Codice civile

Art. 2209 c.c. — Procuratori

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • I procuratori indicati nell'art. 2209 costituiscono una importante categoria di rappresentanti largamente conosciuta nella pratica, specie bancaria. La definizione per essi adottata fa riferimento al potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, per quanto manchi un rapporto di preposizione rispetto a questa; e così chiarisce che si tratta di collaboratori la cui attività si svolge soprattutto nel campo esecutivo. Essi sono peraltro muniti di poteri di rappresentanza al pari degli institori; e questa considerazione ha indotto ad estendere ai medesimi le disposizioni relative alla pubblicità della procura e le altre che regolano le modificazioni o la revoca di questa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 909

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2209 · fonte del testo

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