Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio

decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con

ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal giudice dell'esecuzione del

Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Montanari

Vittorio e Sala Federico ed altro, iscritta al n. 652 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, 1ª serie speciale, n. 45 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione

presso terzi il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del

regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, in riferimento

agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione;

che nel giudizio a quo il creditore ha proceduto al

pignoramento della pensione erogata al debitore da parte

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e che quest'ultimo

ha fornito la dichiarazione positiva di cui all'art. 547 del codice

di procedura civile;

che, ad avviso del rimettente, in base al quadro normativo

vigente le pensioni non sono pignorabili se non per crediti di natura

alimentare, e ciò a seguito della sentenza n. 1041 del 1988 di

questa Corte;

che detta limitazione, almeno in riferimento alla soglia di

un quinto, pare al giudice a quo in contrasto con gli invocati

parametri costituzionali, qualora il credito per il quale si procede

ad esecuzione forzata sia originato da un pregresso rapporto di

lavoro (che nella specie vedeva l'attuale creditore nella posizione

di lavoratore subordinato nei confronti dell'odierno debitore),

poiché in tal caso la limitazione si risolve nell'inadeguatezza

della tutela del diritto al lavoro ed alla retribuzione, di cui agli

artt. 4, 35 e 36 della Carta fondamentale;

che tuttavia, sulla base della formulazione attuale della

norma impugnata, il giudice a quo ritiene che il vincolo del

pignoramento non possa essere mantenuto, sicché, contestualmente

alla rimessione alla Corte della presente questione, egli ha ordinato

all'INPS "di porre a disposizione del debitore esecutato tutte le

somme sottoposte a pignoramento";

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che il giudice a quo nel rimettere a questa Corte la

presente questione di legittimità costituzionale, ha

contemporaneamente ordinato all'INPS di porre a disposizione del

debitore esecutato tutte le sommesottoposte a pignoramento;

che egli, assumendo tale decisione, ha già sostanzialmente

applicato la norma impugnata, con ciò facendo venire meno il

necessario requisito della pregiudizialità che costituisce uno dei

presupposti indispensabili per la corretta rimessione della questione

incidentale di legittimità costituzionale;

che secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v. le

ordinanze n. 144, n. 94 e n. 40 del 1999), al giudice a quo è

precluso sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme

delle quali egli abbia già fatto applicazione nel giudizio

principale, configurando siffatta scelta una ragione di manifesta

inammissibilità della questione proposta;

che, pertanto, la presente questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decretolegge 4

ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo

della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge

6 aprile 1936, n. 1155, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4,

24, 35 e 36 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del

Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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