Codice civile

Art. 2206 c.c. — Pubblicità della procura

[1]La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

[2]In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • L'institore può essere preposto anche all'esercizio di un ramo particolare dell'impresa (art. 2203, secondo comma); se la preposizione riguarda più persone, ciascuno degli institori può agire separatamente qualora la procura non disponga diversamente (art. 2203, terzo comma; cfr. art. 1716, secondo comma). Confermato il principio della pubblicità della procura (art. 2206, primo comma), che va fatta mercè la sola iscrizione nel registro delle imprese, se ne è ricavata la logica conseguenza che la mancanza di pubblicità fa presumere generale la rappresentanza conferita all'institore (art. 2206, secondo comma). Poteri ampi, quindi, che includono anche la legittimazione processuale attiva e passiva (art. 2204, secondo comma); ma questi poteri non si estendono al compimento di atti di disposizione, i quali per la loro portata esorbitano indubbiamente dall'attività che è propria dell'institore (art. 2204, primo comma). Maggiori poteri devono risultare da un espresso conferimento. Anche la modificazione e la revoca della procura devono essere iscritte nel registro delle imprese (art. 2207, primo comma). Devono essere pubblicate altresì la revoca o la limitazione della procura non pubblicata, perchè la certezza dei rapporti rappresenta, specialmente in questa materia, un vantaggio di fronte a cui può giustificarsi una deroga (se deroga c'è) al rigore del sistema. La mancanza di pubblicazione della revoca o della limitazione implica l'onere del preponente, che voglia opporle al terzo, di dare la prova che questi le conosceva al momento della conclusione dell'affare (art. 2207, secondo comma); così è rimasto unificato il sistema degli effetti della pubblicità nella preposizione institoria, perchè, anche per l'art. 2206, secondo comma, se la procura non è pubblicata, ogni limitazione agli ampi poteri che ne derivano non può essere opposta ai terzi che l'ignoravano al momento della conclusione dell'affare. L'institore deve far conoscere che tratta per il preponente (art. 2208). Se a questo obbligo contravviene, egli è tenuto personalmente; ma il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui l'institore è preposto. Il diritto del terzo verso il preponente è stato in tal caso mantenuto, per la considerazione che non sarebbe giusto eliminare la responsabilità del preponente quando l'atto dell'institore rientra tra quelli che quest'ultimo poteva compiere per il preponente stesso. Manca, nella disciplina data al rapporto institorio, la disposizione dell'art. 372 cod. comm. circa il divieto di concorrenza. Ma la disposizione è rimasta assorbita, per gli institori come per gli altri rappresentanti dell'imprenditore, dall'art. 2105 concernente tutti coloro che collaborano nell'impresa in posizione subordinata; ai quali, senza eccezione, è fatto obbligo di astenersi, sia dal trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, sia dal diffondere notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa e dall'usarne in modo da poter recare a questa pregiudizio. La sanzione comminata dall'art. 372 cod. comm., implicante il diritto del preponente di ritenere per sè i profitti conseguiti con gli atti vietati, oltre ad essere inapplicabile nei casi di esercizio per conto di terzi dell'attività vietata, è apparsa eccessiva e soprattutto priva di una conveniente giustificazione. È rimasto pure escluso ogni accenno separato al rappresentante di case estere (art. 376 cod. comm.) perchè questi è una figura particolare di institore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 908

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2206 · fonte del testo

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