indicazione delle ore e

dei giorni nei quali dall'utenza telefonica intestata all'imputata, o

comunque nella disponibilità della stessa, erano state effettuate

chiamate dirette ad altra utenza, intestata alla persona offesa e

querelante, la difesa dell'imputata aveva dedotto l'irritualità e,

quindi, l'inammissibilità di tale mezzo di prova, in quanto

acquisito dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari

senza le particolari garanzie assicurate dal codice di rito a cautela

delle intercettazioni telefoniche. Nell'esaminare la fondatezza di

tale contestazione, il pretore di Macerata, tenuto a provvedere circa

l'ammissibilità delle prove richieste dalle parti per l'udienza

dibattimentale, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ritenuto

rilevante per la risoluzione di tale controversia preliminare e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 266 c.p.p. in riferimento all'art. 15 della Costituzione.

Il giudice rimettente riconosce che la norma impugnata, così come

interpretata costantemente dalla giurisprudenza formatasi anche sotto

il vigore del precedente codice di procedura penale, definisce come

intercettazione telefonica soltanto l'azione diretta a consentire la

presa di cognizione del contenuto di una conversazione intercorrente

tra altre persone e, conseguentemente, esige solo per operazioni di

tale genere le cautele assicurate dagli artt. 266 e seguenti c.p.p.,

negando altresì la applicabilità delle stesse garanzie processuali

per la esecuzione di ogni altra operazione tecnica che consenta

l'acquisizione di informazioni diverse dal contenuto della

conversazione. Ma, proprio in virtù di tale interpretazione, il

giudice a quo ritiene che l'art. 266 c.p.p. sia in contrasto con il

principio di inviolabilità e segretezza della corrispondenza,

sancito dall'art. 15 della Costituzione.

È opinione del pretore rimettente, infatti, che la norma

costituzionale, nel tutelare l'inviolabilità della libertà e della

segretezza d'ogni forma di comunicazione, consentendone la

limitazione solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei

casi e nei modi stabiliti dalla legge, considera l'oggetto di tale

tutela nel suo contenuto più esteso, come un aspetto della

fondamentale condizione di libertà della persona. A suo avviso, si

impone, pertanto, che, a norma dell'art. 15 della Costituzione, sia

assicurato, non solo che estranei non vengano a conoscenza del

contenuto di una certa conversazione, ma anche che resti riservato il

fatto stesso che una persona abbia voluto comunicare con altra

persona in una determinata occasione.

È vero, continua il giudice a quo, che parte della dottrina ha

negato che tale interesse al segreto abbia una copertura

costituzionale. Ma questa affermazione, fatta per lo più in

relazione alla corrispondenza epistolare o postale in genere (laddove

il mezzo esige che siano noti i nomi del destinatario e del

mittente), non può valere quando la comunicazione sia effettuata con

il telefono, cioè con un mezzo la cui scelta come strumento tecnico

di conversazione denota la volontà del soggetto di mantenere

riservata l'identità delle persone tra le quali intercorre la

comunicazione.

Se così è, conclude il giudice a quo, anche le informazioni

esterne alla conversazione (destinatario, tempo, frequenza, ecc.)

possono possedere una accentuata valenza divulgativa di notizie

caratterizzanti la personalità dell'autore, tale da essere oggetto

di un diritto costituzionale della persona a mantenerle riservate.

Sicché deve ritenersi di dubbia conformità rispetto all'art. 15

della Costituzione la norma contenuta nell'art. 266 c.p.p., nella

parte in cui limita alle sole operazioni di intercettazione del

contenuto di conversazioni telefoniche le garanzie e le cautele

stabilite nel capo quarto del titolo terzo del libro terzo (artt. 266

- 271) del codice di procedura penale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in

giudizio per chiedere che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal pretore di Macerata sia dichiarata non fondata.

Dopo aver dato atto che anche da parte del giudice rimettente non

si contesta che la definizione normativa di intercettazione

telefonica, intesa univocamente dalla giurisprudenza come

registrazione o presa di conoscenza di una conversazione intercorsa

tra altre persone, non ricomprende l'acquisizione di informazioni

relative al fatto storico della conversazione telefonica e che,

quindi, la relativa operazione tecnica non è, allo stato, assistita

dalle garanzie apprestate dagli artt. 266 e seguenti c.p.p., la

difesa erariale afferma che nella previsione dell'art. 15 della

Costituzione non è ricompresa anche la tutela circa la riservatezza

della notizia dell'avvenuto collegamento tra due utenze telefoniche.

A sostegno di questa convinzione, l'Avvocatura dello Stato ricorda

la estrema facilità con cui avvengono tali acquisizioni documentali,

in relazione a fatti di cui l'ente gestore del servizio ha la normale

disponibilità principalmente per ragioni di contabilità e che,

pertanto, sono ordinariamente a disposizione dell'utente quando

questi desidera controllare l'uso del proprio apparecchio. Si

tratterebbe, dunque, di acquisizioni documentali che, ove rilevanti a

fini probatori, sarebbero regolate dalle disposizioni degli artt. 187

e seguenti c.p.p. e, particolarmente, dall'art. 256, primo comma,

c.p.p., che consente all'autorità giudiziaria di richiedere atti e

documenti di cui i soggetti indicati negli artt. 200 e 201 c.p.p.

(tra i quali potrebbe farsi rientrare anche l'ente gestore del

servizio pubblico di telefonia) abbiano la disponibilità in ragione

del loro ufficio. Considerato in diritto

1. - Nel corso di un giudizio penale instaurato a seguito di

un'opposizione a un decreto di condanna per molestie o disturbo alle

persone a mezzo del telefono, il pretore di Macerata, trovandosi a

decidere dell'ammissibilità come mezzo di prova di un tabulato,

recante l'indicazione delle telefonate effettuate dalla persona

imputata a quella offesa con specificazione dei giorni e delle ore

delle stesse, e avendo constatato che il tabulato medesimo era stato

acquisito dal pubblico ministero durante le indagini preliminari

senza le particolari cautele assicurate dal codice di rito alle

intercettazioni telefoniche, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 15 della Costituzione, nei

confronti dell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui limita alle sole

operazioni di intercettazione del contenuto di conversazioni

telefoniche le garanzie stabilite nel libro terzo, titolo terzo, capo

quarto (artt. 266 - 271) del codice di procedura penale.

Tale pronunzia additiva, precisa il giudice a quo, è richiesta

sul presupposto che l'art. 266 c.p.p., essendo circoscritto, per

costante orientamento giurisprudenziale, all'intercettazione del

contenuto di una conversazione telefonica intercorrente tra altre

persone, ometterebbe di tutelare con le stesse garanzie applicabili

alle intercettazioni telefoniche anche il diritto al segreto sul

fatto storico dell'intervenuta comunicazione e sulla identità dei

soggetti autori della conversazione telefonica, diritto che, a parere

del giudice rimettente, rientra nella protezione accordata dall'art.

15 della Costituzione alla inviolabilità e alla libertà di ogni

forma di comunicazione.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Come questa Corte ha da tempo affermato (v. sentenza n. 34 del

1973), nell'art. 15 della Costituzione "trovano protezione due

distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza

delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della

personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e

quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a

dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (v.

anche sentt. nn. 120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del

1991).

L'art. 266 c.p.p. e, più in generale, le disposizioni contenute

nel capo quarto, del titolo terzo, libro terzo, del codice di

procedura penale costituiscono un'attuazione per via legislativa dei

predetti principi, che, al pari delle norme similari previste nel

codice di rito previgente, stabilisce una disciplina complessiva

delle intercettazioni telefoniche in relazione ai poteri d'indagine a

fini di repressione penale e alla loro utilizzabilità come mezzi di

prova in giudizio. Più precisamente le anzidette disposizioni

stabiliscono i limiti di ammissibilità delle intercettazioni

telefoniche (art. 266), i presupposti e le forme dei provvedimenti

che ne dispongono l'effettuazione (art. 267), lo svolgimento puntuale

delle conseguenti operazioni (art. 268), i modi e i limiti di

conservazione della documentazione delle intercettazioni stesse (art.

269) e, infine, l'utilizzabilità di queste ultime in altri

procedimenti e i relativi divieti (artt. 270 e 271).

Le speciali garanzie previste dalle norme appena ricordate a

tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica

rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile

dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più

assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene,

l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle

comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo

essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della

personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione).

In altri termini, il particolare rigore delle garanzie previste

dalle disposizioni prima citate intende far fronte alla formidabile

capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati

per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di

salvaguardare l'inviolabile dignità dell'uomo da irreversibili e

irrimediabili lesioni.

3. - Ciò posto, non vi può esser dubbio che, conformemente a

quanto afferma la giurisprudenza di merito, la particolare disciplina

predisposta dagli artt. 266-271 c.p.p. sulle intercettazioni di

conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soltanto a

quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in

cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una

comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si

svolge, sarebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti

della comunicazione medesima.

Questa delimitazione del campo di applicabilità degli articoli

contenuti nel capo quarto, titolo terzo, libro terzo, del codice di

procedura penale non è, come sembra presupporre il giudice a quo, la

conseguenza logica di un particolare orientamento interpretativo,

vòlto a caratterizzare in senso restrittivo un concetto, quale

quello di intercettazione, astrattamente suscettibile di

interpretazioni più estensive. Al contrario, la riferibilità delle

disposizioni indicate esclusivamente all'intercettazione del

contenuto di conversazioni telefoniche si deduce con estrema

chiarezza dal complesso delle norme previste in quegli articoli, le

quali descrivono operazioni e modalità di azione in grado di

assumere un qualche significato normativo soltanto ove siano poste in

relazione con l'apprensione e l'acquisizione del contenuto di

comunicazioni (v. specialmente gli artt. 268 e 269 c.p.p., nonché

anche gli artt. 89 e 90 disp. att. c.p.p.).

Sotto il profilo indicato, la richiesta del giudice a quo di una

pronunzia additiva, vòlta ad estendere le garanzie previste dagli

artt. 266-271 c.p.p. per l'intercettazione del contenuto di

conversazioni telefoniche a qualsiasi altra acquisizione a fini

probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta

comunicazione, non può essere accolta. A tale conclusione, come si

è appena precisato, ostano i contenuti normativi delle disposizioni

della cui legittimità costituzionale dubita il giudice a quo, dal

momento che essi sono conformati esclusivamente a operazioni relative

all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e

non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento

nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, né ad

aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni

medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).

4. - D'altra parte, fermi restando i limiti di oggetto e di

disciplina delle norme processuali sulle intercettazioni telefoniche,

non può non essere condivisa la prospettazione avanzata dal giudice

a quo in ordine alla ampiezza della tutela accordata dall'art. 15

della Costituzione alla libertà e alla segretezza della

comunicazione, la quale è sicuramente tale da ricomprendere fra i

propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di una

determinata conversazione telefonica. In altri termini, l'ampiezza

della garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle

comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una

sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere non

soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche

quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo

e di luogo della comunicazione stessa.

Infatti, a partire dalla sentenza n. 34 del 1973, è costante

affermazione di questa Corte che "la libertà e la segretezza della

corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono

un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi

costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art.

15 della Costituzione come diritto inviolabile" (v., da ultimo, sent.

n. 366 del 1991). Come la stessa Corte ha ribadito di recente (v.

sent. n. 10 del 1993), la stretta attinenza della libertà e della

segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della

personalità - attinenza che induce a qualificare il corrispondente

diritto "come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda

la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in

armonia con i postulati della dignità umana" (v. sent. n. 366 del

1991) - comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a

conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato

espansivo.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha desunto dall'art. 15

della Costituzione la protezione di una sfera privata attinente alla

comunicazione tra due o più soggetti, nella misura e nei limiti in

cui a tale sfera possa essere riferibile un valore espressivo e

identificativo della personalità umana e della vita di relazione

nella quale questa si svolge (art. 2 della Costituzione), assegnando

alla stessa una posizione privilegiata al fine di salvaguardare

l'intangibilità degli aspetti più significativi della vita intima

della persona (v. specialmente sent. n. 366 del 1991).

Per le ragioni ora esposte non può non concordarsi con il giudice

a quo allorché afferma che l'art. 15 della Costituzione, in mancanza

delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la

conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie

idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica

(autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento

che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla

tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza

della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio,

all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati.

Più precisamente, il riconoscimento e la garanzia costituzionale

della libertà e della segretezza della comunicazione comportano

l'assicurazione che il soggetto titolare del corrispondente diritto

possa liberamente scegliere il mezzo di corrispondenza, anche in

rapporto ai diversi requisiti di riservatezza che questo assicura sia

sotto il profilo tecnico, sia sotto quello giuridico. E non v'è

dubbio che, una volta che una persona abbia prescelto l'uso del mezzo

telefonico, vale a dire l'utilizzazione di uno strumento che

tecnicamente assicura una segretezza più estesa di quella riferibile

ad altri mezzi di comunicazione (postali, telegrafici, etc.), ad

essa, in forza dell'art. 15 della Costituzione, va riconosciuto il

diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare

all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli

relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione. Nello

stesso tempo, sempre in forza dell'art. 15 della Costituzione, non

può negarsi che al riconoscimento di tale diritto sia

coessenzialmente legata la garanzia consistente nel dovere, posto a

carico di tutti coloro che per ragioni professionali vengano a

conoscenza del contenuto e dei dati esteriori della comunicazione, di

mantenere il più rigoroso riserbo sugli elementi appena detti. Se

questa garanzia non ci fosse, infatti, risulterebbe vanificato il

contenuto del diritto che l'art. 15 della Costituzione intende

assicurare al patrimonio inviolabile di ogni persona in relazione a

qualsiasi forma di comunicazione, tanto più se quest'ultima

comporta, per la propria realizzazione, una consistente

organizzazione di mezzi e di uomini.

5. - Nelle norme del codice di procedura penale relative

all'acquisizione delle prove in giudizio i valori costituzionali ora

ricordati sono rappresentati in misura indubbiamente ampia e,

tuttavia, parziale.

Oltre agli articoli, precedentemente indicati, concernenti le

intercettazioni del contenuto di conversazioni telefoniche (artt. 266

- 271 c.p.p.), assume sicuramente rilievo l'art. 256 c.p.p., il

quale, nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti

coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una

disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico

della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato,

l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di

riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione

come garanzia istituzionale del diritto della persona alla libertà e

alla segretezza delle comunicazioni. Tuttavia, proprio in ragione

della sua natura giuridica, tale garanzia, contrariamente a quanto

suppone l'Avvocatura dello Stato, non può essere scambiata con la

tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in

ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio

della relativa libertà, se non altro perché oggetto della

protezione accordata dall'art. 256 c.p.p. è immediatamente

l'interesse sottostante all'attività professionale, e non già

quello proprio dei soggetti della comunicazione, cioè degli utenti

del servizio professionalmente erogato.

Anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di

identificazione dei soggetti, del tempo e del luogo della

comunicazione non si è finora tradotta in specifiche norme

processuali, tuttavia l'acquisizione come mezzi di prova dei dati

medesimi non può non avvenire nel più rigoroso rispetto delle

regole che la stessa Costituzione pone direttamente, con norme

precettive, a garanzia della libertà e della segretezza di ogni

forma di comunicazione. Infatti, come questa Corte ha implicitamente

riconosciuto (v. sent. n. 34 del 1973), non possono validamente

ammettersi in giudizio mezzi di prova che siano stati acquisiti

attraverso attività compiute in violazione delle garanzie

costituzionali poste a tutela dei fondamentali diritti dell'uomo o

del cittadino. E, con specifico riguardo al problema in esame, la

stessa Corte ha ripetutamente ribadito che, a norma dell'art. 15

della Costituzione, le informazioni o i dati comportanti

intromissioni nella sfera privata attinente al diritto inviolabile

della libertà e della segretezza della comunicazione possono essere

acquisiti soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria,

sorretto da "un'adeguata e specifica motivazione", diretta a

dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie vòlte

al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della

repressione dei reati (v. sentt. nn. 34 del 1973, 98 del 1976, 223

del 1987, 366 del 1991).

Ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più

specifiche norme di attuazione dei predetti principi costituzionali,

il livello minimo di garanzie appena ricordato - che esige con norma

precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in

ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di

comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il

pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il

giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi

(sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini

probatori concretamente perseguiti) - pone un parametro di validità

che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di specie,

al fine di valutare se l'acquisizione in giudizio del tabulato,

contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e

spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere

considerata legittima e, quindi, ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., sollevata, in

riferimento all'art. 15 della Costituzione, dal Pretore di Macerata,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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