[1]I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilita', farai rappresentare da un altro procuratore esercente, alle udienze pubbliche ed a quelle dei presidenti e giudici delegati.
[2]L'incarico e' dato ogni volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
