Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
[indirizzo dello studio]
PEC [indirizzo PEC]
TRIBUNALE ORDINARIO DI [TRIBUNALE: DA COMPLETARE]
Ricorso per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 c.p.c. e art. 337-ter c.c.
OSSATURA NORMATIVA DA REVISIONARE — Iuspedia · Modello 0.1. Testo ricavato dagli artt. 473-bis.11, 473-bis.12, 473-bis.47 e seguenti c.p.c. e dagli artt. 316, 337-bis e seguenti c.c. nel testo vigente, e dalle altre norme richiamate. Nessuna revisione professionale attestata. Da completare e adattare al caso concreto.
PER
[Ricorrente: generalità complete: da completare], rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]), con studio in [indirizzo dello studio], presso il quale elegge domicilio, giusta procura alle liti in calce al presente ricorso, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo PEC del difensore [PEC del difensore].
— ricorrente —
CONTRO
[Altro genitore (convenuto): generalità complete: da completare]
— convenuto —
OGGETTO
art. 473-bis.12, primo comma, lettera d), c.p.c.
Regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio: affidamento, tempi e modalità della presenza presso ciascun genitore, contributo al mantenimento.
IN FATTO
1. [I genitori: da completare].
2. Dalla relazione tra le parti sono nati i figli, tuttora minori:
[Figli minori: generalità, uno per riga: da completare].
I figli sono stati riconosciuti da entrambi i genitori.
3. [Fatti, uno per riga: da completare].
4. Quanto alla situazione economica delle parti:
— [Ricorrente: nome e cognome: da completare]: [Ricorrente: lavoro, redditi, patrimonio e oneri: da completare];
— [Convenuto: nome e cognome: da completare]: [Convenuto: lavoro, redditi, patrimonio e oneri, per quanto noto: da completare].
5. Non pendono tra le parti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse (art. 473-bis.12, secondo comma, c.p.c.).
IN DIRITTO
6. Competenza e rito
Il procedimento rientra fra quelli relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie (art. 473-bis, primo comma, c.p.c.) e ha per oggetto la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.47, primo comma, c.p.c.): la domanda si propone con ricorso (art. 473-bis.12, primo comma, c.p.c.).
Per questa domanda è competente il tribunale individuato ai sensi dell’art. 473-bis.11, primo comma, c.p.c. (art. 473-bis.47, primo comma, c.p.c.): per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento (art. 473-bis.11, primo comma, c.p.c.). Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria (art. 38 disp. att. c.c.).
[Perché è competente questo tribunale: da completare].
Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori (art. 70, primo comma, n. 3-bis, c.p.c.).
7. La responsabilità genitoriale
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.). Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni (art. 315-bis, primo comma, c.c.).
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi (art. 316, quarto comma, c.c.).
Le disposizioni degli artt. 337-bis e seguenti c.c. si applicano, oltre che in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio, nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (art. 337-bis c.c.).
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-ter, primo comma, c.c.).
Per realizzare questa finalità, nei procedimenti di cui all’art. 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli (art. 337-ter, secondo comma, c.c.).
In mancanza di un accordo tra i genitori, il ricorrente chiede che il Tribunale regoli l’esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli come di seguito indicato.
8. L’affidamento
[Affidamento dei figli minori: da completare].
9. Tempi e modalità della presenza presso ciascun genitore
[Presso chi vivono i figli: da completare].
10. Il mantenimento
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316-bis, primo comma, c.c.).
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337-ter, quarto comma, c.c.).
Nel caso di specie:
— quanto alle attuali esigenze dei figli: [Le attuali esigenze dei figli: da completare];
— quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori: sono quelle esposte al punto 4.
[Assegno di mantenimento per i figli minori: da completare].
Le spese straordinarie dei figli vanno ripartite tra i genitori [Spese straordinarie: come si dividono: da completare].
11. L’ascolto dei figli
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (art. 315-bis, terzo comma, c.c.).
Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità (art. 473-bis.4, primo comma, c.p.c.).
[Ascolto dei figli: da completare].
12. I provvedimenti temporanei e urgenti
Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c.). Quando li adotta, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti (art. 473-bis.50 c.p.c.).
Si chiede che all’udienza siano adottati in via temporanea e urgente i provvedimenti chiesti nelle conclusioni.
13. I documenti e il piano genitoriale
Al ricorso è sempre allegata la documentazione prevista dall’art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c. (art. 473-bis.48 c.p.c.): il ricorrente deposita le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (art. 473-bis.12, quarto comma, c.p.c.): è in calce al presente ricorso.
IN VIA ISTRUTTORIA
art. 473-bis.12, primo comma, lettera f), c.p.c.
A) Documenti
Si offrono in comunicazione i documenti indicati nell’elenco che segue.
Con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini dell’art. 473-bis.17 c.p.c.; le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori (art. 473-bis.19, secondo comma, c.p.c.).
Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato/a e difeso/a,
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale ordinario di [Tribunale: da completare], contrariis reiectis, voglia:
All’udienza di comparizione
1) ove la conciliazione non riesca, adottare con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti conformi alle domande che seguono (art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c.);
Nel merito
2) [Affidamento dei figli minori: da completare];
3) determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore come segue:
— [Tempi e modalità: da completare];
4) [Assegno di mantenimento per i figli minori: da completare];
5) stabilire che le spese straordinarie dei figli siano ripartite tra i genitori [Spese straordinarie: come si dividono: da completare];
In ogni caso
6) condannare [Convenuto: nome e cognome: da completare] alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge (art. 91 c.p.c.);
Con ogni ulteriore consequenziale statuizione.
ISTANZA DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA
art. 473-bis.14 c.p.c.
Si chiede che il Presidente designi il relatore e fissi con decreto l’udienza di prima comparizione delle parti, assegnando al convenuto il termine per la costituzione (art. 473-bis.14, secondo comma, c.p.c.).
DOCUMENTI
artt. 473-bis.12 e 473-bis.48 c.p.c.
Si depositano:
1. Estratti degli atti di nascita dei figli minori, con l’indicazione del riconoscimento;
2. Certificati di residenza e di stato di famiglia;
3. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di [Ricorrente: nome e cognome: da completare];
4. Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, di [Ricorrente: nome e cognome: da completare];
5. Estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni di [Ricorrente: nome e cognome: da completare];
6. Piano genitoriale (in calce).
[Luogo e data dell’atto: da completare]
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
PROCURA ALLE LITI
art. 83, terzo comma, c.p.c.
Il/La sottoscritto/a [Ricorrente: generalità complete: da completare], conferisce all’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]) procura speciale alle liti, affinché lo/la rappresenti e difenda nel procedimento per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio nei confronti di [Convenuto: nome e cognome: da completare] davanti al Tribunale ordinario di [Tribunale: da completare], in ogni sua fase e grado, compreso l’eventuale reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti, con ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, farsi sostituire e nominare domiciliatari.
Elegge domicilio presso lo studio del difensore in [indirizzo dello studio].
Dichiara di aver ricevuto per iscritto l’informazione prevista dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e sulle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 dello stesso decreto.
[Luogo e data dell’atto: da completare]
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([Ricorrente: generalità complete: da completare])
È autentica
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
PIANO GENITORIALE
art. 473-bis.12, quarto comma, c.p.c.
Allegato al ricorso, relativo ai figli minori di [Ricorrente: nome e cognome: da completare] e [Convenuto: nome e cognome: da completare]. Indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
1. Scuola: [Piano genitoriale: scuola: da completare].
2. Percorso educativo: [Piano genitoriale: percorso educativo: da completare].
3. Attività extrascolastiche: [Piano genitoriale: attività extrascolastiche: da completare].
4. Frequentazioni abituali: [Piano genitoriale: frequentazioni abituali: da completare].
5. Vacanze normalmente godute: [Piano genitoriale: vacanze normalmente godute: da completare].
RELATA DI NOTIFICAZIONE
Ad istanza del ricorrente, come sopra rappresentato/a e difeso/a, io sottoscritto [ufficiale giudiziario o avvocato notificante] ho notificato il presente atto a [Convenuto: nome e cognome: da completare], [luogo della consegna o indirizzo PEC], mediante [modalità di notificazione], in data [data].
[Si notificano al convenuto il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza, a cura del ricorrente (art. 473-bis.14, quinto comma, c.p.c.): tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi, elevato a novanta se la notificazione va effettuata all’estero; se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare i termini fino alla metà (art. 473-bis.14, sesto e settimo comma, c.p.c.). Per la notificazione a mezzo PEC, riportare gli estremi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.]
Luogo e data: ______________________
Firma del notificante
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