Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e

5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento

recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il

12 gennaio (n. 3 ordinanze) e il 19 gennaio 2001 (n. 10 ordinanze)

dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente

iscritte dal n. 345 al n. 347 e dal n. 615 al n. 624 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20 e n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con tre ordinanze in data 12 gennaio 2001 (r.o. da

n. 345 a n. 347 del 2001) e con dieci ordinanze in data 19 gennaio

2001 (r.o. da n. 615 a n. 624 del 2001), tutte di analogo contenuto,

il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e

5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto

1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,

all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato

dagli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, il

provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza

temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno

straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento

alla frontiera;

che, sull'assunto che il trattenimento nei centri previsto

dall'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 costituisca una

forma di "detenzione amministrativa" comparabile alla custodia in

carcere, il Tribunale di Milano, di tale decreto, denuncia:

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla

convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea

e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di

espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e ss. cod. proc.

civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe "manifestamente

inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e

dell'esplicazione delle difese";

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al

giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni

addotte dall'autorità di polizia quale concreto impedimento

all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e, sotto

un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate

dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di

espulsione;

l'art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R.

31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero

l'obbligo di avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia,

contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del

trattenimento;

l'art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un

limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di

trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e,

conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite

sia stato superato;

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al giudice

di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di

determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del

trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e

bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e

della salvaguardia della libertà personale dello straniero;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate

inammissibili o non fondate;

che, quanto alla censura che si appunta sull'art. 20 del

d.P.R. n. 394 del 1999, la difesa erariale osserva che l'atto nel

quale tale disposizione è contenuta, di natura regolamentare, è

privo del requisito della forza di legge e pertanto non può

costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad

opera di questa Corte;

che, in ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni

sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di

permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di

soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le

disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra

l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e quella di

tutelare i diritti dello straniero;

che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, anche a

ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della

libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico

sull'immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell'art. 13 della

Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore

per aver adottato il rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ.,

che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona

trattenuta, tenuto altresì conto che l'art. 738, terzo comma, cod.

proc. civ. attribuirebbe al giudice il potere di verificare sia

l'attività svolta dal questore ai fini dell'espulsione sia

l'eventuale esistenza di situazioni ostative all'espulsione.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che le prime due questioni, sollevate in tutte le ordinanze

di rimessione, investono l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, della cui legittimità il Tribunale di Milano

dubita, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 della Costituzione,

nella parte in cui dispone che alla convalida del trattenimento

presso un centro di permanenza temporanea e assistenza dello

straniero destinatario di un provvedimento di espulsione si applichi

la disciplina degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura

civile, e, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione,

nella parte in cui precluderebbe al giudice ogni accertamento in

ordine alla sussistenza delle condizioni addotte dall'autorità di

polizia quale concreto impedimento alla esecuzione immediata

dell'accompagnamento alla frontiera e in ordine alla fondatezza delle

ragioni allegate dallo straniero circa la ricorrenza di un'ipotesi di

divieto di espulsione;

che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la

procedura camerale, quando sia prevista senza l'imposizione di

specifiche limitazioni del contraddittorio, non viola di per sé il

diritto di difesa, e l'adottarla in vista della esigenza di

speditezza e semplificazione delle forme processuali è una scelta

che solo il legislatore, avuto riguardo agli interessi coinvolti,

può compiere e che sfugge al sindacato di questa Corte salvo che non

si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e

non sia viziata da irragionevolezza (sentenze n. 573 e 543 del 1989;

ordinanza n. 121 del 1994);

che nella specie, mentre le esigenze di speditezza e

semplificazione formale cui la procedura intende rispondere sono

innegabili, non risultano violati né il principio del

contraddittorio né altre regole generali del processo: il giudice

deve sentire l'interessato in presenza del difensore e può avvalersi

a fini probatori degli atti che il questore è tenuto a trasmettergli

ai sensi dell'art. 14, comma 3, e dei documenti che lo straniero

ritenga di presentare;

che neppure può dirsi che il giudice della convalida sia

privo di sufficienti poteri istruttori e di verifica: l'art. 738,

terzo comma, cod. proc. civ., applicabile allo speciale procedimento

di convalida previsto dal testo unico sull'immigrazione, attribuisce

al giudice il potere di "assumere informazioni", esercitando il quale

può controllare la reale sussistenza degli impedimenti addotti

dall'autorità di polizia ad una immediata esecuzione

dell'accompagnamento alla frontiera ed accertare se ricorrano ipotesi

di divieto di espulsione;

che, d'altronde, questa Corte ha già chiarito,

nell'ordinanza n. 140 del 2001, che il potere di "assumere

informazioni" è assai più ampio di quello attribuito al giudice

dall'art. 213 cod. proc. civ., poiché non ha esclusivamente come

destinatario una pubblica amministrazione ma può essere indirizzato

nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato in grado di

fornire elementi affidabili e postula che le risposte possano essere

fornite con qualunque mezzo di comunicazione, compresi quelli più

moderni e tecnologicamente avanzati, dei quali l'autorità

giudiziaria, in procedimenti caratterizzati da speditezza e tuttavia

concernenti la libertà personale, deve essere dotata;

che, pertanto, le questioni che si appuntano su una pretesa

inadeguatezza del procedimento camerale e dei poteri istruttori del

giudice devono essere dichiarate manifestamente infondate sotto tutti

i profili denunciati;

che l'ulteriore questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella

parte in cui non prevede l'obbligo di dare avviso al difensore dello

straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio

del trattenimento, prospettata dal remittente in relazione agli

artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, è già stata dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 385 del

2001 e non risultano addotti elementi nuovi rispetto a quelli già

esaminati;

che analoga soluzione, in difetto di nuove argomentazioni

nelle ordinanze di rimessione, deve essere adottata in riferimento

alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 4 e

5, del testo unico dell'immigrazione, censurati per contrasto con gli

artt. 3, 10, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non

attribuiscono al giudice il potere di stabilire il termine massimo

del trattenimento modulandolo sulle concrete fattispecie, essendo

tale questione già stata dichiarata non fondata con la sentenza

n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le successive

ordinanze n. 386 e 385 del 2001;

che infine la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 è manifestamente

inammissibile, poiché si tratta di disposizione contenuta in un atto

privo del requisito della forza di legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e

111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione

monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,

n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale

di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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