Art. 473-bis.11 c.p.c. — Competenza per territorio

[1]Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, e' competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi e' stato trasferimento del minore non autorizzato e non e' decorso un anno, e' competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

[2]In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.

[3]171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per separazione giudiziale o divorzio

Separazione giudiziale, anche con addebito, divorzio o le due domande insieme: fatti, diritto e conclusioni su figli, casa e assegni già scritti, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 473-bis.11 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11242/2026

    27 aprile 2026

    In tema di giudizio per la dichiarazione di adottabilità, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., la competenza per l'accertamento dello stato di abbandono spetta inderogabilmente, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, al Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l'abbandono o a quello che disponga d'ufficio i relativi accertamenti, restando irrilevante, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., ogni successivo trasferimento del minore.

    Art. 473-bis.11 c.p.c. · Art. 473-bis c.p.c. · Art. 5 c.p.c. · Art. 8 adozione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 104 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11622/2025

    3 maggio 2025

    Nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecitamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della precedente residenza abituale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).

    Art. 473-bis.11 c.p.c. · Art. 43 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 58 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis11 · fonte del testo

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