Codice di procedura civile

Art. 72 c.p.c. — Poteri del pubblico ministero

[1]((Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

[2]Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

[3]Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

[4]Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

[5]Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

[6]Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

[7]Restano salve le disposizioni dell'articolo 397)).

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1950

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 16 agosto 1950. 15 parole tolte, 104 parole aggiunte in 6 capoversi.

Negli altri casi di intervento previsti tolto: nell'art. aggiunto: nell'articolo 70, tranne che tolto: in quello di cui al secondo comma aggiunto: nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove tolto: eaggiunto: , prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle partitolto: , ma nonaggiunto: .

aggiunto: Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze aggiunto: relative a cause matrimoniali, salvo che tolto: nel caso previsto nell'articolo aggiunto: per quelle di separazione personale dei coniugi.

aggiunto: Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

aggiunto: Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

aggiunto: Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

aggiunto: Restano salve le disposizioni dell'articolo 397.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art72 · fonte del testo

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