Famiglia
Ricorso per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 c.p.c. e art. 337-ter c.c.
Ricorso del genitore non coniugato, convivente o no, perché il tribunale regoli affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e mantenimento dei figli, con casa familiare, ascolto del minore, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.
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Prima del deposito e dopo: udienza, notificazione, reclamo e contributo
- Art. 473-bis.14: entro tre giorni dal deposito il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza; tra il deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. Il ricorso e il decreto sono notificati al convenuto a cura dell’attore, con un termine non inferiore a sessanta giorni liberi prima dell’udienza; se la notificazione va fatta all’estero, i sessanta giorni diventano novanta e i novanta giorni fra deposito e udienza diventano centoventi. Il decreto è comunicato al pubblico ministero a cura della cancelleria. Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini dell’art. 473-bis.14 e dell’art. 473-bis.17.
- Art. 473-bis.15: i provvedimenti indifferibili si adottano con decreto provvisoriamente esecutivo, che fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca e assegna all’istante un termine perentorio per la notifica. L’ordinanza che li conferma, modifica o revoca è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall’art. 473-bis.22.
- Art. 473-bis.17: entro venti giorni prima dell’udienza il ricorrente può depositare memoria per prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto e, a pena di decadenza, modificare o precisare domande e conclusioni, proporre le domande e le eccezioni conseguenti alle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti; se il convenuto ha formulato domande di contributo economico, nello stesso termine il ricorrente deve depositare la documentazione dell’art. 473-bis.12, terzo comma. Art. 473-bis.19: le decadenze operano solo per le domande su diritti disponibili, e le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.
- Art. 473-bis.21: le parti devono comparire personalmente all’udienza, salvo gravi e comprovati motivi; se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue. Il giudice sente le parti e ne tenta la conciliazione. Con abusi o violenze allegati le parti non sono tenute a comparire personalmente, e il giudice si astiene dal tentativo di conciliazione e dall’invito alla mediazione familiare (art. 473-bis.42, sesto comma).
- Art. 473-bis.22: l’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Art. 473-bis.24: contro di essa si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Art. 473-bis.36: i provvedimenti, anche temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole sono immediatamente esecutivi. Art. 473-bis.37: dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per almeno trenta giorni, il provvedimento si può notificare ai terzi tenuti a corrispondergli periodicamente somme di denaro, con la richiesta di versare direttamente l’assegno.
- Art. 473-bis.18: il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell’art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell’art. 92 e dell’art. 96. Art. 473-bis.48: al ricorso è sempre allegata la documentazione dell’art. 473-bis.12, terzo comma.
- Art. 473-bis.10: il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Art. 473-bis.43: è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare, fra l’altro, quando le condotte di abuso o di violenza sono allegate o comunque emergono in corso di causa.
- Art. 337-sexies c.c.: il provvedimento di assegnazione della casa familiare e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.; in presenza di figli minori, ciascun genitore è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
- Contributo unificato (d.P.R. 115/2002): non è soggetto al contributo il processo in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa (art. 10, comma 2); per i procedimenti contenziosi dell’art. 473-bis.47 c.p.c. il contributo è di euro 98 (art. 13, comma 1, lett. b). Il modello non stabilisce quale regola valga per questo ricorso. La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo (art. 10, comma 6). Art. 13, comma 3-bis: se la parte omette di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo, il contributo è aumentato della metà. Art. 30: chi deposita il ricorso introduttivo anticipa in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, i diritti e le spese per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio; il modello non stabilisce se l’anticipazione sia dovuta quando il processo è esente.
- Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
- Fuori dal modello: il ricorso congiunto dei genitori (art. 473-bis.51), la modifica delle condizioni già stabilite (art. 473-bis.29; art. 337-quinquies c.c.), il riconoscimento mancante o contestato, la decadenza e le limitazioni della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.; art. 38 disp. att. c.c.), l’attuazione dei provvedimenti e le inadempienze (artt. 473-bis.38 e 473-bis.39), il ricorso per i soli figli maggiorenni.
- Il modello non calcola assegni, termini né contributo unificato, non verifica la competenza e non attesta notificazioni eseguite.
Ambito e revisione
Ricorso del genitore non coniugato, convivente o no, per affidamento condiviso o esclusivo, collocamento, tempi di frequentazione e mantenimento dei figli minori riconosciuti, con assegno per i maggiorenni, casa familiare, ascolto, abusi o violenze, provvedimenti indifferibili e urgenti, piano genitoriale e documenti economici. Non copre il ricorso congiunto, la modifica delle condizioni, i soli figli maggiorenni, il riconoscimento, la decadenza. Non calcola assegni, termini né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.47 (competenza) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.11 (competenza per territorio) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.12 (forma della domanda) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.48 (produzioni documentali) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.4 (ascolto del minore) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.15 (provvedimenti indifferibili) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.41 (forma della domanda in caso di abusi o violenze) ↗
- Codice civile, art. 315-bis (diritti e doveri del figlio) ↗
- Codice civile, art. 316 (responsabilità genitoriale) ↗
- Codice civile, art. 316-bis (concorso nel mantenimento) ↗
- Codice civile, art. 337-bis (ambito di applicazione) ↗
- Codice civile, art. 337-ter (provvedimenti riguardo ai figli) ↗
- Codice civile, art. 337-quater (affidamento a un solo genitore) ↗
- Codice civile, art. 337-sexies (casa familiare) ↗
- Codice civile, art. 337-septies (figli maggiorenni) ↗
- Disposizioni di attuazione del codice civile, art. 38 (tribunale ordinario e tribunale per i minorenni) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10 (esenzioni dal contributo unificato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (importi del contributo unificato) ↗