Art. 547 c.p.c. — Dichiarazione del terzo

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[1]((Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna)).

[2]Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

[3]Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Testo in vigore dal 1 marzo 2006 al 1 gennaio 2013

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare

Istanza all’ufficiale giudiziario perché cerchi con modalità telematiche i beni del debitore nelle banche dati pubbliche, oppure, prima della notificazione del precetto o del decorso del termine ad adempiere, istanza al presidente del tribunale perché autorizzi la ricerca per il pericolo nel ritardo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 547 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7964/2026

    31 marzo 2026

    In tema di espropriazione presso terzi, ove l'azione esecutiva sia risultata infruttuosa - per la dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e per l'esito negativo del conseguente accertamento ex art. 549 c.p.c. -, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia, incombenti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente dal titolare del bene pignorato e non dal creditore procedente.

    Art. 547 c.p.c. · Art. 65 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 549 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 235 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32376/2025

    11 dicembre 2025

    Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).

    Art. 547 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 102 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29059/2025

    3 novembre 2025

    In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).

    Art. 547 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 67 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28984/2025

    3 novembre 2025

    Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.

    Art. 547 c.p.c. · Art. 111 c.p.c. · Art. 511 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 96 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 marzo 2006. 2 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Con dichiarazione all'udienza aggiunto: o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di tolto: mandatario aggiunto: procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possessotolto: , e quando ne tolto: dove aggiunto: deve eseguire il pagamento o la consegna.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art547 · fonte del testo

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