[1]presso pubbliche amministrazioni (articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dall'agente della riscossione, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e' proceduto. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art174 · fonte del testo

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