Codice civile

Art. 1168 c.c. — Azione di reintegrazione

[1]Chi e' stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo', entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

[2]L'azione e' concessa altresi' a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalita'.

[3]Se lo spoglio e' clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

[4]La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta' del fatto, senza dilazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1168 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12029/2026

    30 aprile 2026

    Ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spoglio può avere ad oggetto anche l'esercizio di una signoria di fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio e, dunque, può realizzarsi anche con modalità tali da precludere al possessore la possibilità di transito attraverso un passaggio a ciò destinato, indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale.

    Art. 1168 c.c. · Art. 1027 c.c. · Art. 1028 c.c. · Art. 1063 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33074/2025

    18 dicembre 2025

    Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto.

    Art. 1168 c.c. · Art. 1170 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 25/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 febbraio 1992

    L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprietà - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - è, in sé, conforme sia al principio di razionalità (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.

    Art. 705 c.p.c. · Art. 1168 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 51/2003

    Questione infondata
    13 febbraio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dell’art. 1168 cod. civ., in quanto questo tutelerebbe, quanto al potere di conformazione sotteso all’art. 42 Cost., il possesso più incisivamente del corrispondente diritto reale (e segnatamente della proprietà). E’evidente, infatti, l’implausibilità del presupposto interpretativo poiché deve escludersi che, in base a un provvedimento possessorio, si possano costruire o demolire immobili a prescindere dai permessi dell’autorità amministrativa, essendo il diritto vivente consolidato nel senso dell’incoercibilità e della necessità dei provvedimenti amministrativi, quale che sia la sede (petitoria o possessoria) nella quale è emanato l’ordine del giudice.

    Art. 1168 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 83/2001

    Questione inammissibile
    23 marzo 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile, concernente la disciplina dell'azione di reintegrazione nel possesso "nei limiti in cui è applicabile ad atti della pubblica amministrazione", per essere la motivazione dell'ordinanza di rimessione priva dei requisiti di inequivocità e chiarezza necessari per un'adeguata valutazione della rilevanza e della fondatezza. - Sui requisiti di chiarezza ed univocità dell'ordinanza di rimessione, si veda l'ordinanza n. 68/2000. M.R.

    Art. 1168 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina delle azioni possessorie non si allontana sostanzialmente dagli schemi del codice del 1865. L'azione di reintegrazione è data per lo spoglio qualificato da violenza o da clandestinità. Oltre che al possessore, l'azione è concessa a chi ha la mera detenzione della cosa. Mi è sembrato però opportuno negarla a chi detiene la cosa per ragioni di servizio o di ospitalità: l'azione potrà in tal caso esperirsi dal possessore. Come nel codice del 1865 (art. 696), l'azione deve essere proposta entro l'anno dal sofferto spoglio; ma, se lo spoglio è clandestino, il termine decorre dal giorno in cui è scoperto (art. 1168). Costituisce una disposizione nuova quella dell'art. 1169, il quale ammette che l'azione di reintegrazione sia proposta contro chi abbia il possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio. La norma, già accolta nella dottrina canonica, colpisce l'acquirente che, consapevole dello spoglio compiuto d'al suo dante causa, trae profitto dalla lesione arrecata al possesso altrui.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 551

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1168 · fonte del testo

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