Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/06/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice

di procedura civile promossi con due ordinanze emesse il 20 dicembre

1994 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra

D'Alessandro Olivia e De Angelis Andrea e Maffei Patrizia e Morosini

Marco, iscritte ai nn. 741 e 742 del registro ordinanze 1995 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto, in data 20 dicembre

1994, emesse in altrettanti giudizi promossi dalla madre di un minore

per ottenere dal padre naturale l'aumento del contributo per il

mantenimento del medesimo, l'adito Tribunale di Roma ha sollevato

d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale - per

contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione - dell'art.

70 del codice di procedura civile nella parte in cui detta norma non

prevede, anche in tali giudizi, l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero.

Premessa la rilevanza della questione (che, se accolta,

comporterebbe nel giudizio a quo la necessità della previa

trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento a

norma dell'art. 71 del codice di procedura civile, in luogo della

immediata spedizione della causa a sentenza), il tribunale ha poi

sottolineato - in punto di non manifesta infondatezza della questione

così prospettata - che l'intervento obbligatorio del pubblico

ministero è, allo stato, prescritto nelle cause di separazione

personale tra coniugi (art. 70, primo comma, numero 2 del codice di

procedura civile), in quelle di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio(art. 5, primo comma, della legge 1

dicembre 1970, n. 898), nonché nei procedimenti di revisione delle

relative pronunce, ove si tratti di modificazioni dei provvedimenti

riguardanti la prole (art. 710 del codice di procedura civile nel

testo risultante dalla sentenza n. 416 del 1992 della Corte

costituzionale e art. 9, primo comma, della legge 1 dicembre 1970, n.

898).

Ha rilevato ancora come, già nella sentenza n. 185 del 1986, la

Corte abbia individuato la ragione del riferito intervento proprio

nell'"esigenza di assicurare una particolare tutela nell'interesse

morale e materiale dei minorenni". Per cui la mancanza di una analoga

salvaguardia per i figli nati fuori del matrimonio, nelle cause

vertenti tra genitori naturali e relative alla misura del contributo

di mantenimento, in cui pur v'è un uguale interesse del figlio

minore, darebbe appunto luogo ad una irragionevole disparità di

trattamento in danno dei figli naturali, in contrasto con il

principio enunciato dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione.

2. - In nessuno dei menzionati giudizi vi è stata costituzione di

parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto

1. - I due giudizi vanno previamente riuniti per l'identità della

questione che ne forma oggetto.

2. - Con detta questione - sollevata in altrettante controversie

fra genitori naturali relative alla misura del rispettivo obbligo di

mantenimento nei confronti del figlio - il Tribunale a quo

sostanzialmente rivendica ai figli naturali la stessa tutela

accordata dall'ordinamento ai figli legittimi. E - sulla premessa

interpretativa che nelle cause, di analogo contenuto, tra coniugi

divorziati o separati, l'interesse dei figli legittimi sia tutelato

dall'intervento del pubblico ministero ai sensi, rispettivamente,

dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13

della legge n. 74 del 1987, e dell'art. 710 del codice di procedura

civile, nel testo risultante dalla sentenza n. 416 del 1992 -

denuncia l'art. 70 del codice di procedura civile, che elenca i casi

di intervento obbligatorio del pubblico ministero, nella parte in cui

detta norma non prescrive un siffatto intervento anche nelle

controversie relative alla determinazione dell'assegno di

mantenimento in favore dei figli naturali, per contrasto con l'art.

30 della Costituzione.

3. - Preliminarmente, rileva la Corte che l'esegesi del Tribunale

rimettente in ordine al contenuto delle disposizioni assunte a

tertium comparationis appare non in linea con alcune recenti sentenze

della Corte di cassazione che sembrerebbero piuttosto orientate nel

senso di escludere che l'intervento del pubblico ministero, quale ivi

prescritto, sia riferibile anche alle statuizioni puramente

economiche (sia pur) relative ai figli (cfr. Cass. 4273/1991, 7774 e

9157/1993).

Peraltro - poiché, per la non univocità di dette pronunzie, un

"diritto vivente" sul punto non può dirsi ancora formato, né in un

senso né nell'altro - la Corte non ravvisa motivi per discostarsi,

in punto di rilevanza dalla interpretazione, non implausibile, del

Tribunale a quo. La cui impugnativa supera quindi il controllo di

ammissibilità.

4. - Nel merito, pertanto, la questione si risolve, propriamente,

nello stabilire se nelle controversie tra genitori naturali, per

l'adozione dei "provvedimenti relativi ai figli", debba intervenire

il pubblico ministero, similmente a quanto prescritto dai citati

artt. 9 della legge n. 878 del 1970 e 710 del codice di procedura

civile per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi

di genitori divorziati o separati: restando viceversa impregiudicato

il problema ermeneutico - che, una volta superato il vaglio della

rilevanza, riguarda non più la Corte ma il giudice a quo - se tra

tali provvedimenti, "relativi ai figli", rientrino, o meno, anche

quelli concernenti (unicamente) l'an e il quantum del loro

mantenimento.

4.1. - In questi termini, la questione è fondata.

Infatti, il parametro costituzionale (art. 30, comma terzo),

correttamente invocato, effettivamente postula che ai figli nati

fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita

ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della

famiglia legittima (cfr. sentenza n.55 del 1979).

Ora, appunto, l'intervento del pubblico ministero, nei giudizi tra

coniugi (separati o divorziati) che comportino provvedimenti relativi

ai figli, innegabilmente risponde - come del resto già ritenuto con

sentenza n. 416 del 1992 - ad una particolare esigenza di tutela

degli interessi di questi ultimi. Identica tutela va quindi garantita

ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di

incompatibilità, ostativa ad una siffatta equiparazione.

4.2. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non

prescrive l'intervento del pubblico ministero nei giudizi tra

genitori naturali che comportino l'adozione di "provvedimenti

relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898

del 1970 e 710 del codice di procedura civile (nel testo risultante

dalla sentenza n. 416 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non

prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei

giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi

ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e

710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della

sentenza n. 416 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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