Art. 816 c.c. — Universalità di mobili
[1]E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
[2]Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
